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Numero d'incarto:
80.2000.157
Data decisione, Autorità:
19.09.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00157
Lugano
19 settembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2000
in materia di: IC 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 14
febbraio 2000 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________
__________, domiciliata a __________, proprietaria della part. N. __________ di
__________, la tassazione IC 1999-2000, in cui le esponeva un valore locativo
di fr. 30'000.-, concedendole nel contempo la deduzione del 25% per spese di
manutenzione.
1.2.
Il 14
marzo 2000, assistita dalla __________ __________ __________, __________
__________ presentava reclamo in lingua tedesca.
Con
scritto del 17 marzo 2000 l’Ufficio di tassazione scriveva alla rappresentante
della contribuente, facendole presente che gli scritti indirizzati alle
autorità amministrative del Cantone Ticino devono essere redatti in lingua
italiana, assegnandole un termine fino al 31 marzo per presentare la
traduzione, con la comminatoria che, in caso contrario, il reclamo sarebbe
stato dichiarato irricevibile. __________ __________ __________ __________
replicava il 31 marzo 2000, con una memoria pure redatta in lingua tedesca,
che il proprio ricorso era tempestivo. Con decisione del 14 agosto 2000
l’Ufficio di tassazione dichiarava pertanto irricevibile il reclamo.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ personalmente contesta la decisione
dell’Ufficio di tassazione, facendo rilevare che l’incaricato della traduzione
non ha provveduto al necessario malgrado la promessa di procedere in tale
senso, facendo comunque notare che l’Ufficio di tassazione ha emesso la
notifica di tassazione senza tener conto dei dati esposti nella dichiarazione
d’imposta, segnatamente senza considerare proporzionalmente i debiti esistenti
al 1° gennaio 1999 e gli interessi passivi pagati negli anni 1997-98 e
rilevando inoltre che l’autorità fiscale del Canton Argovia non ha ancora
emesso la tassazione definitiva 1999-2000.
-
La
presente causa viene decisa dalla Camera di diritto tributario decide nella
composizione di un Giudice unico, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14
maggio 1998, poiché non pone questioni di principio che non siano già state risolte
e non è di rilevante importanza.
-
4.1
Secondo
dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare
la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione
federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue
nazionali, il suo uso è tutelato anche dall'art. 4 CF, che riconosce quattro
lingue nazionali.
L'art.
70 cpv. 2 CF pone tuttavia dei limiti alla libertà linguistica, consentendo ai
cantoni di designare la o le loro lingue ufficiali. È così stato cosituzionalizzato
il principio di territorialità, sancito dalla dottrina (Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berna 2000, § 922, p. 455). Sulla base
di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere, nel
rispetto delle minoranze autoctone, i confini delle zone linguistiche nonché la
loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà
del singolo di adoperare la propria lingua. Simili misure devono però rispettare
la proporzionalità.
Pertanto,
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è
considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante
giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non
redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF
102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9
marzo 1990 in re V.M.).
4.2.
La
mancata traduzione in italiano del ricorso con conseguente irricevibilità dello
stesso non è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo
(CEDU).
Secondo
il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui
i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter
essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e
familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l'altro una discriminazione fondata
sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz,
p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215
s.).
4.3.
Si
rileva inoltre che quanto ai rapporti fra l'amministrato e l'amministrazione
federale, dall'art. 70 cpv. 1 CF discende che gli amministrati possono
rivolgersi ai servizi amministrativi della Confederazione in una delle tre
lingue ufficiali ed hanno il diritto di ricevere una risposta nella stessa
lingua, fatto salvo il diritto delle persone di lingua romancia di rivolgersi
all'amministrazione in romancio e di ottenere risposta nella loro lingua
materna.
La
regola del trilinguismo si applica a tutti i servizi dell'amministrazione e
vale altresì per gli organismi di diritto pubblico o privato che agiscono in
nome proprio ma per conto della Confederazione, nell'adempimento di un compito
di quest'ultima (p. es. per la Cassa nazionale svizzera di assicurazione per il
caso di infortunio). Le amministrazioni cantonali sottostanno invece al
principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V 208).
Peraltro,
la regola del trilinguismo si applica in verità solo nei rapporti con l'amministrazione
centrale, mentre è notevolmente temperato dal principio di territorialità nei
rapporti con l'amministrazione decentrata (Malinverni, Commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 9 ad art. 116; Auer/Malinverni/Hottelier,
op. cit., § 935, p. 459).
4.4.
Si
sottolinea, infine, che una decisione di irricevibilità sarebbe senz'altro
censurabile, se l'autorità fiscale o giudiziaria si limitasse a pronunciare l'irricevibilità
del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza
invece segnalare prima tale vizio al contribuente o al suo rappresentante ed
attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione; in tal caso,
infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF
106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans
le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p.
234).
- 5.1.
Nel caso
in esame questo giudice non può far altro che confermare la decisione con cui
l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto per
conto della contribuente dalla __________ __________ __________, poiché non ha
minimamente ossequiato l’invito di presentare la traduzione in italiano del
proprio reclamo entro il 31 marzo, fraintendendo verosimilmente il tenore
dell’ingiunzione del 17 marzo 2000 dell’Ufficio di tassazione. La ricorrente
ammette d’altronde pacificamente l’errore che ha commesso la persona incaricata
della traduzione, non provvedendovi per tempo.
5.2.
È appena
il caso di rilevare che l’eventuale svista della rappresentante della
contribuente è ininfluente per il presente giudizio, poiché concerne semmai il
rapporto contrattuale tra mandante e mandataria e rientra in tal caso nella
sfera di competenza dell'autorità giudiziaria civile.
- Vero
è che nel ricorso la ricorrente afferma di non aver ancora ricevuto la
tassazione definitiva del proprio Cantone di domicilio.
A questo
proposito, si vuole attirare l'attenzione della ricorrente sull'art. 127 cpv. 3
Cost. fed., volto a impedire i casi di doppia imposizione.
La norma
in questione non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un
cantone in favore di un altro. Se pertanto un contribuente è imponibile in più
cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge
fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura
(Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.).
Se per
motivi desunti dal divieto di doppia imposizione un contribuente intende
contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima
autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e
meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa
legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).
Comunque
il ricorrente ha ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art.
127 cpv. 3 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale,
mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3
OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984
pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p.
530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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