Tax appeal accepted and remitted after settlement

80.2000.140Altro tribunale21 gen 2004Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The taxpayer appealed supplemental tax and penalty decisions concerning undeclared commission income for 1991-92. After the case was suspended for further tax and criminal inquiries, the parties concluded a settlement on 23 December 2003 fixing the hidden income and related tax periods. The court considered the settlement supported by the record and accepted the appeal accordingly. It remitted the file to the cantonal tax authorities to issue new decisions consistent with the settlement, waived court fees and costs, and denied compensation. For cantonal tax the judgment is final; for direct federal tax an appeal to the Federal Supreme Court remains available.

Massima Omnilex

Art. 144 LIFD; art. 231 LT; settlement in tax appeal proceedings; costs. Where the parties conclude a settlement during the appeal proceedings and the agreed determination of omitted income and corresponding penalties is consistent with the evidentiary record, the court may accept the appeal in accordance with the considerations and remit the file for issuance of new administrative decisions conforming to the settlement. In such circumstances, the court may also refrain from charging judicial fees and costs and deny party compensation. The court’s approval of the settlement is justified where it adequately reflects the taxpayer’s actual benefit and the procedural record, including any related criminal developments, does not reveal objections to the agreed amounts (consid. 3.4-3.5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2000.140

Data decisione, Autorità: 21.01.2004, CDT

Incarto n. 80.2000.00140 80.2000.00141

Lugano 21 gennaio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 9 agosto 2000

in materia di: imposte suppletorie e multe IFD 91/92

ricupero d'imposte, interessi di ritardo, multe tributarie per IC e ICom 91/92

presentato da:

__________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. L’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton __________ trasmetteva alla Divisione delle contribuzioni documenti relativi a operazioni immobiliari effettuate a __________ dalla __________ __________ di __________, dai quali risultava tra l’altro che l’arch. __________ __________ aveva ricevuto nel 1989 provvigioni in relazione alle vendite dei mapp. n. __________ e __________ RFD di __________ per un importo complessivo di fr. 1'460'000.-.

Il 18 dicembre 1997 L’Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle contribuzioni notificava ad __________ __________ l’apertura di una procedura di recupero d’imposta e di contravvenzione in materia di imposta cantonale (IC) e imposta comunale (ICom) e di una procedura di contravvenzione in materia di imposta federale diretta (IFD).

Dopo aver sentito l’interessato, con due distinte decisioni del 20 ottobre 1998 l’Ufficio procedure speciali della Divisione delle contribuzioni stabiliva che __________ __________ non aveva dichiarato negli anni di tassazione 1991-1992 un importo di fr. 730'000.- di media annua, determinava l’ammontare dell’imposta sottratta in materia di IC e di ICom, da un lato, e in materia di IFD, dall’altro, e fissava l’ammontare della multa in una volta l’imposta sottratta.

  1. In tempo utile __________ __________ presentava reclamo sia in materia di IC/ICom sia di IFD contestando d’aver incassato gli importi che gli vengono attribuiti dall’autorità fiscale.

Il reclamo veniva respinto sia in materia di IC/ICom sia di IFD con separate decisioni del 20 luglio 2000 dopo aver accertato che dall’inchiesta esperita dal Ministero pubblico non sono emersi elementi che avrebbero confermato il mancato incasso da parte del contribuente degli importi e che dagli accertamenti bancari presso __________ (ora __________) e __________ è addirittura emerso che gli assegni contestati sono stati incassati personalmente dal contribuente.

  1. 3.1.

Con due separati ricorsi del 9 agosto 2000 __________ __________ chiede, in via principale, l’annullamento delle decisioni impugnate e, in via subordinata, la retrocessione degli atti alla Divisione delle contribuzioni, Ufficio procedure speciali, per nuovi accertamenti.

L'Ufficio procedure speciali della Divisione delle contribuzioni propone invece di respingere il ricorso.

Delle rispettive argomentazioni verrà detto in seguito, per quanto necessario.

3.2.

Nel corso dell'udienza del 15 settembre 2000 il giudice, su richiesta del patrocinatore del ricorrente e con l'accordo dell'autorità fiscale, ha deciso di tenere in sospeso l'esame del ricorso sia in vista di ulteriori accertamenti da parte dell'Ufficio procedure speciali verso terze persone che sarebbero le effettive beneficiarie della prestazione imposta al ricorrente sia in attesa degli eventuali sviluppi penali della vicenda.

3.3.

L'11 giugno 2003 Il Procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere nei confronti della persona che, secondo il ricorrente, sarebbe stata tra i beneficiari della provvigione

Le parti sono quindi nuovamente state sentite dal giudice il 24 luglio 2003. In quell'occasione il giudice ha invitato le parti a quantificare l'ammontare delle provvigioni per attività svolte dal ricorrente in relazione a due compravendite e conseguentemente a stabilire l'ammontare dell'importo sottratto e delle multe, con l'impegno del ricorrente a presentare adeguate garanzie per il pagamento delle imposte sottratte e della multa.

3.4.

Il 23 dicembre 2003 le parti, considerato da un lato l'invito del giudice rivolto loro in occasione dell'udienza del 24 luglio 2003 e soppesati dall'altro i rischi processuali di entrambe le parti, hanno sottoscritto un accordo relativo all'importo sottratto per provvigioni e commissioni immobiliari per le operazioni avvenute in Ticino per gli anni di tassazione 1991-92 (fr. 75'000.- di media annua), come pure al reddito imponibile complessivo determinante per l'aliquota (fr. 175'000.-) e per l'imposta cantonale la sostanza non dichiarata al 1° gennaio 1991 (fr. 150'000.-).

In quell'occasione le parti hanno anche definito le successive tassazioni IC/IFD 1993-94 e 1995-96, come pure le multe tributarie, stabilite in una volta l'imposta sottratta, per gli anni di tassazione dal 1991 al 1996. Hanno infine definito anche i reclami ancora pendenti davanti all'autorità di tassazione relativi ai periodi 1997-98, 1999-2000 e 2001-02.

3.5.

Questa Camera ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti in materia di recupero d'imposta, di sottrazione e di multe sia conforme a quanto emerso nel corso della laboriosa procedura, che ha implicato anche l'esame dei possibili risvolti penali della complessa vicenda, segnatamente ai benefici tratti dal contribuente e non dichiarati al fisco. Anche l'importo della multa, pari a una volta l'imposta sottratta, sfugge a critiche fondate, non appena si consideri il ruolo effettivamente svolto dal ricorrente e il vantaggio da lui ricavato.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi alla Divisione delle contribuzioni perché emetta le nuove decisioni di sua competenza relative al periodo fiscale IC/IFD 1991-92, conformemente a quanto convenuto nel verbale del 23 dicembre 2003.

§§ La Divisione delle contribuzioni emetterà inoltre le decisioni di sua competenza relative ai periodi fiscali IC/IFD 1993-94 e 1995-96 e trasmetterà in seguito l'incarto all'Ufficio di tassazione per le decisioni di sua competenza in merito ai periodi fiscali IC/IFD 1997-98, 1999-2000 e 2001-02, sempre in conformità con quanto stabilito nel verbale del 23 dicembre 2003.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

Non si concedono ripetibili.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

tax evasionsupplemental assessmentfinesettlementremandincome concealmentcourt costsdirect federal taxcantonal tax

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the tax appeal against the supplemental tax assessments and tax fines should be upheld in light of the parties' settlement of 23 December 2003.

Decisione estratta

The appeal was accepted in accordance with the considerations, and the file was remitted so the tax authorities could issue new decisions consistent with the settlement.

Motivazione estratta

The court found the settlement consistent with the complex evidentiary record and the procedural developments, including possible criminal aspects. The agreed amount of hidden income and the corresponding fine of one tax amount were not objectionable.

Questione giuridica chiave

How the matter should be handled procedurally after the settlement for the various tax periods.

Decisione estratta

The case was remitted to the Division of Contributions for new decisions on 1991-92 and 1993-94/1995-96, then forwarded to the tax office for later periods, all in accordance with the settlement.

Motivazione estratta

The court endorsed the procedural allocation agreed by the parties in the settlement protocol.

Questione giuridica chiave

Court costs and party compensation.

Decisione estratta

No court fee or costs were charged, and no party compensation was awarded.

Motivazione estratta

The dispositive part expressly waives both judicial fees and expenses and denies compensation.

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