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Numero d'incarto:
80.2000.140
Data decisione, Autorità:
21.01.2004, CDT
Incarto n.
80.2000.00140
80.2000.00141
Lugano
21 gennaio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 agosto 2000
in materia di: imposte suppletorie e
multe IFD 91/92
ricupero d'imposte, interessi di ritardo,
multe tributarie per IC e ICom 91/92
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- L’Amministrazione
cantonale delle contribuzioni del Canton __________ trasmetteva alla Divisione
delle contribuzioni documenti relativi a operazioni immobiliari effettuate a
__________ dalla __________ __________ di __________, dai quali risultava tra
l’altro che l’arch. __________ __________ aveva ricevuto nel 1989 provvigioni
in relazione alle vendite dei mapp. n. __________ e __________ RFD di
__________ per un importo complessivo di fr. 1'460'000.-.
Il 18
dicembre 1997 L’Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle contribuzioni
notificava ad __________ __________ l’apertura di una procedura di recupero
d’imposta e di contravvenzione in materia di imposta cantonale (IC) e imposta
comunale (ICom) e di una procedura di contravvenzione in materia di imposta federale
diretta (IFD).
Dopo aver
sentito l’interessato, con due distinte decisioni del 20 ottobre 1998 l’Ufficio
procedure speciali della Divisione delle contribuzioni stabiliva che __________
__________ non aveva dichiarato negli anni di tassazione 1991-1992 un importo
di fr. 730'000.- di media annua, determinava l’ammontare dell’imposta sottratta
in materia di IC e di ICom, da un lato, e in materia di IFD, dall’altro, e fissava
l’ammontare della multa in una volta l’imposta sottratta.
- In
tempo utile __________ __________ presentava reclamo sia in materia di IC/ICom
sia di IFD contestando d’aver incassato gli importi che gli vengono attribuiti
dall’autorità fiscale.
Il
reclamo veniva respinto sia in materia di IC/ICom sia di IFD con separate
decisioni del 20 luglio 2000 dopo aver accertato che dall’inchiesta esperita
dal Ministero pubblico non sono emersi elementi che avrebbero confermato il
mancato incasso da parte del contribuente degli importi e che dagli
accertamenti bancari presso __________ (ora __________) e __________ è
addirittura emerso che gli assegni contestati sono stati incassati
personalmente dal contribuente.
- 3.1.
Con due
separati ricorsi del 9 agosto 2000 __________ __________ chiede, in via
principale, l’annullamento delle decisioni impugnate e, in via subordinata, la
retrocessione degli atti alla Divisione delle contribuzioni, Ufficio procedure
speciali, per nuovi accertamenti.
L'Ufficio
procedure speciali della Divisione delle contribuzioni propone invece di respingere
il ricorso.
Delle
rispettive argomentazioni verrà detto in seguito, per quanto necessario.
3.2.
Nel corso
dell'udienza del 15 settembre 2000 il giudice, su richiesta del patrocinatore
del ricorrente e con l'accordo dell'autorità fiscale, ha deciso di tenere in
sospeso l'esame del ricorso sia in vista di ulteriori accertamenti da parte
dell'Ufficio procedure speciali verso terze persone che sarebbero le effettive
beneficiarie della prestazione imposta al ricorrente sia in attesa degli eventuali
sviluppi penali della vicenda.
3.3.
L'11
giugno 2003 Il Procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere nei confronti
della persona che, secondo il ricorrente, sarebbe stata tra i beneficiari della
provvigione
Le parti
sono quindi nuovamente state sentite dal giudice il 24 luglio 2003. In quell'occasione
il giudice ha invitato le parti a quantificare l'ammontare delle provvigioni
per attività svolte dal ricorrente in relazione a due compravendite e
conseguentemente a stabilire l'ammontare dell'importo sottratto e delle multe,
con l'impegno del ricorrente a presentare adeguate garanzie per il pagamento
delle imposte sottratte e della multa.
3.4.
Il 23
dicembre 2003 le parti, considerato da un lato l'invito del giudice rivolto
loro in occasione dell'udienza del 24 luglio 2003 e soppesati dall'altro i
rischi processuali di entrambe le parti, hanno sottoscritto un accordo relativo
all'importo sottratto per provvigioni e commissioni immobiliari per le
operazioni avvenute in Ticino per gli anni di tassazione 1991-92 (fr. 75'000.-
di media annua), come pure al reddito imponibile complessivo determinante per
l'aliquota (fr. 175'000.-) e per l'imposta cantonale la sostanza non dichiarata
al 1° gennaio 1991 (fr. 150'000.-).
In
quell'occasione le parti hanno anche definito le successive tassazioni IC/IFD
1993-94 e 1995-96, come pure le multe tributarie, stabilite in una volta
l'imposta sottratta, per gli anni di tassazione dal 1991 al 1996. Hanno infine
definito anche i reclami ancora pendenti davanti all'autorità di tassazione
relativi ai periodi 1997-98, 1999-2000 e 2001-02.
3.5.
Questa
Camera ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti in materia di recupero
d'imposta, di sottrazione e di multe sia conforme a quanto emerso nel corso
della laboriosa procedura, che ha implicato anche l'esame dei possibili
risvolti penali della complessa vicenda, segnatamente ai benefici tratti dal
contribuente e non dichiarati al fisco. Anche l'importo della multa, pari a una
volta l'imposta sottratta, sfugge a critiche fondate, non appena si consideri
il ruolo effettivamente svolto dal ricorrente e il vantaggio da lui ricavato.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi alla Divisione delle
contribuzioni perché emetta le nuove decisioni di sua competenza relative al periodo
fiscale IC/IFD 1991-92, conformemente a quanto convenuto nel verbale del 23
dicembre 2003.
§§ La
Divisione delle contribuzioni emetterà inoltre le decisioni di sua competenza
relative ai periodi fiscali IC/IFD 1993-94 e 1995-96 e trasmetterà in seguito
l'incarto all'Ufficio di tassazione per le decisioni di sua competenza in
merito ai periodi fiscali IC/IFD 1997-98, 1999-2000 e 2001-02, sempre in
conformità con quanto stabilito nel verbale del 23 dicembre 2003.
- Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese.
Non si
concedono ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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