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Numero d'incarto:
80.2000.135
Data decisione, Autorità:
19.09.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00135
Lugano
19 settembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 luglio 2000
in materia di: IC 97
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________ __________,
rappr. da: Uff. fiduciario __________. __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Nella
notifica di tassazione IC 1997 del 5 novembre 1999 l'Ufficio di tassazione persone
giuridiche esponeva alla contribuente un utile di fr. 66'500.- e un capitale di
fr. 1'782'000.-. All'utile dichiarato di fr. 20'000.- era stato aggiunto un
importo di fr. 54'000.- relativo a una correzione contabile avvenuta dopo la
chiusura del bilancio allegato alla dichiarazione d'imposta per l'esercizio
-
La
contribuente presentava reclamo il successivo 9 novembre, contestando "globalmente
tutto il conteggio allegato come pure le riprese effettuate e motivate che non
trovano assolutamente d'accordo gli organi direttivi della società".
In
occasione dell'audizione del rappresentante della ricorrente veniva redatto un
verbale in cui si legge che, vista la documentazione presentata in sede di
audizione, il reclamo era ammesso e che l'utile imponibile veniva definito in
fr. 20'000.-, come a dichiarazione. Donde la decisione su reclamo del 13 luglio
2000.
- 3.1.
Con il
presente tempestivo ricorso la ricorrente chiede lo stralcio dal capitale
dell’importo di fr. 982'063.- per debiti non riconosciuti, pari all’addizione
del conto correntisti dal 1994 al 1997 e l’esposizione di un importo di fr.
331’745.- corrispondente alla posizione correntisti al 31 dicembre 1997.
3.2.
L’UTPG
afferma di aver prestato fede alla dichiarazione del rappresentante della
contribuente il quale avrebbe dichiarato che il creditore era l’azionista, e di
non aver quindi ripreso il debito verso il correntista nelle tassazioni dal
1994 al 1996 e di averlo globalmente ripreso nella tassazione IC 1997, poiché
l’azionista nella dichiarazione fiscale personale non ha dichiarato il credito
verso la società.
-
Il
presente ricorso viene evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14
maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella
composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
-
5.1.
Va
innanzi tutto rilevato che le notifiche di tassazione IC 1994, IC 1995 e IC
1996 sono tutte cresciute incontestate in giudicato.
Una
decisone cresciuta in giudicato può essere riaperta dall’autorità fiscale
soltanto a condizione che siano date le condizioni del recupero d’imposta
secondo l’art. 236 cpv. 1 LT, vale a dire quando fatti o mezzi di prova
sconosciuti in precedenza permettano di stabilire che la tassazione è stata
indebitamente omessa o che la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta,
oppure che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un
delitto contro l’autorità fiscale.
Il
recupero d’imposta non può tuttavia essere operato, come stabilisce l’art. 236
cpv. 2 LT, nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha
presentato una dichiarazione completa e precisa degli elementi imponibili.
5.2.
Orbene,
l’UTPG, nel caso in esame, invece di avviare una procedura di recupero
d’imposta relativa alle tassazioni IC 1994, 1995 e 1996 cresciute in giudicato,
ha ripreso i fattori di capitale omessi in quelle tassazioni nella tassazione
1997, cumulando così l’importo del debito al 31 dicembre 1996 verso il
correntista portatore con quello al 31 dicembre 1994, 1995 e 1996.
Un simile
modo di procedere, come per altro si evince dalle osservazioni dell’UTPG
medesimo, non può essere tollerato, perché elude le norme procedurali in
materia di recupero d’imposta.
In simili
condizioni il ricorso deve essere accolto e gli atti devono essere retrocessi
all’UTPG perché emetta un nuovo conteggio in materia di IC 1997, in cui la
ripresa venga limitata all’importo del debito verso il portatore correntista al
31 dicembre 1996.
Resta
comunque riservata la facoltà dell’UTPG di esaminare se sono date le condizioni
per avviare una procedura di recupero d’imposta per le tassazioni IC 1994, 1995
e 1996.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, è annullata la decisione su reclamo del 13 luglio 2000, e gli atti
del procedimento sono retrocessi all’UTPG per l’emissione di un nuovo conteggio
d’imposta IC 1997, conformemente a quanto stabilito al consid. 4.2.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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