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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2000.130
Data decisione, Autorità:
02.10.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00130
Lugano
2 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2000
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999/2000 l'Ufficio di tassazione esponeva a
__________ __________ -__________ un reddito aziendale di fr. 24'000.- di media
annua e un reddito da pensioni (rendita AI) di fr. 17'214.- (cfr. notifica
della tassazione del 29 marzo 1999).
1.2.
In
seguito al reclamo della contribuente e dopo averla sentita, l'Ufficio di
tassazione riduceva il reddito aziendale a fr. 21'000.- di media annua (cfr.
decisione su reclamo del 19 giugno 2000).
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ -__________ chiede che il
reddito aziendale venga fissato come a dichiarazione e, meglio, in fr. 17'500.-
di media annua. Chiede inoltre che dalla rendita AI venga stralciata la parte che
riversa ai figli e, meglio, fr. 6'990.- di media annua.
-
In
occasione dell’udienza del 15 settembre 2000 la ricorrente ha circoscritto
l’oggetto del ricorso al tema dell’imposizione dei supplementi per i figli
della rendita AI versatale dall’Ufficio AI.
Ha per
contro desistito dal contestare il reddito d’altra fonte di fr. 21'000.- di
media annua.
- Va
subito rilevato che i figli della ricorrente, __________ nato nel 1976 e
__________ nata nel 1973, non hanno dichiarato alcun reddito da rendite AI
nelle rispettive dichiarazioni fiscali 1999-2000.
4.1.
Le
persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita
completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a
una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (art.
35 cpv. 1 LAI). La rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui
è connessa (art. 35 cpv. 4 LAI).
4.2.
Dall'esame
della succitata norma risulta chiaramente che titolare della rendita completiva
è l'invalido e non i suoi figli: a lui viene infatti pagata la rendita (cfr. Maurer,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berna 1981, p. 92 e p. 227).
La
rendita completiva per figli va quindi esposta nella partita fiscale del
genitore beneficiario, anche qualora per motivi di tirocinio o di studio il
figlio maggiorenne, che dà diritto alla completiva sino al compimento del suo
25mo anno età, avesse scelto un domicilio diverso da quello del o dei genitori
invalidi (cfr. CDT no 43 del 2 marzo 1989 in re E. F.).
Quale
contropartita il beneficiario della rendita AI e delle completive può ambire,
se ne sono date le condizioni, alla deduzione per figli e per figli agli studi.
È quindi
a giusta ragione che l'Ufficio di tassazione ha esposto nella partita fiscale
della ricorrente le rendite completive per figli di cui ha beneficiato nel
periodo di computo.
4.3.
Certo, la
ricorrente, a differenza del precedente periodo fiscale, non può ambire alla
deduzione per figli e per figli agli studi. Ciò dipende unicamente dal fatto
che nel giorno determinante, vale a dire il primo giorno del periodo fiscale
(1° gennaio 1999), non erano più adempiute le condizioni vuoi perché la figlia
__________, nata nel 1973, aveva già compiuto i venticinque anni vuoi perché il
figlio __________ aveva concluso il tirocinio il 30 giugno 1998 e comunque
aveva conseguito un reddito tale da escludere la deduzione. Tali circostanze
sono tuttavia ininfluenti sull'imponibilità delle completive, per le quali fa
stato il periodo di computo durante il quale sono state incassate.
4.4.
È
comunque appena il caso di rilevare, a titolo puramente abbondanziale, che nessuno
dei due figli della ricorrente ha dichiarato nella propria partita fiscale
personale l'importo delle rendite completive per figli alla rendita AI della
madre.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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