• che
per il tragitto __________ -__________ rispettivamente __________ per l'anno
1997 e __________ -__________ per l'anno 1998 esiste la possibilità
dell'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico;
• la
deduzione per spese di viaggio di fr. 5'500 concessa in sede di tassazione
viene confermata;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale;
-
che, per
le spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT
sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di
Stato;
-
che sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi
dal luogo di domicilio a quello in cui lavora;
-
che, per
l'uso di mezzi pubblici, la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3
cpv. 1 lett. a DE del 27 ottobre 1998);
-
che per
l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una mo-toleggera la spese deducibile
è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE del 27
ottobre 1998);
-
che,
infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spese
deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1
lett. c DE del 27 ottobre 1998);
-
che,
eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili
(art. 3 cpv. DE del 27 ottobre 1998);
-
che la
deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso
superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 13.--
al giorno o di fr. 2’800 all’anno(art. 3 cpv. 3 DE del 27 ottobre 1998);
-
che anche
per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto
dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla
deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993) e lo stesso vale in caso di uso di
un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che
non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole
pretendere che il contribuente ne faccia uso, nel qual caso possono essere
dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene
periodicamente aggiornata (per il periodo 1999/2000: fr. 600.-- all’anno per la
bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km
per l’automobile);
-
che la
questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o
quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio
dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo
ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon
senso;
-
che,
così, se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici
anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si
può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33
p. 276; cfr. Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I,
Basilea 1982, pp. 682-683);
-
che il
limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei
mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove
tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p.
109);
-
che, fra
i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che
considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato
quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo
spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio
alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p.
315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton
Soletta]);
-
che un
altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se
lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile
basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale
amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und
Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p.
109);
-
che più
rigida è la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che
non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il
tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per
l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a
ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17);
-
che,
aldilà delle differenze rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei
diversi Cantoni, il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo
privato rappresenta dunque l'eccezione;
-
che,
sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, varrà
comunque il principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico,
a meno che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a
concludere che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi
pubblici (cfr. p. es. CDT n. ..__________ dell'11
luglio 1996 in re D.B.);
-
che,
venendo all'esame della fattispecie, si deve anzitutto rilevare che,
contrariamente a quanto indicato nella motivazione della decisione impugnata,
l'Ufficio di tassazione ha ammesso la deduzione delle spese per l'uso del mezzo
privato per il marito __________, sia per il 1997 (km 5 x 4 x 220 x fr. 0.60 =
fr. 2'640) sia per il 1998 (km 25 x 2 x 220 x fr. 0.60 = fr. 6'600), dopo il trasferimento
del domicilio a __________;
-
che, di
conseguenza, la contestazione dei ricorrenti si riduce alle spese per lo spostamento
della moglie da __________ a __________ nel 1997;
-
che la
ricorrente, domiciliata a __________, poteva sicuramente raggiungere il posto
di lavoro nel centro di __________, usando i mezzi pubblici di trasporto:
__________ è infatti collegata a __________ da numerosi treni regionali o
diretti, che senza eccezione fermano in entrambe le stazioni, con la
conseguenza che il collegamento con il mezzo pubblico non può quindi essere
certo definito disagevole;
-
che da
__________ alla stazione di __________ poi è garantito il servizio pubblico di
trasporto dell'azienda comunale di __________;
-
che,
tuttavia, __________ è situata in una posizione particolarmente vantaggiosa per
chi voglia prendere l'autostrada in direzione nord, data la prossimità dello
svincolo di __________ __________, con la conseguenza che non è necessario
affrontare le difficoltà connesse con il rientro serale in città, che sono
inevitabili per chi risiede in centro;
-
che, del
resto, anche l'ubicazione del centro della __________ a __________ è particolarmente
favorevole per chi si serve del mezzo di trasporto privato;
-
che a
favore della concessione della deduzione delle spese per l'uso dell'automobile
si deve altresì menzionare la decisione dell'Ufficio di tassazione di
__________, per il periodo fiscale precedente;
-
che le
spese di trasporto della moglie nel 1997 possono di conseguenza essere elevate
a fr. 8'448 (km 32 x 2 x 220 x fr. 0.60) e la deduzione complessiva a tale
titolo a fr. 9'144 in media annua.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 19 giugno è riformata nel senso che la
deduzione per spese di trasporto è elevata da fr. 5'500 a fr. 9'144 in media
annua.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).