__________ __________, __________ __________ __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________
__________ __________ __________,
-
che il 27
marzo 1997 __________ __________ presentava in bianco la dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98, allegando una lettera accompagnatoria in cui spiegava
di non aver lavorato dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 e di essere stata
a carico dei genitori;
-
che nella
notifica di tassazione del 18 gennaio 1999 l'Ufficio di tassazione esponeva
alla contribuente un reddito d'altra fonte di fr. 24'000.- di media annua., dal
quale deduceva i contributi di legge e gli oneri assicurativi;
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che con
tempestivo reclamo dell'11 febbraio 1999 la contribuente negava l'esistenza di
un reddito d'altra fonte, ribadendo di non aver lavorato e di essere stata
mantenuta dai genitori;
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che con
decisione del 19 giugno 2000 l'Ufficio di tassazione accoglieva parzialmente il
reclamo , riducendo il reddito d'altra fonte a fr. 15'600.- e confermando le
deduzioni già concesse nella notifica di tassazione;
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che con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________, rappresentata dal padre,
chiede nuovamente lo stralcio del reddito d'altra fonte, ribadendo sostanzialmente
quanto già esposto in sede di tassazione;
-
che con
scritto del 20 luglio 2000 questa Camera ha chiesto al padre della ricorrente,
allo scopo di poter decidere il merito del ricorso, di comunicare per quale
ragione la contribuente non esercita alcuna attività lucrativa né beneficia di
prestazioni di assicurazioni sociali (AD, AI) o dell'assistenza e quali siano
le sue fonti di sostentamento, come pure di inviare copia del contratto di locazione
dell'appartamento, di cui è locataria in via __________ __________ a
__________, copia delle ricevute del versamento della pigione negli anni
1995/96 e copia delle ricevute del versamento delle tasse telefoniche negli
stessi anni, con l'avvertenza che, in caso di mancata risposta, la Camera di
diritto tributario avrebbe deciso sulla base degli atti;
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che la
richiesta di informazioni della Camera è rimasta senza risposta;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
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che,
conformemente agli articoli 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all'imposta
sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici;
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che,
secondo il cpv. 2 delle succitate norme, sono pure considerati i proventi in
natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l'alloggio;
-
che sono
quindi imponibili anche anche introiti derivanti dall'assistenza privata (Reich,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Basilea/Gineva/Monaco, 2000, vol. I, tomo 2a, n. 8 all’art. 16
LIFD, p. 131);
-
che,
secondo l'art. 23 lett. e LT e l'art. 24 lett. e LIFD, fanno eccezione le
prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di
famiglia, eccettuati gli alimenti di cui all'art. 22 lett. f LT e all'art. 23
lett. f LIFD (cfr. art. 328 CC);
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che
secondo la giurisprudenza del TF (DTF 106 II 292, cons. 3a) e la
dottrina (cfr. Egger, Commento, n. 27 all'art. 328) ascendenti e
discendenti, così come fratelli e sorelle si devono assistenza quando, senza
questo aiuto, la persona assistita cadrebbe nel bisogno, vale a dire quando non
è più in grado di mantenersi con i propri mezzi (Ziegerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Gineva/Monaco,
2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all’art. 24 LIFD, p. 278);
-
che per
stabilire se uno si trovi in tale stato occorre, da una parte riferirsi alla
tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti
del Tribunale (cfr. CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.); dall'altra
occorre considerare che uno si trova in un stato di bisogno quando non è più in
grado di provvedere con le sue forze al proprio sostentamento (cfr. DTF
surriferita e cit. ivi);
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che dal
profilo fiscale tali introiti sono fiscalmente irrilevanti se non vi è
controprestazione da parte del beneficiario, mentre sono tassabili quelli che
sono in qualche modo connessi con il lavoro o con il patrimonio del
beneficiario (cfr. Känzig, Wehrsteuer, ad art. 21 n. 242 il quale
afferma che tale criterio è determinante per la qualifica del sostentamento non
soggetto a imposta sul reddito);
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che, in
linea con tale principio, questa Camera ha giudicato che non è tassabile il
contributo finanziario rappresentato dal valore venale dei pasti consumati
presso una sorella per una persona esercitante attività lucrativa con stipendio
insufficiente per far fronte ai bisogni dell'esistenza (CDT n. 363 del 6
ottobre 1986 in re S.V.);
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che sono
invece stati considerati reddito d'altra fonte i vantaggi goduti in seno alla
comunione familiare da una persona in grado di esercitare attività lucrativa,
che accudisce quale casalinga il fratello e la madre, che formano con lei
un’economia domestica (CDT n. 367 del 7 novembre 1985 in re C.C.) o da
una figlia che abbandona l'attività lucrativa per accudire i genitori non più
autosufficienti e che forma con loro una unica economia domestica (CDT
n. 361 del 7 novembre 1985 in re B.G.) o ancora da quei figli maggiorenni che
non intendono esplicare attività lucrativa e che rimangono -con attività
casalinghe o meno- nell'economia domestica con i genitori (CDT n. 637
del 12 gennaio 1976; CDT n. 576 del 30 novembre 1979 in re M.H.);
-
che, per
costante giurisprudenza s'è ritenuto che le prestazioni date in contropartita
dei lavori di casalinga o di carattere domestico svolti in una economia di
persone non unite o obbligate in virtù del vincolo della famiglia hanno
carattere economico e sono valutabili in denaro: così vitto, alloggio,
vestiario, disponibilità in moneta erogati dalla persona apportatrice di
reddito all'altra che si occupa della casa e con la quale convive formando una
economia domestica non unita dal vincolo matrimoniale e al cui sostentamento
non è obbligata a sopperire in virtù dell'obbligo di assistenza fra parenti,
sono considerati reddito imponibile presso la beneficiaria; così analogamente
al lavoro svolto nell'ambito dell'economia domestica della figlia viene attribuito
un controvalore quantificabile in moneta fiscalmente imponibile (CDT n.
261 del 4 giugno 1984 in re M.; CDT n. 171 del 4 aprile 1984 in re S.; CDT
n. 140 del 21 maggio 1990 in re A. F.-R.; CDT n. 71 del 3 maggio 1993 in
re I. M.);
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che è
invece stata ammessa l'esistenza di un obbligo d'assistenza tra parenti nel
caso di un figlio poco più che ventenne senza lavoro (CDT n. 3 dell'11
febbraio 1992 in re R. L.);
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che la
giurisprudenza di questa Camera ammette quindi un'eccezione nel caso del figlio
maggiorenne che non eserciti attività lucrativa "per motivi indipendenti
dalla sua volontà": ciò si verifica non solo in caso di malattia del
figlio, ma, ad esempio, anche di autentiche difficoltà nel collocamento
lavorativo di una figlia in giovane età;
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che,
anche secondo la dottrina, ha diritto alla deduzione per persone bisognose il
contribuente che partecipi al sostentamento di "persone capaci di
esercitare un'attività lucrativa ma che per una ragione qualsiasi non possono
esercitarla, cadendo così nel bisogno, come, per esempio, i disoccupati
..." (Jung/Agner/Tatti, Complemento 1990 al Commentario Masshardt/Tatti
sull'IFD, p. 71).
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che non è
quindi indifferente, per stabilire a quale titolo un contribuente benefici del
sostegno finanziario dei genitori, la considerazione della situazione economica
di questi ultimi: il discrimine fra le prestazioni dei genitori, che sono
considerate reddito d'altra fonte, e quelle che non lo sono, è infatti dato
dalla natura "necessaria" o "volontaria" delle stesse;
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che sono
volontari quei contributi che i genitori versano ai figli, sebbene questi
ultimi non abbiano studi da concludere e siano chiaramente in grado di svolgere
un'attività lucrativa;
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che la
natura volontaria di aiuti offerti dai genitori ai figli può essere
riconosciuta anche da circostanze di fatto particolarmente evidenti: la stessa
CDT ha preso in considerazione a tal fine il fatto che i genitori siano
particolarmente benestanti (v. anche CDT n. 3 dell'11 febbraio 1992 in
re R. L.);
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che va
infine ricordato che sia l’art. 130 cpv. 2 LIFD sia l’art. 204 cpv. 2 LT 1994
consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio
se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili;
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che nel
caso in esame questa Camera non può giungere a conclusione diversa da quella
cui è giunto l'Ufficio di tassazione;
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che in
effetti il padre della ricorrente, che ha sottoscritto il ricorso in veste di
rappresentante della figlia, non ha fornito alcuna risposta allo scritto di
questa Camera del 20 luglio 2000, in cui gli si chiedevano informazione sulle
ragioni per le quali la contribuente non esercitava alcuna attività lucrativa,
non beneficiava di prestazioni di assicurazioni sociali (AD, AI) o dell'assistenza,
come pure sulle sue fonti di sostentamento;
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che in
simili condizioni non vi sono motivi per ammettere che ci si trovi di fronte a
un caso di assistenza tra parenti con conseguente non imponibilità degli aiuti
che la ricorrente avrebbe ricevuto dai genitori;
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che
d'altra parte in calce alla richiesta d'informazioni questa Camera avvertiva il
rappresentante della ricorrente che in caso di silenzio il ricorso sarebbe
stato evaso sulla base degli atti a disposizione;
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che il
calcolo del dispendio allestito dall'Ufficio di tassazione appare ineccepibile
e persino prudenziale, non appena si consideri che si fonda sul minimo vitale
valido in materia esecutiva e che fissa il contributo per l'alloggio in fr.
7'200.-, pari a soli fr. 600.- mensili;
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che è
vero che tale contributo è stato stabilito quale quota-parte dell'alloggio dei
genitori, mentre invece la figlia dispone di un alloggio proprio, con
allacciamento telefonico, a Bré;
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che,
anche in questo caso, la richiesta d'informazioni del giudice è rimasta senza
risposta;
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che è del
tutto verosimile che il canone di locazione effettivo sia superiore alla quota
calcolata dall'Ufficio di tassazione, che è di soli fr. 600.- mensili;
-
che,
tutto ben considerato, potrebbe porsi addirittura il quesito di una riforma del
ricorso a svantaggio della ricorrente;
-
che per
economia di giudizio questa Camera ritiene di potersi limitare a confermare la
valutazione dell'Ufficio di tassazione effettuata in sede di reclamo, che, alla
luce di quanto precede, appare tutt'altro che ingenerosa.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 230.–
sono a
carico della ricorrente.