__________ __________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________. ____________________
__________,
-
che fino
al 9.6.1999 i membri della comunione ereditaria __________ __________ erano
limitatamente imponibili nel Canton Ticino, quali proprietari di sostanza immobiliare
a __________;
-
che, non
avendo il rappresentante della comunione ereditaria, __________ __________, inoltrato
il questionario per le indivisioni, nonostante un richiamo ed una diffida, con
decisione del 16 marzo 2000, l'Ufficio di tassazione di __________ gli infliggeva
una multa disciplinare di fr. 150, avvertendolo nel contempo che avrebbe
proceduto ad una tassazione d'ufficio in caso di inadempimento dell'obbligo di
collaborazione entro un termine di ulteriori 10 giorni;
-
che, in
data 22 maggio 2000, l'Ufficio esazione e condoni inviava al rappresentante
della CE una diffida di pagamento, a causa del mancato pagamento della multa disciplinare;
-
che, con
reclamo del 2 giugno 2000, __________ __________ chiede l'annullamento della
"multa di fr. 300" e delle "spese d'avviso di fr. 60",
argomentando che l'immobile di __________ sarebbe nel frattempo stato venduto e
le imposte sarebbero state "fatte valere come legale diritto
d'ipoteca";
-
che, con
decisione del 27 giugno 2000, l'Ufficio di tassazione di __________ dichiarava
irricevibile il reclamo del 2 giugno 2000 contro la multa, in quanto tardivo;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario__________ __________
adduce che le dichiarazioni fiscali dei membri della CE sono state inoltrate il
29 febbraio 2000 e che, d'altra parte, i debiti dell'immobile superavano il
valore fiscale dello stesso;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, per
l'art. 242 cpv. 3 LT, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per
ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e contro la
diffida è data facoltà di reclamo all'autorità di riscossione e di ricorso alla
Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e
227;
-
che, come
detto in narrativa, con il reclamo del 2 giugno 2000, il ricorrente aveva
impugnato la diffida di pagamento del 22 maggio 2000, anche se poi, nella motivazione,
contestava la multa disciplinare in quanto tale;
-
che,
tuttavia, invece di entrare nel merito del reclamo, spiegando eventualmente al
reclamante di non avere la competenza di entrare nel merito delle censure sulla
fondatezza della multa stessa, l'Ufficio di esazione lo ha trasmesso
all'Ufficio di tassazione di __________;
-
che
l'Ufficio di tassazione ha allora dichiarato irricevibile il reclamo, essendo
la decisione di multa nel frattempo passata in giudicato;
-
che, pur
potendo comprendere che, dinanzi alla natura delle contestazioni contenute nel
gravame del 2 giugno 2000, l'Ufficio di esazione abbia ritenuto che lo stesso avesse
per oggetto la multa disciplinare, si deve comunque rilevare che il reclamo in
questione era interposto (anche) contro la diffida di pagamento del 22 maggio
2000 (come dice la prima frase del gravame);
-
che,
stando così le cose, si giustifica di trasmettere gli atti all'autorità di
riscossione, perché entri nel merito del gravame;
-
che si
avverte sin d'ora il ricorrente che, comunque, il reclamo contro la diffida di
pagamento è destinato, con ogni verosimiglianza, ad essere respinto, dato che
egli non risulta avere precedentemente proceduto al pagamento della multa;
-
che,
comunque, nella misura in cui la contestazione si indirizzava contro la multa disciplinare
in quanto tale, è evidente che la stessa era tardiva, essendo stata inoltrata
oltre due mesi dopo l'intimazione;
-
che,
infatti, gli articoli 227 cpv. 1 LT e 140 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro
la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha
emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;
tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT e 119
cpv. 1 LIFD);
-
che è
prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del
termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da
attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi
motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT
e 133 cpv. 3 LIFD);
-
che la
decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il reclamo
contro la multa disciplinare del 16 marzo 2000 deve pertanto essere confermata;
-
che ciò
preclude alla Camera di diritto tributario l'esame del merito del ricorso.
visto per le spese l'art. 231 LT
§ Gli
atti sono rinviati all'Ufficio di esazione, affinché entri nel merito del
reclamo del 2 giugno 2000 contro la diffida di pagamento del 22 maggio 2000.
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico del ricorrente.