__________ __________ __________,
rappr. da: avv. __________. __________, __________
__________,
-
che, con
atto pubblico del notaio __________ __________, stipulato in data 9 febbraio
2000, i signori __________ __________ __________, __________ __________
__________, __________ __________ __________ e __________ __________, membri
della comunione ereditaria fu __________ __________, "cedevano e
vendevano" a __________ __________, pure membro della stessa comunione
ereditaria, la part. n. __________ del comune di __________;
-
che il
prezzo di vendita era stabilito in fr. 775'000 ed era soluto mediante
assunzione di corrispettiva parte del debito, garantito da ipoteca nei
confronti della Banca __________ di __________;
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che,
contestualmente, il cessionario concedeva a __________ e a __________
__________ un diritto di abitazione su un appartamento ed il diritto di
prelazione sull'immobile intero;
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che le
parti stabilivano altresì che, a seguito della cessione delle ragioni
ereditarie in questione, la Comunione ereditaria veniva sciolta;
-
che, in
data 8 giugno 2000, l'Archivista notarile di __________ notificava alla Comunione
ereditaria fu __________. __________ la bolletta per il pagamento di un'imposta
di bollo di fr. 2'325, pari al 3‰ del valore dell'atto;
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che il
notaio rogante impugnava la bolletta in questione,
-
che, con
decisione del 29 giugno 2000, l'Archivista notarile respingeva il reclamo, con
la seguente motivazione: "le cessioni onerose sono imposte secondo l'art.
2 e l'art. 22 cpv. 2 lett. a) della legge sull'imposta di bollo";
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la Comunione ereditaria
fu __________. __________ e il notaio __________ __________ postulano l'annullamento
della tassazione dell'imposta di bollo, invocando l'art. 7 cpv. 2 lett. e
LB;
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che è
soggetta all’imposta di bollo la copia insinuata all’Archivio notarile degli
istromenti di carattere determinato o determinabile (art. 19 LB);
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che
l’imposta di bollo sulla copia degli istromenti destinati all’Archivio notarile
è di fr. 3.– per mille o frazione di mille del valore determinato o
determinabile (art. 21 cpv. 1 LB);
-
che il
bollo sugli istromenti notarili è un tributo di carattere misto, cioè una
contribuzione che si configura come tassa, per il fatto di essere legata ad una
prestazione statale, ma il cui ammontare oltrepassa il valore che si può
ragionevolmente attribuire a quest’ultima;
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che,
circa la determinazione del valore degli istromenti, la legge stabilisce che
viene fatta dall’archivista notarile (art. 22 cpv. 1 LB);
-
che, per
i singoli contratti che vengono stipulati nella forma dell’atto pubblico, la
stessa legge prevede poi delle regole (art. 22 cpv. 2 LB), le quali sono a loro
volta completate dal rinvio alle disposizioni valide per la determinazione del
valore dei contratti stipulati nella forma della scrittura privata (art. 22
cpv. 3 LB, che rinvia agli art. 9 e 10 LB);
-
che
l'art. 20 cpv. 1 lett. n LB esenta dall'imposta di bollo la copia
destinata all'archivio notarile di istromenti aventi come oggetto un contratto
esente ai sensi dell'art. 7;
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che
l'art. 7 cpv. 2 lett. e LB dichiara esenti «le donazioni e le divisioni
ereditarie ed in genere ogni contratto connesso con disposizioni soggette
all'imposta cantonale sulle donazioni e successioni»;
-
che
quest'ultima esenzione è stata introdotta su proposta della Commissione speciale
in materia tributaria, durante l'esame del messaggio del 15 gennaio 1986 concernente
la revisione totale della legge sul bollo del 16 giugno 1966: La Commissione ha
infatti ritenuto che fosse «giustificato togliere l'imponibilità di tutte le
disposizioni soggette all'imposta cantonale sulle donazioni e successioni che
nel Canton Ticino sono per i discendenti ed in particolare per il coniuge
superstite fra le più elevate» (Rapporto della Commissione speciale in materia
tributaria sul messaggio 15 gennaio 1986 concernente la revisione totale della
legge sul bollo del 16 giugno 1966, n. 3009 R del 1° ottobre 1986, cifra 2.3.);
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che,
certo, ci si potrebbe interrogare sull'attuale fondatezza dell'esenzione in
esame, dopo che, dal 1° gennaio 2000, è stata abolita l'imposta di successione
e di donazione tra discendenti e ascendenti in linea retta, compresi gli
adottivi;
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che,
tuttavia, solo il legislatore potrebbe trarre le conseguenze di questa modifica
della legge tributaria, sopprimendo anche l'esenzione prevista dalla legge
sull'imposta di bollo;
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che si
deve pertanto prendere atto che la volontà del legislatore, al momento dell'adozione
della disposizione in esame, era quella di esonerare dal bollo cantonale tutti
i contratti che, secondo la legge allora in vigore, sottostavano all'imposta di
successione e di donazione e, ancora più in generale, ogni contratto
"connesso" con simili liberalità;
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che,
nella fattispecie, i membri della comunione ereditaria fu __________ __________
hanno stipulato un contratto di "cessione di ragioni ereditarie", con
cui quattro coeredi hanno ceduto al quinto le loro "ragioni
ereditarie" relative alla casa di __________;
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che tale
tipo di contratto è previsto dall'art. 635 CC ed introduce un'eccezione alla
regola secondo cui, quando il
defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti
e di tutte le obbligazioni che dura dall'apertura dell'eredità fino alla
divisione (art. 602 CC);
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che,
infatti, l'art. 635 CC vuole impedire che il singolo erede venga pregiudicato
dal fatto di non poter disporre da solo della propria quota prima della
divisione e gli consente dunque di vendere, donare, permutare o di disporre
altrimenti della stessa già mentre dura la comunione ereditaria (Schaufelberger, Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, Basilea/Francoforte 1998,
art. 635 CC, nn. 1 e 2, p. 809; Tuor/Schnyder/Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11a
ediz., Zurigo 1995, p. 587);
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che, in
tal modo, quando la cessione delle ragioni ereditarie avviene fra coeredi (cpv.
1), essa comporta l'alienazione della quota ereditaria dell'erede cedente, cioè
la sua quota di partecipazione alla comunione, nel senso dell'intero diritto
soggettivo alla successione nella misura della quota ereditaria ideale che gli
spetta;
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che,
infatti, il cedente può disporre non di singoli beni della comunione
ereditaria, ma solo della sua quota di partecipazione al patrimonio ereditato (Schaufelberger,
art. 635 CC, n. 11, p. 810; DTF 118 II 519 cons. 4);
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che,
secondo il Tribunale federale, il contratto di cessione fra coeredi comporta
dunque una divisione ereditaria parziale di carattere soggettivo e produce
effetti reali (Schaufelberger, art. 635 CC, n. 12, p. 810);
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che, per
divisione ereditaria parziale di carattere soggettivo, si intende il caso in
cui singoli eredi vengono indennizzati dagli altri coeredi e in tal modo escono
dalla comunione ereditaria, che viene continuata dagli altri eredi (Schaufelberger,
art. 604 CC, n. 35, p. 716);
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che non
si vede su quali basi l'autorità di tassazione del bollo abbia considerato la
cessione intervenuta fra i coeredi come un negozio sostanzialmente diverso
dalla divisione ereditaria contemplata dall'art. 7 cpv. 2 lett. e LB;
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che, del
resto, se ci si confronta con il contenuto del contratto, ci si avvede che esso
si è limitato a sciogliere la comunione ereditaria (cfr. la cifra 11 del
rogito) mediante l'attribuzione dell'intero immobile a un coerede;
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che è
vero che i contraenti hanno pattuito il pagamento di un prezzo, fissato in fr.
775'000, ma lo stesso costituisce semplicemente lo strumento che ha permesso di
realizzare la divisione;
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che è del
tutto naturale che, quando vi è una divisione, vi possa essere anche il versamento
di conguagli, che servono a compensare le differenze di valore dei beni divisi;
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che,
d'altronde, nel caso concreto, come spiega lo stesso contratto, l'estinzione
del prezzo è avvenuta nella forma dell'assunzione, da parte del cessionario
della casa, dell'intero debito gravante sull'immobile;
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che, in
sostanza, ognuno dei coeredi cedenti ha rinunciato, nel contempo, alla propria
quota di attivi (la quota di partecipazione ideale all'immobile) e alla propria
quota di passivi;
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che, alla
luce di questa pattuizione, il contratto sembra avere per oggetto la divisione
ereditaria totale piuttosto che una divisione parziale soggettiva, come quella
cui si riferisce l'art. 635 CC;
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che
l'affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui il contratto avrebbe
per oggetto una cessione onerosa, non è comunque suffragata da alcuna
motivazione e, come si è visto, pare in contrasto con il tenore dell'accordo
stipulato fra le parti;
-
che, in
simili circostanze, il ricorso deve essere accolto.
§
Di conseguenza, la decisione su reclamo del 19 giugno 2000 e la bolletta del
8 giugno 2000 sono annullate.
Al
ricorrente è attribuita un'indennità di fr. 500 a titolo di ripetibili.