__________ __________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________
__________, __________ __________ __________,
-
che
__________ -__________ __________, domiciliata a __________, è limitatamente
imponibile nel Canton Ticino, quale proprietaria di sostanza immobiliare a
__________;
-
che, con
decisione del 12 aprile 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ le notificava
la tassazione IC 1997/98, nella quale commisurava il reddito in zero franchi e
la sostanza imponibile in fr. 1'978'458, cui corrispondeva un'imposta di fr.
6'798.40;
-
che, con
reclamo definito "precauzionale" dell'11 maggio 1999, la contribuente
chiedeva di tenere sospesa la tassazione 1997/98 fino all'emissione della
tassazione definitiva del Cantone di domicilio;
-
che, in
data 15 dicembre 1999, l'Ufficio di tassazione indirizzava alla contribuente
uno scritto, nel quale la invitava ad inviare entro il 15 gennaio 2000 il
riparto intercantonale definitivo del Canton __________, avvertendo che, in
caso di inosservanza dell'invito, il reclamo sarebbe stato dichiarato
irricevibile e le si sarebbe inflitta una multa;
-
che, non
essendo pervenuta una risposta entro il 20 marzo 2000, l'Ufficio di tassazione
dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del 20 marzo 2000;
-
che, con
ricorso del 2 giugno 2000, __________ -__________ __________ chiede di emettere
una nuova tassazione, allegando il riparto intercantonale nel frattempo emesso
dall'autorità fiscale del Canton __________;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, la
Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso
è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini
di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
-
che,
infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che, per
l'art. 227 cpv. 1 LT, il contribuente può
impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto
tributario;
-
che
il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato
se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un
ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT);
-
che,
nella fattispecie, alla contribuente la decisione su reclamo è stata intimata
per raccomandata, in data 20 marzo 2000;
-
che il
ricorso del 2 giugno 2000 risulta pertanto irricevibile, in quanto tardivo;
-
che
questa Camera non avrebbe comunque potuto entrare nel merito del ricorso
neppure nell'ipotesi in cui lo stesso fosse stato tempestivo, per il fatto che
già il reclamo è stato dichiarato irricevibile dall'autorità fiscale;
-
che,
infatti, come ricordato in narrativa, la contribuente non ha dato seguito
all'invito dell'autorità fiscale, contenuto nella lettera del 15 dicembre 1999,
ad inviare il riparto intercantonale definitivo entro il termine di un mese;
-
che è ben
vero che, a tale momento, la contribuente non disponeva ancora del riparto
intercantonale definitivo del Cantone di domicilio, ma le si deve ricordare
che, già in uno scritto del mese di dicembre del 1998, l'Ufficio di tassazione
aveva offerto alla contribuente la possibilità di tenere sospesa l'emissione
della tassazione, in attesa dell'emissione del riparto del Canton Berna, ma la
ricorrente aveva risposto chiedendo una tassazione in base ai dati provvisori;
-
che, del
resto, nulla avrebbe impedito alla ricorrente di chiedere una proroga del
termine attribuitole con la citata lettera del 15 dicembre 1999;
-
che,
stando così le cose, questa Camera non può fare altro che dichiarare irricevibile
il ricorso.
visto per le spese l'art. 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.