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che __________ __________, domiciliato a __________ (Canton
__________) è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, in quanto
proprietario di sostanza immobiliare a __________, __________ __________
__________ e __________;
-
che, con
decisione del 21 dicembre 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ gli
notificava la tassazione IC 1997/98, nella quale commisurava il reddito della
sostanza in fr. 235'544 in media annua e il reddito imponibile in fr. 84'257,
cui corrispondeva un'imposta annua di fr. 7'414,65;
-
che la
sostanza imponibile risultava per contro pari a zero, a causa dell'entità dei debiti
privati ammessi in deduzione;
-
che il
contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo dell'8 marzo 1999,
chiedendo che si attendesse l'emissione del riparto intercantonale del Canton
__________;
-
che, con
decisione del 19 giugno 2000, l'Ufficio di tassazione aumentava il reddito
imponibile a fr. 104'172 e l'imposta annua a fr. 11'525.95. Commisurava inoltre
la sostanza imponibile in fr. 112'998 e l'imposta corrispondente in fr. 141
all'anno;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________:
• contesta
l'inclusione, nel calcolo del reddito imponibile, dell'utile immobiliare
conseguito con la vendita della casa di __________;
• chiede
poi che sia intrapresa una seconda ripartizione intecantonale a partire dal
1.7.1997, avendo a partire da quella data acquistato una nuova casa a
__________;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la
Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un
ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei
termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una
eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato
irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
-
che, se
l'autorità che ha emesso la decisione impugnata non si è avveduta della
mancanza di un presupposto processuale, ciò deve essere rilevato d'ufficio
nella procedura di ricorso, con la conseguenza che la decisione impugnata deve
essere annullata e deve esserne adottata una nuova senza il vizio processuale (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 111
DIFD, p. 277);
-
che
l'art. 227 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa;
-
che tale
termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT) ed è prevista
una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che,
nella fattispecie, il contribuente ha impugnato la notifica della tassazione
del 21 dicembre 1998 con reclamo dell'8 marzo 1999, quindi ben oltre il termine
di 30 giorni previsto dalla legge;
-
che, del
resto, nel proprio reclamo, il contribuente non ha minimamente sostenuto di
avere ricevuto la decisione con un ritardo tale da giustificare una protrazione
del termine;
-
che,
anzi, egli ha dichiarato esplicitamente di contestare la decisione del
21.12.1998 ed ha persino spiegato di averla sottoposta ad uno specialista che
avrebbe rilevato gravi difetti;
-
che, se
anche si volesse mettere in dubbio che egli avesse ricevuto tempestivamente la
decisione, si dovrebbe comunque ammettere la tempestività dell'intimazione
delle bollette di pagamento, che si riferiscono a tale decisione: egli elenca
infatti, nel proprio reclamo, tutti i conteggi ricevuti dal Cantone e dai Comuni
interessati;
-
che, in
simili circostanze, l'autorità di tassazione non avrebbe potuto entrare nel
merito del reclamo del contribuente, ma avrebbe tutt'al più dovuto chiedergli
se fosse dato un motivo di restituzione del termine e poi, di fronte ad una
risposta negativa, avrebbe semplicemente dovuto constatare la sopravvenuta esecutività
della decisione e la conseguente tardività del gravame;
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che, di
conseguenza, questa Camera non può che annullare la decisione impugnata e
rinviare gli atti all'Ufficio di tassazione, perché intraprenda la verifica
dell'eventuale esistenza di un motivo di restituzione del termine ed emetta
poi, alla luce delle risultanze dell'accertamento, una nuova decisione su
reclamo;
-
che,
quanto alla richiesta del ricorrente, che l'autorità fiscale interprenda una
seconda tassazione per il 1997, a partire dall'acquisto dell'immobile di
__________, la stessa dovrebbe per contro poter essere accolta a prescindere
dall'irricevibilità del reclamo contro la tassazione 1997/98;
-
che,
infatti, per la sola imposta cantonale sul reddito, si intraprende una
tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per
l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e
LT);
-
che la
tassazione intermedia per modificazione delle basi determinanti per
l'imposizione nei rapporti intercantonali si intraprende nei casi in cui vi è
passaggio dall'assoggettamento limitato all'assoggettamento illimitato, oppure
di acquisto o di vendita in un immobile situato fuori cantone, oppure ancora di
costituzione o di chiusura di uno stabilimento d'impresa fuori cantone (Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher
Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz.,
Zurigo 1997, p. 484 s.), vale a dire ai soli casi in cui si modificano i
termini soggettivi (domicilio) o oggettivi (acquisto o alienazione di sostanza
immobiliare, costituzione o chiusura di uno stabilimento d'impresa) della
sovranità fiscale;
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che
l'acquisto di sostanza immobiliare a __________ nel corso del 1997 è dunque
suscettibile di provocare l'emissione di una tassazione intermedia ex art.
55 lett. e LT.
visto per le spese l'art. 231 LT