• il
valore locativo della casa di vacanza di __________, che ammonterebbe a fr.
2'975 e non a fr. 3'700 in media annua;
• l'ammissione
dei soli 2/3 delle spese per l'acquisto del PC, in considerazione dell'uso
esclusivamente professionale dello stesso;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che,
giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD l'uso
da parte del proprietario del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente
imponibile quale reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito
un valore locativo;
-
che la
legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione
il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria;
-
che,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il valore locativo deve corrispondere
“al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di
assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato
delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse
rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali
analoghe a quelle del proprietario” (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF
69 I 24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988,
p. 98);
-
che, per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di
abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, come accennato sopra,
applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la
stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale
a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25%
se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni
1999/2000 per la compilazione della dichiarazione d'imposta)
-
che tale
modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza
di trattamento (CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B.; CDT
n. 498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.);
-
che dagli
atti fiscali risulta che l'Ufficio di tassazione ha calcolato il valore
locativo della casa di __________ applicando il coefficiente del 6,25% al
valore del fabbricato di fr. 59'500, ricavato deducendo il 30% dal valore di
stima di fr. 85'000;
-
che il
calcolo dei ricorrenti si fonda invece su un valore di stima ufficiale di fr.
65'000;
-
che, di
fronte alla contraddizione fra i due valori indicati, questa Camera si è
rivolta al Municipio di __________, ove ha appreso che la stima ufficiale del
fabbricato che sorge sul mapp. N. __________, entrata in vigore il 1.1.1991,
era sì di fr. 85'000, ma è stata poi ridotta a fr. 65'000 in seguito a reclamo
della proprietaria;
-
che
pertanto si giustifica di ridurre il valore locativo a fr. 2'844 in media annua
(pari al 6,25% del valore di stima ridotto del 30%) e di modificare di
conseguenza la deduzione per spese di manutenzione, riducendola a fr. 711;
-
che i ricorrenti
lamentano poi la mancata deduzione dell'intero costo per l'acquisto di un
personal computer portatile, necessario allo svolgimento dell'attività
dipendente del signor __________ __________;
-
che le
spese per l'acquisto di un computer sono, in linea di principio, delle spese
per il perfezionamento professionale la cui deduzione deve essere ammessa di
regola nell'anno di acquisto;
-
che, nel
caso dell'acquisto di oggetti ed impianti costosi richiesti dall'attività professionale,
l' "ammortamento" sarà tuttavia ripartito su più anni in funzione
della durata dell'utilizzazione, anche se, in realtà, più che di un
ammortamento in senso tecnico, si tratta del minore valore dovuto
all'utilizzazione del bene, assimilabile a delle spese professionali (RF
1993 p. 27 = ASA 62 p. 403 = RDAF 50/1994 p. 85; Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 26, n. 23, p.
313; inoltre: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach
schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, pp. 190-198; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 323);
-
che, nel
caso di un personal computer, il suo acquisto non può essere considerato come
particolarmente dispendioso, per cui queste spese devono essere prese in
considerazione nell'anno di acquisto (CDT n.
..__________ e n. ..__________ dell'8
febbraio 2000);
-
che,
tuttavia, il calcolo di una parte privata del 25% può essere accettato come appropriato
(RF 1993 p. 27 = ASA 62 p. 403 = RDAF 50/1994 p. 85), per
esempio nel caso di un docente di scuola superiore che tiene alcune lezioni di
informatica (StE 1999 B 22.3 n. 67);
-
che, in
altri casi, invece, è stata riconosciuta adeguata una deduzione pari alla metà
della spesa (RF 50/1995 p. 418);
-
che
questa Camera ha avuto modo di decidere recentemente (CDT n.
..__________ del 29 novembre 1999 in re R. L.) che, nel
caso di un docente di educazione fisica, che gestisce tutti i programmi
scolastici, le presenze degli allievi, l'uso delle attrezzature sportive,
l'occupazione delle palestre e quant'altro con un programma specifico istallato
un ordinatore portatile, si giustifica un abbattimento della spesa in ragione
del 25% per uso privato;
-
che la
stessa decisione è stata adottata nei confronti di un professore di liceo, che
dimostri di doversi servire di un computer per l' esercizio della propria
attività professionale (CDT n. 80.1998.00301 dell'8 febbraio 2000);
-
che tale
abbattimento, assai prudenziale, deve essere applicato anche alla presente
fattispecie, data la forte analogia con quelle appena menzionate;
-
che
l'argomento dei ricorrenti, secondo cui la prova dell'esclusivo uso
professionale del PC acquistato sarebbe costituita da un "promemoria"
interno del Dipartimento del territorio, ove si comunica ai collaboratori dello
stesso la messa a disposizione a partire dal marzo 1999 di una sala PC, non
comporta una diversa conclusione, non essendo evidentemente possibile stabilire
se ed in quale misura ogni singolo contribuente che acquista un PC per scopi
professionali lo impieghi anche accessoriamente a fini privati;
-
che la
riduzione del 25% si deve cioè considerare un abbattimento forfetario, applicabile
in modo generale a tutti i contribuenti nella stessa condizione del ricorrente;
-
che la
deduzione delle spese professionali è pertanto confermata;
-
che tassa
di giustizia e spese processuali sono di conseguenza ripartite proporzionalmente,
in considerazione del parziale accoglimento del ricorso (art. 231 cpv. 2
seconda frase LT).
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 12 giugno 2000 è riformata nel senso
che il valore locativo della casa di __________ è ridotto a fr. 2'844 in media
annua e di conseguenza la deduzione per spese di manutenzione è ridotta a fr.
711.
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico dei ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 140).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).