-
che
l'Ufficio di tassazione notificava il 20 marzo 2000 a __________ __________, domiciliato
a __________ __________, proprietario di un immobile nel Comune di __________,
la tassazione IC 1997-98 e la relativa decisione di riparto intercantonale;
-
che il
contribuente impugnava tempestivamente la notifica della tassazione, lamentando
di essere vittima di doppia imposizione avendo già pagato tutte le imposte del
biennio 1997-98 a __________ e chiedendo lumi sul valore di stima e sul valore
locativo;
-
che
l'Ufficio di tassazione, dopo aver fornito le spiegazioni del caso sul valore
di stima e sulla determinazione del valore locativo, con decisione su reclamo
del 22 maggio 2000 stabiliva che non vi era reddito imponibile in Ticino e che
la sostanza imponibile andava quantificata in fr. 152'472.- invece dell'importo
di fr. 187'152, esposto nella notifica di tassazione;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede l'annullamento dell'imposta
sulla sostanza, avendo già pagato tutte le imposte patrimoniali a __________;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
secondo l'art. 55 lett. e LT, si procede a una tassazione intermedia del
reddito e della sostanza in caso di modificazione delle basi determinanti per
l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali;
-
che tale
norma è conforme, essendo di identico tenore, alla Legge federale sull'armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (cfr. art. 17 lett. d LAID);
-
che con
tale norma il legislatore federale ha inteso coordinare l'imposizione della
sostanza immobiliare e del relativo reddito, in modo da evitare casi di doppia
imposizione intercantonale (cfr. Zweifel/Athanas (a cura di-), Kommentar
zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, p. 244 s.);
-
che pure
il Canton Zurigo, all'art. 59 lett. f StG-ZH (in vigore fino al 31 dicembre
1998), prevede che se "ändern sich in Steuerjahr die bisherigen
Einschätzungsgrundlagen durch Änderung der für die interkantonale oder
internationale Steuerausscheidung massegebenden Verhältnisse, so wird auf
Verlangen des Steuerpflichtigen auf den Zeitpunkt der Änderung eine
Zwischeneinschätzung durchgeführt" (cfr. anche art. 5 cpv. 3 StG-ZH in
vigore dal 1° gennaio 1999 e inoltre Richner/Frei/Kauffmann, Kommentar
zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, pp. 77 ss.);
-
che,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale gli attivi devono essere valutati
secondo un criterio unitario (ASA 27 423; CDT n. 282/91 del 31
ottobre 1991 in re Eredi M.);
-
che in
ossequio a tale principio, la Conferenza dei funzionari fiscali di Stato stabilisce
per ogni periodo fiscale IFD le regole per la valutazione degli immobili nei
riparti intercantonali;
-
che, per
quanto riguarda il periodo fiscale 1997-98, la Circolare del 6 dicembre 1996
del Comitato della succitata Conferenza ha stabilito che per il Canton Ticino
il valore degli immobili da considerare nell'ambito della ripartizione
intercantonale deve corrispondere al 120% e del valore di stima ufficiale e per
il Canton Zurigo al 110%;
-
che l'
Ufficio di tassazione di __________ -__________ ha correttamente moltiplicato
il valore di stima ufficiale ticinese per il coefficiente stabilito dalla
Conferenza dei funzionari fiscali di Stato e che analogamente ha proceduto con
il valore di stima del Canton Zurigo;
-
che
l'Ufficio di tassazione ha poi ripartito la sostanza attribuendo al Canton
Ticino il valore della sostanza immobiliare posta sul suo territorio e al
Canton Zurigo quella della sostanza immobiliare posta sul suo territorio come
pure quello della sostanza mobiliare;
-
che
l'Ufficio di tassazione ha poi correttamente ripartito i debiti in base alla
chiave di riparto poi così ottenuta;
-
che così
stando le cose, questo giudice non ha motivo di scostarsi dal riparto dell'Autorità
fiscale ticinese;
-
che anzi
il ricorso di avvera addirittura ai limiti delle temerarietà;
-
che,
qualora non l'avesse ancora fatto, il ricorrente potrà chiedere al proprio Comune
o Cantone di domicilio di allestire una tassazione intermedia per mutamento delle
basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali a seguito
dell'acquisto di sostanza immobiliare nel Canton Ticino.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 330.–
sono a
carico del ricorrente.