Tax deductions for dependent child and intercantonal asset allocation

80.2000.106Altro tribunale4 lug 2000Dismissed

Sintesi

The Ticino Tax Chamber, sitting with a single judge, dismissed a taxpayer’s appeal against the 1997/98 tax assessment. The taxpayer sought a dependent-child deduction for a university student son and challenged the valuation of real estate and the proportional allocation of debts and interest in an intercantonal context. The court held that the child-deduction rules for dependent persons were not met because the son was not incapable of gainful activity; study alone was insufficient. It also upheld the tax office’s intercantonal valuation method and debt allocation. Costs of CHF 330 were imposed on the taxpayer, and the decision was declared final.

Regest

Art. 34 cpv. 1 lett. b LT; dependent-person deduction; intercantonal allocation of assets, debts and passive interest: the deduction for persons supported by the taxpayer presupposes absence of gainful capacity owing to age, infirmity, or physical or mental incapacity; mere unemployment or economic dependence does not suffice (consid. 3). A studying child over the statutory age limit cannot be assimilated to a dependent person so as to circumvent the specific child deduction scheme of Art. 34 cpv. 1 lett. a and c LT (consid. 4). In intercantonal taxation, real estate must be valued and debts/interests proportionally allocated according to the fiscal sovereignty attaching to the assets; prior final assessments and inconsistent past practice do not justify deviation (consid. 5-7).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2000.106

Data decisione, Autorità: 04.07.2000, CDT

Incarto n. 80.2000.00106

Lugano 4 luglio 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 16 giugno 2000

in materia di: IC 97/98

presentato da:

__________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che il 22 giugno 1998 l’Ufficio di tassazione notificava ad __________ __________, domiciliato a __________, la tassazione IC 1997-98, in cui gli esponeva un reddito della sostanza di fr. 36'998.-, come a dichiarazione, concedendogli la deduzione per spese di manutenzione di fr. 9'250.-, come a dichiarazione, quella per interessi passivi in ragione di fr. 17'273.-, come a dichiarazione e quella per oneri assicurativi per fr. 637.-;

  • che il 3 luglio 1998 il contribuente presentava reclamo chiedendo all’Ufficio di tassazione spiegazioni praticamente in relazione a tutte le posizioni della notifica di tassazione;

  • che il 22 maggio 2000 l’Ufficio di tassazione evadeva il reclamo, diminuendo la deduzione per interessi passivi a fr. 15'754.-, elevando quella per oneri assicurativi a fr. 714.- e negando la deduzione per figli, poiché il figlio del contribuente all’inizio del periodo fiscale aveva già compito 25 anni;

  • che l’Ufficio di tassazione precisava inoltre quanto segue:

In merito alla differente valutazione della sostanza, si fa rilevare che per evitare che ogni Cantone valuti nei rapporti intercantonali gli attivi con metodi diversi, il Tribunale federale ha stabilito che un Cantone non può valutare gli attivi fuori cantone differentemente dal metodo di valutazione in vigore nel proprio Cantone.Solamente procedendo in tal senso il contribuente potrà beneficiare della deduzione integrale dei debiti e degli interessi passivi. La presente decisione viene emessa tenendo conto delle norme vigenti; il fatto che nell'allestimento delle tassazioni 1993/94 e 1995/96 si sia proceduto in modo differente è irrilevante in quanto le tassazioni sono cresciute in giudicato e pertanto non più modificabili. Risulta pure essere irrilevante il fatto che il cantone di domicilio del contribuente abbia emesso la decisione di tassazione in modo non conforme, tale modo di procedere non può portare ad una diversa decisione da parte dell'autorità fiscale ticinese;

  • che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede nuovamente la deduzione per il figlio __________ in quanto persona bisognosa a carico, poiché ancora agli studi all’inizio del periodo fiscale, contestando inoltre la determinazione della sostanza, che supererebbe addirittura il totale del suo effettivo in Ticino;

  • che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • che la richiesta di deduzione per persone bisognose a carico per il figli ancora agli studi è manifestamente infondata, per non dire temeraria;

  • che, secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT, sono dedotti dal reddito netto fr. 6’000.- per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa , al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione di fr. 6'000.-;

  • che per aver diritto alla deduzione per persone bisognose a carico non è sufficiente qualsivoglia diminuzione della capacità economica: si richiede invece assenza di lavoro, dovuta all'età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per impedimenti fisici o psichici;

  • che

    questa Camera ha ad esempio avuto modo di decidere che la detrazione in

    questione non può essere concessa al genitore che mantiene un figlio

    disoccupato, ma non incapace di guadagnare (CDT n.

    ..__________ del 20 febbraio 1997 in re M. C.; CDT

    1. ..__________ del 15 settembre 1995 in re P. B.; CDT
    2. 237 del 4 ottobre 1991 in re A. G.);
  • che il figlio del ricorrente, studente all’università di __________, non adempie manifestamente i requisiti richiesti da legge e giurisprudenza per concedere la deduzione per persona bisognosa;

  • che, decidere diversamente, significherebbe far rientrare dalla finestra ciò che il Legislatore ha chiaramente voluto escludere, limitando la deduzione per figli e figli agli studi ai soli figli di meno di venticinque anni all’inizio del periodo fiscale (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a e lett. c LT);

  • che il valore della sostanza immobiliare è stato determinato dall’Ufficio di tassazione come nei periodi fiscali precedenti (1995-96 e 1993-94) e, meglio, in fr. 489'302.-, pari al valore di stima ufficiale;

  • che, per contro, rispetto ai periodi precedenti, si è ridotta la deduzione proporzionale per debiti, per effetto dell’aumento della sostanza in altri cantoni, che è lievitata da fr. 50'684.- nel periodo fiscale 1993-94 a fr. 60'389.- nel periodo successivo e a fr. 379'404.- nel periodo in discussione;

  • che l’Ufficio di tassazione ha desunto tali valori dalla Steuerausscheidung für natürliche Personen, stato al 1° gennaio 1997, del canton Argovia, di data 5 novembre 1997;

  • che ha poi adeguato i valori di stima degli immobili nei cantoni di Argovia e Ticino, rivalutandoli conformemente alle regole concernenti la stima degli immobili in caso di riparto intercantonale nel periodo fiscale 1997/98 stabiliti dalla Circolare del comitato della conferenza dei funzionari fiscali di Stato del 6 dicembre 1996 (RF 52 / 1997 p. 137 = RDAF 53 / 1997 p. 258; inoltre StE 1998 A 24.42.4 n. 1);

  • che tale modo di procedere è perfettamente aderente alla legge e ai dettami in materia di doppia imposizione, che prevedono la ripartizione proporzionale di debiti e interessi passivi in base agli attivi soggiacenti alla sovranità fiscale dei diversi cantoni (DTF 120 Ia 349 = RF 50 / 1995 p. 421 = ASA 65 p. 582; inoltre StE 1994 A 24.42.5 n. 2);

  • che, in effetti, da un sommario esame delle precedenti notifiche di tassazione del canton Ticino - sia rilevato del tutto abbondanzialmente - emerge come verosimilmente l’Ufficio di tassazione non abbia adeguato i valori di stima ufficiali conformemente alle regole concernenti la stima degli immobili in caso di riparto intercantonale, provocando così una dislocazione dei debiti deducibili e dei relativi interessi a carico del cantone Ticino, i cui valori di stima ufficiali sottostanno a un minore coefficiente di rivalutazione;

  • che quindi nei trascorsi periodi fiscali il contribuente ha semmai tratto vantaggio da questa situazione, che ha provocato una riduzione oltre misura della sostanza e del reddito imponibili in Ticino;

  • che, così stando le cose, il ricorso si avvera del tutto privo di fondamento.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 330.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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