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Numero d'incarto:
80.2000.104
Data decisione, Autorità:
02.10.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00104
Lugano
2 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 15 giugno 2000
in materia di: IC/IFD 99
Presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ , nata nel 1932, titolare della __________ via __________
di Lugano ha cessato l'attività alla fine di marzo del 1999 e la
ditta individuale è stata cancellata dal registro di commercio il 9 aprile 1999.
La __________ è infatti stata ceduta a __________ __________ __________ al
prezzo di fr. 150'000.-.
1.2.
Il 20
dicembre 1999 l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente l'imposta annua
intera in caso d'intermedia secondo gli artt. 57 LT e 47 LIFD, in cui le veniva
esposto un utile di liquidazione di fr. 117'000.- determinato deducendo dal
ricavo della vendita del negozio di fr. 150'000.- il valore della sostanza
aziendale ceduta di fr. 33'000.-.
1.3.
La
contribuente presentava reclamo in tempo utile rilevando sostanzialmente d'aver
dovuto liquidare debiti aziendali, in particolare quello bancario, per fr.
128'778.-.
1.4.
Il 17
gennaio 2000 l'Ufficio di tassazione notificava alla contribuente una
tassazione intermedia per cessazione dell'attività, a valere dal 1° aprile
1999, in cui veniva stralciato il reddito aziendale di fr. 43'000.- e le veniva
unicamente esposta la rendita AVS.
1.5.
Il 22
gennaio 2000 la contribuente si rivolgeva direttamente al capo del Dipartimento
delle finanze, lagnandosi per un crasso errore in cui sarebbe incorso l'Ufficio
di tassazione e sollecitando i provvedimenti del caso.
1.6.
Dopo aver
sentito il rappresentante della ricorrente, l'Ufficio di tassazione, con due
separate decisioni del 17 maggio 2000, respingeva il reclamo della contribuente
nella misura in cui era rivolto contro l'imposta annua intera in caso di
tassazione intermedia, rilevando che le passività fatte valere costituiscono
chiaramente una destinazione di reddito resa possibile dal conseguimento
dell'utile contestato dalla contribuente.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso la contribuente chiede nuovamente l'azzeramento
dell'utile di liquidazione in considerazione dei debiti aziendali cui ha dovuto
far fronte con il ricavo della vendita.
Rileva in
particolare che al 1° gennaio 1999 il capitale aziendale presentava una risultanza
negativa di ben fr. 101'857,60. Censura inoltre come artificiosa la costruzione
con cui l'Ufficio di tassazione le ha negato la deduzione dei debiti aziendali,
facendo notare che su un ricavo netto della liquidazione di fr. 15'142,40 deve
pagare imposte per oltre fr. 30'000.-, per cui l'imposizione sarebbe
palesemente confiscatoria.
2.2.
L'Ufficio
di tassazione propone invece di respingere il ricorso, rilevando che le perdite
riportate nel bilancio al 31 dicembre 1998 (fr. 101'857.-) non sono mai state riconosciute
fiscalmente e le relative tassazioni non sono mai state contestate.
2.3.
All'udienza
del 15 settembre 2000 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni,
illustrandole ulteriormente.
- 3.1.
Secondo
l'art. 57 cpv. 1 LT, alla fine
dell’assoggettamento o in caso di tassazione intermedia gli utili in capitale
previsti dall’ar-ticolo 17 capoversi 2 e 3 LT, le liquidazioni in capitale
dell’artico-lo 37, gli indennizzi previsti dall’articolo 22 lettere c) e d),
conseguiti durante il periodo di computo e quello fiscale e che non possono più
essere imposti come reddito per un periodo fiscale intero, soggiacciono complessivamente
ad un’imposta annua intera con l’aliquota applicabile unicamente a questi
redditi.
3.2.
A
sua volta, secondo l'art. 47 cpv. 1 LIFD, di tenore sostanzialmente identico,
alla fine dell'assoggettamento o in caso di tassazione intermedia, gli utili in
capitale secondo l'articolo 18 capoverso 2, le liquidazioni in capitale in
sostituzione di prestazioni periodiche, i proventi da lotterie o da
manifestazioni analoghe, le indennità per cessazione o mancato esercizio di
un'attività o per mancato esercizio di un diritto, che non sono ancora stati
imposti come reddito o che non lo sono ancora stati per un intero periodo
fiscale, sottostanno complessivamente, per l'anno fiscale in cui sono stati
conseguiti, a un'imposta annua intera calcolata secondo l'aliquota corrispondente
a questi soli proventi.
3.3.
Secondo
gli articoli 17 capoversi 2 LT e 18
cpv. 2 LIFD, fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli
utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione
contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi
elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa fuori
Cantone è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti
gli elementi patrimoniali che servono interamente o in modo preponderante
all’attività lucrativa indipendente (cfr. sul tema
della realizzazione di elementi della sostanza commerciale, Reich, in Zweifel
/ Athanas [a cura di -], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a,
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, pp. 163 ss., in particolare p. 167;
inoltre: Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982,
all'art. 21 cpv. 1 lett. d, cifra 147, p. 360; Rivier, Droit
fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 143; Bernardoni/Duchini, La fiscalità
dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 339).
3.4.
Si
considera quale utile in capitale o di liquidazione imponibile la differenza
fra il provento netto ricavato dall'alienazione o dalla realizzazione di cose e
di diritti facenti parte della sostanza aziendale ed il valore contabile di
questi elementi della sostanza (cfr. ASA 13, 359; 19, 96; 24, 279 e 477;
CDT 224-225 del 21 settembre 1992 in re W.S.; CDT n. 153-4 del 28
luglio 1993 in re S.P.).
Di regola
si esporrà, in caso di liquidazione, quando cioè l'azienda cessa l'attività,
quale ricavo netto, il ricavo lordo, dedotte le spese in relazione con
l'alienazione o la realizzazione e come valore contabile, il valore risultante
dall'ultimo bilancio regolare (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD,
Lugano 1985, p. 240; Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 341). In caso di
trasferimento di una ditta individuale mediante vendita, per cui l'azienda
continua a esistere come entità economica, il trasferimento rimunerato comporta
la realizzazione e la tassazione nella loro globalità delle riserve occulte
esistenti. L'utile di cessione è dato dalla differenza fra il prezzo di vendita
e il valore contabile-fiscale degli attivi. Il titolare può vendere anche
soltanto gli attivi e i passivi indispensabili per il funzionamento
dell'azienda (Bernardoni / Duchini, op. cit., p. 557).
- 5.1.
Orbene,
la ricorrente non contesta il calcolo dell'utile di liquidazione (di cessione)
in quanto tale. L'Ufficio di tassazione si è d'altronde strettamente attenuto
ai dati forniti dal contribuente medesimo e, meglio, a quelli risultanti dal
contratto di cessione del 31 marzo 1999. Con la cessione della tabaccheria sono
infatti venute alla luce riserve per fr. 150'000.-- (avviamento, merce viva,
mobilio e attrezzature).
5.2.
La
ricorrente contesta l'imposizione dell'utile limitandosi ad affermare che
l'importo di fr. 150'000.-- le è servito per rimborsare il debito aziendale
contratto con la banca al momento dell'acquisto del negozio e degli interessi
che si sono accumulati nel frattempo.
Come
rilevato dall'Ufficio di tassazione e come anche questa Camera ha già avuto
modo di decidere, le passività che il ricorrente fa valere non possono essere
dedotte nel calcolo dell'utile di liquidazione, in quanto il pagamento di tali
somme di denaro, indipendentemente dal fatto che vadano a estinguere debiti privati
o debiti aziendali, costituisce destinazione di reddito, resa possibile proprio
dal conseguimento dell'utile contestato (CDT n. 153-4 del 28 luglio 1993
in re S.P.; CDT n. ..__________ del 10 maggio 1996
in re A. B., confermata dal Tribunale federale con sentenza del 17
aprile 1997).
Non può
quindi essere condivisa la tesi del patrocinatore della ricorrente, secondo cui
l'utile conseguito sarebbe stato puramente cartaceo e non si sarebbe quindi materializzato,
se non nella ridotta misura di ca. fr. 15'000.-, vale a dire del residuo rimasto
alla ricorrente dopo il pagamento dei debiti. Che alla ricorrente sia rimasta
unicamente una parte esigua del ricavo della vendita della tabaccheria non
significa ancora che l'utile da lei conseguito sia stato puramente cartaceo.
Ciò conferma semmai la tesi opposta ovvero la materializzazione dell'utile,
tant'è che proprio la sua realizzazione ha consentito il pagamento dei debiti.
Se infatti l'utile fosse davvero stato puramente cartaceo, come preteso, la
ricorrente si troverebbe tuttora debitrice verso la banca di un importo
superiore a fr. 130'000.-.
- Questa
Camera attira comunque l'attenzione della ricorrente e del suo patrocinatore
sull'art. 246 cpv. 1 LT, che consente al contribuente caduto nel bisogno, per
il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per
contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale
o parziale degli importi dovuti. Secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di
condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve
essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle
contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di
domicilio o sede del contribuente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD, 144 LIFD e
185 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 150.--
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.--
per un
totale di fr. 230.--
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
112 DIFD e art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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