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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.71
Data decisione, Autorità:
05.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00071
Lugano
5 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 23 marzo 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________
e __________ __________ __________
chiedevano la deduzione di un importo in media annua di fr. 5'355.- per spese
di trasporto, di fr. 2'491.- di spese di doppia economia domestica e di fr.
4'583.- di altre spese professionali;
-
che in occasione
dell’audizione del 21 gennaio 1999 l’Ufficio di tassazione e il contribuente
hanno convenuto di stabilire la deduzione per spese di viaggio in fr. 4'100.-
di media annua, quella per la doppia economia domestica della moglie in fr.
650.- di media annua, lasciando invece aperta la questione della deduzione per
doppia economia domestica del marito e l’ammontare delle sue spese
professionali;
-
che l’Ufficio di
tassazione, in sede di decisione su reclamo, concedeva come convenuto ai
contribuenti una deduzione di fr. 4'100.- per spese di trasporto, di fr. 650.-
per doppia economia domestica e di fr. 3'000.- per altre spese professionali e,
meglio, fr. 2'000.- per il marito e fr. 1'000.- per la moglie che svolge attività
a metà tempo (cfr. decisione su reclamo del 22 febbraio 1999; verbale di
audizione del 21 gennaio 1999);
-
che la limitazione a fr.
650.- della deduzione per spese di doppia economia domestica è motivata dal
fatto che il contribuente beneficia di un rimborso spese di fr. 70.- al giorno;
-
che con il presente, tempestivo
ricorso il ricorrente rinnova la richiesta di deduzione delle spese di doppia
economia domestica dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1996 per fr. 1'841.- di
media annua, come pure delle spese a titolo di altre spese professionali dal 1°
novembre 1995 al 31 dicembre 1996 per fr. 3'029,30 (fr. 1'391.- per spese
telefoniche, fr. 1'111.- per uso di un locale della propria abitazione come
ufficio e fr. 527,35 per altre spese necessarie all’esercizio della
professione);
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che all’udienza del 22
giugno 1999 si è convenuto, dopo aver sentito il contribuente sulla natura del
lavoro svolto e le modalità di rimborso forfetario delle spese, di concedere la
deduzione per doppia economia domestica in ragione di fr. 1'800.- di media annua
e di confermare le altre deduzioni per spese professionali, come pure tutte le
altre deduzioni già convenute in sede di reclamo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 22 febbraio 1999 è conformemente a
quanto stabilito in occasione dell'udienza del 22 giugno 1999 (ultimo considerando)
e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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