Tax appeal dismissed as time-barred

80.1999.52Altro tribunale15 mar 1999Dismissed

Sintesi

The taxpayers sought correction of their 1995-96 and 1997-98 cantonal income tax assessments after receiving intercantonal allocation decisions from the canton of domicile. The tax office had declared their objections inadmissible as late. The Tax Chamber held that the 30-day objection period under the cantonal tax law is peremptory and may be restored only in the presence of excusable reasons, which were not shown. The appeal was therefore dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs of CHF 330.

Regest

Art. 206 cpv. 1 e art. 192 cpv. 1 e 5 LT 1994; termine di reclamo perentorio e restituzione del termine: il reclamo contro la tassazione deve essere interposto entro 30 giorni dall'intimazione, salvo restituzione in intero solo in presenza di motivi gravi ed incolpevoli imputabili al contribuente o al suo प्रतिनिधante. La sopravvenuta decisione di riparto intercantonale non giustifica la tardività del gravame né consente di rimettere in discussione una tassazione cresciuta in giudicato. Il divieto di doppia imposizione non deroga alla sovranità procedurale del Cantone interessato; la censura va fatta valere secondo il diritto processuale cantonale applicabile, rispettivamente mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale entro il termine federale (consid. 5-7).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1999.52

Data decisione, Autorità: 15.03.1999, CDT

Incarto n. 80.99.00052

Lugano 15 marzo 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 1999

in materia di: IC 95/96 e 97/98

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. L'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna, dopo un richiamo, una diffida e multa disciplinare, notificava il 16 gennaio 1995 la tassazione IC 1995-96 ai coniugi __________, domiciliati a __________ e proprietari di sostanza immobiliare in Ticino, esponendo loro un reddito della sostanza immobiliare lordo di fr. 15'000.- e una sostanza imponibile, al netto quindi delle deduzioni, di fr. 270'420.-. La tassazione passava incontestata in giudicato.

Il 29 marzo 1996 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna, sempre dopo un richiamo, una diffida e multa disciplinare, notificava ai contribuenti la tassazione IC 1995-96. L'8 settembre 1997, anche in questo caso dopo un richiamo, una diffida e multa disciplinare, l'UT notificava loro la tassazione IC 1997-98. Anche in queste due tassazioni suddette ai contribuenti veniva esposto un reddito della sostanza immobiliare lordo di fr. 15'000.-. Entrambe passavano incontestata in giudicato.

  1. Il 24 dicembre 1998 i coniugi __________, assistiti dalla fiduciaria __________ __________ __________, presentavano reclamo contro le tassazioni IC 1993-94 e 1995-96, producendo i riparti d'imposta intercantonali del Canton __________ degli anni di computo 1991-92 e 1993-94 del 17 dicembre 1997, risp. del 26 novembre 1998.

Il 25 gennaio 1999, con tre distinte decisioni, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna dichiarava irricevibile il reclamo contro le surriferite notifiche di tassazioni in quanto tardivo.

  1. Con il presente ricorso del 23 febbraio 1999 i contribuenti, sempre patrocinati da __________ __________ __________, chiedono la correzione delle tassazioni IC 1995-96 e 1997-98 in base ai dati definitivi che emergono dai riparti intercantonali del Canton __________.

  2. Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

  3. 5.1.

Secondo l'art. 206 cpv. 1 LT, contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. L'art. 192 cpv. 1 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994). In altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173).

5.2.

Nel presente caso, il reclamo presentato il 24 dicembre 1998 dai contribuenti con l'assistenza della fiduciaria __________ __________ __________, contro le notifiche di tassazione del 29 marzo 1996 in materia di IC 1995-96 e dell'8 settembre 1997 in materia di IC 1997-98 è irrimediabilmente tardivo. Ed esso lo sarebbe anche contro la notifica di tassazione del 16 gennaio 1995 in materia di IC 1993-94, se fosse stata impugnata.

Gli argomenti ricorsuali non sono di alcun rilievo ai fini del presente giudizio, poiché sviluppano argomentazioni sul merito della tassazione, omettendo di esprimersi sulla tempestività del reclamo con riferimento alla motivazione delle decisioni impugnate.

5.3.

I ricorrenti non invocano per altro nessun motivo di restituzione dei termini. Essi si limitano infatti a chiedere la modifica delle loro tassazioni, non contestate - come si è visto

  • entro il termine utile, solo perché nel frattempo hanno ricevuto le decisioni di riparto intercantonale emesso dall'autorità fiscale del Cantone di domicilio.

Stando così le cose, non può quindi essere censurata la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il gravame.

  1. 6.1.

Va inoltre rilevato, a titolo abbondanziale, che la norma dell'art. 46 cpv. 2 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro. Se dunque un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.).

Se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).

6.2.

Va comunque fatto presente ai ricorrenti, che hanno ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);

  1. 7.1.

Di fronte al reclamo dei ricorrenti, ci si deve domandare se lo stesso non configuri un ricorso di diritto pubblico, pervenuto tempestivamente all'autorità cantonale che ha preso la decisione e da trasmettere perciò senza indugio all'autorità competente, conformemente a quanto disposto dall'art. 32 cpv. 4 OG (cfr. anche DTF 121 I 93).

Infatti, se il reclamo del 24 dicembre 1998, indirizzato all'Ufficio di tassazione di Locarno, fosse considerato quale ricorso di diritto pubblico, sarebbe verosimilmente osservato il termine di impugnativa di trenta giorni di cui all'art. 89 cpv. 3 OG dalla notifica del riparto definitivo 1995-96 del Canton Lucerna, notificato il 26 novembre 1998.

Copia della presente sentenza verrà pertanto trasmessa al Tribunale federale.

7.2.

Dall'Incarto non risulta invece - sia notato di transenna - se l'autorità fiscale lucernese abbia già notificato il riparto 1997-98.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 330.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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