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80.1999.37 ΓÇó Tax disciplinary fine annulled because prior warning was still disputed
80.1999.37Altro tribunale15 mar 1999Granted
The taxpayers appealed a disciplinary fine imposed for not filing their 1997/98 tax return. They argued that the tax warning could not support a fine because it had been separately challenged and the suspensive effect had been granted. The Court held that the fine required a valid prior warning as an objective condition, and that condition was not met while the warning appeal was pending with suspensive effect. The appeal was upheld, the objection decision and the fine were annulled, no court costs were charged, and CHF 200 in party compensation was awarded.
Art. 257 LT; Art. 174 LIFD: disciplinary fine for failure to comply with procedural tax duties; prior warning as objective condition. The imposition of a fine presupposes cumulatively fault of the taxpayer and a valid warning by the tax authority. Where the warning itself is timely challenged and the appeal has suspensive effect, the administration may not rely on it as a completed prerequisite for the sanction. The fine is therefore annulled if imposed before the warning becomes final (consid. 2-3). Costs follow the outcome according to Art. 144 LIFD and Art. 231 LT.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1999.37
Data decisione, Autorità: 15.03.1999, CDT
Incarto n. 80.99.00037
Lugano 15 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 1999
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, in data 10 aprile 1997, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna inviava ai coniugi __________ e __________ __________ un richiamo ad inoltrare la dichiarazione fiscale 1997/98, non essendo quest’ultima pervenuta entro il termine del 31 marzo 1997;
che, in seguito a ripetute richieste, l’autorità fiscale concedeva ai contribuenti ben cinque proroghe del termine per l’inoltro della dichiarazione, l’ultima delle quali scadeva il 30 settembre 1998;
che, non essendo pervenuta a tale data la dichiarazione fiscale, l'Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti una diffida raccomandata, attribuendo loro un termine di dieci giorni per adempiere i propri obblighi;
che i contribuenti impugnavano la suddetta diffida e la relativa tassa di fr. 30, argomentando di non avere mai ricevuto una risposta alla richiesta di proroga del 30 giugno 1998 e di non avere neppure ricevuto il richiamo del 10 aprile 1997;
che l’autorità fiscale respingeva un reclamo contro tale diffida, con decisione del 14 ottobre 1998;
che i contribuenti impugnavano allora la decisione con ricorso alla Camera di diritto tributario, la quale, dopo avere concesso l’effetto sospensivo (decreto 22 dicembre 1998), respingeva il gravame con decisione del 4 gennaio 1999;
che, in data 10 dicembre 1998, l'Ufficio di tassazione aveva tuttavia inflitto ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 300 per il mancato inoltro della dichiarazione;
che un reclamo del 18 dicembre 1998 contro la suddetta decisione veniva respinto con decisione dell’11 gennaio 1999 dell’autorità di tassazione;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ impugnano la decisione su reclamo, argomentando che l’autorità fiscale non avrebbe avuto il diritto di infligger loro una multa disciplinare fintantoché non fosse divenuta definitiva la decisione in materia di diffida;
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
che il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9 = ASA 66 p. 142);
che, nella fattispecie, essendo stata contestata, mediante il precedente ricorso a questa Camera, la diffida in quanto tale, è evidente che il presupposto oggettivo per la multa non poteva ritenersi adempiuto, tanto più che il presidente di questa __________ aveva espressamente riconosciuto l’effetto sospensivo al gravame pendente;
che, pertanto, si giustifica l’annullamento della multa disciplinare;
che l’accoglimento del ricorso comporta che non siano posti a carico dei ricorrenti né la tassa di giustizia né le spese processuali, mentre è loro riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 gennaio 1999 e la multa disciplinare del 10 dicembre 1998 sono annullate.
Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 200.– per ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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