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Numero d'incarto:
80.1999.231
Data decisione, Autorità:
06.06.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00231
Lugano
6 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo sul ricorso
del 8 novembre 1999
in materia di: IC/IFD
97/98
presentato da:
__________, ora eredi,
rappr. da:
__________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, deceduta il 2 settembre 1999, era proprietaria di un appartamento,
costituito in proprietà per piani (__________millesimi), situato in un immobile
di tipo misto (una parte commerciale e una residenziale), situato a __________
tra via __________ e via __________. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD
1997-98 la contribuente dichiarava un valore locativo di fr. 42'000.-.
L’ 8
maggio 1999 l’Ufficio di tassazione le notificava la tassazione, elevando il
valore locativo a fr. 45'000.-.
Il
reclamo presentato dagli eredi della contribuente veniva respinto su questo
punto con decisione dell’ 11 ottobre 1999. L’Ufficio di tassazione argomentava
che il valore locativo corrispondeva al 4,9% del valore di stima di fr.
920'333.- ed era stato esposto anche nel precedente periodo.
- 2.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso gli eredi della defunta contribuente chiedono la
riduzione del valore locativo a fr. 32'400.-, che costituirebbe il canone di
locazione massimo conseguibile per quell’appartamento. Descrivono in particolare
la natura e l’ubicazione dell’immobile, rilevando inoltre che è abitato solo durante
parte dell’anno a causa di ragione di salute.
2.2.
In
occasione dell’udienza del 29 febbraio 2000 si conveniva, su proposta del giudice,
di incaricare il perito della Camera di effettuare una perizia sul valore
locativo dell’appartamento che negli anni di computo 1997-98 era stato di
proprietà di __________ __________.
La
relazione peritale, rassegnata il 5 aprile 2000, è stata sottoposta al rappresentante
della ricorrente, il quale non ha fatto uso della facoltà di esprimersi
concessagli dal giudice.
-
La
presente causa viene decisa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione
di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio e non sono
di rilevante importanza.
-
4.1.
Secondo
l'art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD l'uso da parte del
proprietario del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale
reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore
locativo.
Anche
l'uso di quote di comproprietà, erette in PPP (art. 712 seg. CC) e considerate
fondi secondo l'art. 655 CC, soggiace quindi all'imposta conformemente alle
citate norme fiscali.
4.2
La legge
non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il
vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Secondo la giurisprudenza, il valore locativo deve corrispondere alla pigione
che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente.
Altrimenti detto: il valore locativo deve corrispondere alla mercede che, secondo
le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso
immobile ad un terzo. In altre parole, il valore locativo deve corrispondere,
in linea di principio, al valore oggettivo di mercato.
4.3
Il
Tribunale federale ha per altro confermato che il valore locativo deve
corrispondere “al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario
desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto
in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue
installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di
condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario” (ASA
15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L’imposition
de la valeur locative, Losanna 1988, p. 98). Che il valore locativo così
stabilito corrisponda o meno ad una rimunerazione normale del capitale
investito nel fondo non è essenziale (DTF 66 I 80), e il proprietario è
tenuto a lasciarsi fiscalmente imputare il corrispettivo del reddito in natura
così percepito, non l'interesse normale del valore in capitale dell' oggetto (DTF
69 I 24; STF del 12 novembre 1975 in re A. S. p. 4 s.).
4.4.
Per
ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di
abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, come accennato sopra,
applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la
stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale
a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25%
se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data (Istruzioni
1997-98 per la compilazione della dichiarazione d'imposta). Tale modo di
procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza
di trattamento (CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B.; CDT
n. 498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.).
4.5.
Un'eccezione
all'imposizione del valore locativo può essere concessa solo per locali
oggettivamente inutilizzabili, o che rimangono vuoti per l'impossibilità di
trovare inquilini a causa di importanti svantaggi oggettivi dell'abitazione (Aa.Vv.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, § 22 N 433 e 434, pag. 280). In altre
parole, solo impedimenti di natura oggettiva, ed inerenti all'immobile,
possono, se del caso, giustificare l'esenzione del valore locativo (CDT
n. 4 dell' 11 febbraio 1992 in re L.P.; CDT n. 177/93 del 27 agosto 1993
in re H. B.).
Impedimenti
di natura soggettiva non consentono invece di fare astrazione dall'imposizione del
valore locativo.
- 5.1.
La
perizia ordinata da questa Camera ha chiarito la tipologia molto lussuosa
dell’appartamento della +ricorrente e la sua ubicazione in una zona centrale di
__________, a carattere tuttavia prevalentemente commerciale (prossimità di strade
di grande traffico, incroci semaforici, autosilo, grandi empori).
Secondo
il perito, il valore locativo si aggirerebbe, sulla scorta di confronti con gli
affitti percepiti al metro quadro per i negozi a pianterreno e gli uffici ai
piani superiori nello stesso immobile, a ca. fr. 48'500.- all’anno. Ha ritenuto
tuttavia giustificabile una leggera riduzione e, meglio, a fr. 42'000.-, in
considerazione delle particolari condizioni del mercato dell’alloggio nel
periodo di computo.
In
sostanza la perizia ha quindi confermato la correttezza della valutazione
effettuata dall’Ufficio di tassazione, che ha determinato il valore locativo
applicando il parametro inferiore del 5% (per l’esattezza, il 4,5%) al valore
ufficiale di stima.
Tale
importo, tutto ben considerato, tiene equamente conto delle particolari condizioni
del mercato dell’alloggio nel periodo di computo, così come suggerito dal perito,
anche se non nella misura da lui prospettata con notevole prudenza.
5.2.
Gli atti
del procedimento vanno retrocessi all’Ufficio di tassazione perché proceda nei
propri incombenti e, meglio, proceda ad allestire la tassazione intermedia a seguito
del decesso della contribuente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è respinto.
§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all’Ufficio di tassazione perché proceda
nei propri incombenti (consid. 5.2.).
- Le
spese processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 330.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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