Tax appeal dismissed after estimated agricultural income adjustment

80.1999.190Altro tribunale22 ott 1999Dismissed

Sintesi

The Ticino Tax Chamber, sitting with a single judge, dismissed a taxpayer's appeal against a 1997/98 income tax assessment for his agricultural business. The taxpayer had declared an average annual income of CHF 15,857.50, while the tax authority first set it at CHF 22,000 and, after objection, reduced it to CHF 18,000. The court accepted the authority's ex officio valuation, noting the absence of detailed expense records and the plausibility of in-kind consumption and private expenses charged to the business. It ordered the appellant to pay CHF 100 in costs. For cantonal tax, the judgment was final; for direct federal tax, further appeal to the Federal Tribunal was available.

Regest

Art. 130 cpv. 2 LIFD; art. 204 cpv. 2 LT: ex officio taxation where taxable elements cannot be precisely established due to lack of reliable documentation; the authority may base itself on a conscientious probability assessment, taking account of experiential coefficients, asset development and lifestyle. A limited upward correction of declared business income is sustainable if, in light of the nature of the activity and the incompleteness of the records, the estimate appears plausible and close to the truth. Where the appeal fails, procedural costs may be imposed on the appellant under art. 144 LIFD and art. 231 LT 1994.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1999.190

Data decisione, Autorità: 22.10.1999, CDT

Incarto n. 80.1999.00190

Lugano 22 ottobre 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 20 settembre 1999

in materia di: IC/IFD 97/98

presentato da:


__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________, agricoltore, dichiarava un reddito da attività agricola indipendente di fr. 15'857.50 di media annua;

  • che l'UT nella notifica di tassazione del 15 marzo 1999 elevava il reddito aziendale a fr. 22'000.- di media annua, per poi ridurlo a seguito del reclamo del contribuente, a fr. 18'000.- (cfr. decisione su reclamo del 23 agosto 1999:

  • che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta d'aver conseguito nella sua piccola azienda agricola, che per altro richiede una mole di lavoro enorme, il reddito aziendale espostogli dall'UT e chiede che venga stabilito come a dichiarazione;

  • che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • che l'art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio tra l'altro se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

  • che la valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163);

  • che anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa tra l'altro se se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili; a tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;

  • che nel caso in esame l'UT ha effettuato una rivalutazione del reddito aziendale dichiarato dal ricorrente di poco più di duemila franchi di media annua, motivando la ripresa con prelevamenti in natura e costi di carattere privato accollati all'azienda;

  • che tale modo di procedere può essere condiviso, non appena si consideri il tipo di produzione del ricorrente, il quale indubbiamente consuma personalmente una parte, anche se contenuta, della propria produzione, come pure l'assenza di un dettaglio delle spese, indicate globalmente nella ricapitolazione inviata dal contribuente all' Ufficio di tassazione a seguito della richiesta del 22 ottobre 1998;

  • che il ricorso deve quindi essere rigettato, ritenuto che questo giudice, data l'entità della fattispecie, si limita a prelevare la tassa di giustizia minima prevista dalla legge.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali e la tassa di giustizia in complessivi fr. 100.- sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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