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Numero d'incarto:
80.1999.184
Data decisione, Autorità:
27.09.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00184
Lugano
27 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 26 luglio 1999
in
materia di: IC 96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ ha acquistato un appartamento in comproprietà a __________ il 15
febbraio 1996 e lo ha rivenduto, senza conseguire alcun utile immobiliare, il
30 settembre successivo.
Il 18 gennaio 1999
l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava al contribuente,
domiciliato a __________ (AG), la tassazione IC 1996 (dal 15 febbraio al 30
settembre), in cui gli esponeva un reddito della sostanza lordo di fr. 8'900.-,
da cui deduceva a titolo di spese di manutenzione fr. 2'225.-.
Il 10 aprile 1999 il
contribuente scriveva all'Ufficio contribuzioni della Città __________ reclamando
contro il conteggio comunale d'imposta, facendo rilevare di aver presentato
reclamo contro la tassazione IC il 10 febbraio 1999.
Questo scritto, con
allegata la fotocopia del reclamo del 10 febbraio, veniva trasmesso dall'
Ufficio contribuzioni della città di __________ all'Ufficio di tassazione, il
quale con lettera del 28 maggio 1999 invitava __________ __________ a provare
l'invio del reclamo, che non risultava mai essere stato ricevuto. Il 22 giugno
il contribuente ribadiva d'aver reclamato il 10 febbraio e di aver prodotto
copia dello scritto in questione all'Ufficio contribuzioni della città di
__________.
L’ UT di __________ -Città
con decisione del 19 luglio 1999 dichiarava irricevibile il reclamo,
argomentando che il contribuente, malgrado esplicita richiesta, non ha saputo
provare d'aver spedito lo scritto del 10 febbraio 1999.
- Il 26 luglio
__________ __________ inviava un nuovo reclamo, in cui lamentava la mancata
detrazione degli interessi passivi, allegando una proposta di riparto intercantonale
da lui stesso allestita.
Il 2 agosto l'UT chiedeva
al contribuente se quest'ultimo scritto andava inteso quale ricorso contro la
decisione su reclamo.
Il 20 agosto il
contribuente rispondeva affermativamente.
Gli atti venivano pertanto
trasmessi a questa Camera per competenza.
-
Conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza.
-
4.1.
Secondo l'art. 227 cpv. 1
LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo
dell'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notifica, alla Camera di
diritto tributario.
L'art. 192 cpv. 1 LT
precisa che questo termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo
prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del
termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire
a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994).
In altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è
riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante
(cfr. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF
106 II 173).
4.2.
La norma dell'art. 46 cpv.
2 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come
conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un
altro. Se dunque un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi
applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto
attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales
Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.).
Se, per motivi desunti dal
divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad
una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire
secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di
reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT
n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).
4.3
Va inoltre ricordato che
né l'autorità fiscale né il contribuente hanno l'obbligo di spedire i loro atti
con invio raccomandato (cfr. artt. 205 e 206 LT; CDT n. 482 del 13 dicembre
1984 in re Ma.). Se tuttavia in caso di invio semplice è contestata la ricezione
da parte del destinatario o la data in cui è avvenuta la spedizione, il rischio
legato all'onere della prova è sopportato da colui cui la prova del fatto
giova. In tale accertamento vale però il principio che, nel caso di un invio
per lettera semplice il convincimento della verosimiglianza della ricezione
dell'atto da parte del destinatario può essere raggiunto anche attraverso la
convergenza di indizi concludenti.
4.4.
Nel presente caso, il
ricorrente non ha saputo produrre la prova dell'avvenuta spedizione del
reclamo, avendo egli rinunciato a prevalersi della possibilità offertagli dall'invio
postale raccomandato, che avrebbe sciolto ogni dubbio in proposito.
Non basta certo a provare
l'avvenuta spedizione e allegare a una lettera indirizzata quasi tre mesi dopo
la notifica della tassazione IC non all' Ufficio circondariale di tassazione di
__________, ma all'Ufficio comunale delle contribuzioni di __________, una fotocopia
dell'asserito reclamo.
Tale invio non prova
minimamente la spedizione tempestiva del reclamo né all'autorità competente
(Ufficio circondariale di tassazione) né a un'autorità incompetente (Ufficio
comunale delle contribuzioni), né il momento in cui l'atto (reclamo) allegato alla
lettera del 10 aprile sia effettivamente stato confezionato, consentendo così
di escludere tassativamente che si tratti di una "costruzione" ex post
intesa a recuperare un termine scaduto infruttuoso, magari nell'erronea
credenza che la notifica di tassazione avesse, come è il caso in diversi
cantoni confederati, carattere meramente provvisorio.
In simili condizioni,
questa Camera non può far altro che tutelare la decisione di irricevibilità
dell'UT.
4.5.
Il ricorrente - sia
notato a titolo del tutto abbondanziale - non invoca per altro alcun motivo di
restituzione del termine.
- 5.1.
Va nondimeno rilevato che,
in materia di doppia imposizione intercantonale, il contribuente, proprio per
evitare decisioni cantonali contrastanti, ha la facoltà di sollevare
l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni
dall'ultima decisione cantonale mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale
federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA
53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in
re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987
in re K.M.).
5.2.
Nel caso in esame il
contribuente non ha prodotto, nemmeno in questa sede, la decisione di riparto intercantonale
del suo cantone di domicilio, né tanto meno la tassazione intermedia argoviese
per modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazionali (cfr. art. 75 cpv. 1 lett. c StG-AG;55 lett. e LT-TI).
Non mette conto accertare
concretamente se una simile decisione sia stata emessa oppure se il Canton Argovia
non abbia neppure intrapreso l'allestimento della tassazione intermedia per
modificazione delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali.
Qualora la stessa non fosse ancora stata intrapresa, il ricorrente potrà
nuovamente sollevare il quesito posto a questa Camera con ricorso di diritto
pubblico ex art. 46 cpv. 2 Cost. fed. al Tribunale federale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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