__________,
__________ e __________ __________,
__________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________,
-
che __________ ,
__________ __________ - e __________ __________ sono comproprietarie
della part. n. __________ del Comune di __________;
-
che pertanto l'Ufficio di
tassazione di __________ __________ ha inviato a __________ __________, quale
rappresentante delle comproprietarie, il questionario per le indivisioni e le
comproprietà;
-
che, in data 18 febbraio
1999, __________ __________ inoltrava all’autorità di tassazione una istanza di
proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione 1999/2000 fino al 31
dicembre 1999;
-
che l'Ufficio di
tassazione concedeva alla contribuente la proroga richiesta, in data 23
febbraio 1999;
-
che, il 15 aprile 1999,
l'Ufficio di tassazione intimava a __________ __________, quale rappresentante
delle comproprietarie della part. n. __________, un richiamo, avvertendo che il
termine per l’inoltro del questionario per le indivisioni era scaduto;
-
che il 25 aprile 1999
__________ __________ ritornava all’autorità fiscale il suddetto richiamo, con
la seguente annotazione manoscritta: «wurde verlängert bis zum 31.12.1999! Siehe
beiliegende Bestätigung vom 23.02.1999!»;
-
che il successivo 19
maggio 1999 l'Ufficio di tassazione notificava a __________ __________, quale
rappresentante della comproprietà, una diffida ad inviare il questionario entro
dieci giorni, con l’avvertenza che per la diffida stessa sarebbe stata
prelevata una tassa di fr. 30;
-
che, in data 27 maggio
1999, __________ __________ ritornava all’autorità fiscale la diffida in
questione, con l’invito ad annullarla, vista la proroga concessa fino al 31
dicembre 1999;
-
che l'Ufficio di
tassazione respingeva il reclamo contro la tassa di diffida, con decisione del
6 luglio 1999, argomentando che la richiesta di proroga a suo tempo pervenuta
all’autorità fiscale si riferiva solo alla partita fiscale personale __________
__________ e non invece alla comproprietà, per la quale continuava pertanto a valere
il termine del 31 marzo 1999;
-
che nel frattempo, con
decisione del 16 giugno 1999, l'Ufficio di tassazione aveva pure inflitto alla
contribuente, in qualità di rappresentante della comproprietà, una multa
disciplinare di fr. 50;
-
che un reclamo contro la
multa veniva respinto dall’autorità fiscale con decisione del 27 luglio 1999,
con la stessa motivazione della decisione relativa alla tassa di diffida;
-
che, con ricorso del 13
settembre 1999, __________ __________ postula l’annullamento della diffida e
della multa, ribadendo di avere chiesto ed ottenuto dall’autorità di tassazione
una proroga fino al 31 dicembre 1999 e contestando la tesi dell'Ufficio di
tassazione, secondo cui la proroga sarebbe stata chiesta solo per la partita
fiscale personale;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata;
-
che va anzitutto precisato
che è solo la signora __________ __________ ad essere legittimata a ricorrere
contro le due decisioni impugnate, essendo infatti a lei personalmente state
notificate le decisioni relative alla diffida ed alla multa disciplinare ed
essendo stati a suo carico gli obblighi procedurali per la cui violazione ella
è stata dapprima diffidata e poi sanzionata;
-
che gli articoli 227 cpv.
1 LT e 140 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la decisione su reclamo è
consentito interporre ricorso scritto alla Camera di diritto tributario nel
termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;
-
che tale termine,
stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1
LIFD), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione
in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine
è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri
gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv.
5 LT e 133 cpv. 3 LIFD);
-
che la LT del 1994, così
come d’altronde la precedente LT del 1976, non prevede le ferie giudiziarie e
questa Camera ha già avuto modo di escludere che possa tornare applicabile per
analogia la Legge di procedura amministrativa (LPamm.);
-
che è vero infatti che l'art.
1 LPamm, definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla
genericamente di “procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante
decisione di Autorità cantonali, comunali patriziali, parrocchiali e di altri
enti pubblici analoghi”, ma questa disposizione è seguita immediatamente da una
chiara limitazione: “Sono riservate le norme speciali di procedura previste da
altre leggi” (art. 1 cpv. 2 LPamm);
-
che tra le leggi speciali
riservate dall’art. 1 LPamm. rientrano per es. la legge tributaria e la legge
d’espropriazione (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale,
Bellinzona 1988, p. 195) , che contengono una propria disciplina procedurale
esauriente (cfr. CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.; CDT n. ..__________
del 13 agosto 1999 in re L.D.);
-
che il ricorso presentato
da __________ __________ il 13 settembre 1999 contro le decisioni dell’UT del 6
e del 27 luglio 1999 è quindi irrimediabilmente tardivo, non essendo il termine
di 30 giorni stato sospeso, per le ragioni suddette, dalle ferie giudiziarie.
visto per le spese l'art. 231 LT
a. nella tassa di giustizia
di fr. 150.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico della ricorrente.