__________. __________, __________
__________,
-
che il __________
__________ è proprietario di un immobile a __________, il cui valore di stima
ufficiale è di fr. 749'880.-;
-
che il 17 agosto 1998 l'UT
notificava al contribuente la tassazione IC 1997-98, in cui esponeva una
sostanza immobiliare di fr. 599'904.- (pari all' 80% del valore di stima);
-
che il 28 settembre 1998
il contribuente presentava reclamo in lingua tedesca, tradotto poi nel termine
di grazia impartitogli dall' Ufficio di tassazione), argomentando che la casa
sarebbe decrepita e non più commerciabile;
-
che con decisione del 21
dicembre 1998 l'UT dichiarava irricevibile il reclamo del contribuente, poiché
sarebbe stato spedito dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla
notifica della tassazione;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ postula la riduzione del valore di
stima della sostanza immobiliare, poiché la casa avrebbe un valore di molto
inferiore a quello stimato e sarebbe assicurata per soli fr. 350'000.-, facendo
altresì presente di aver chiesto la revisione della stima ufficiale e di aver
ricevuto la notifica di tassazione soltanto il 29 agosto 1998;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
-
che, infatti, se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono
essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre
in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che l'art. 206 cpv. 1 LT
stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto
all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione
della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che, nel presente caso, il
ricorrente afferma d'aver ricevuto la notifica di tassazione soltanto il 29
agosto 1998 e che quindi il suo reclamo, spedito il 28 settembre 1998 sarebbe
tempestivo;
-
che la questione della
tempestività del reclamo può rimanere insoluta, poiché il ricorso deve comunque
essere respinto nel merito;
-
che appare comunque strano
che il contribuente abbia ricevuto la notifica di tassazione soltanto alla fine
del mese di agosto, quando è notorio che la data di spedizione indicata nelle
notifiche di tassazione è quella del 17 agosto;
-
che l'art. 42 cpv. 1
stabilisce che gli immobili non agricoli e i loro accessori sono imposti per il
valore di stima ufficiale (cpv. 1);
-
che dalla sistematica
della normativa cantonale (cfr. art. 179 ss. LT 1976 e art. 26 ss. Lst) si deve
dedurre che la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è
indipendente da quella di tassazione (RDAT 1990 p. 169; CDT n.
80.95.00136 del 14 novembre 1997 in re G. B.).
-
che, in altre parole, sia
l'autorità fiscale sia l'autorità giudiziaria di ricorso sono vincolate ex
lege ai valori di stima ufficiali stabiliti dal Cantone;
-
che, con l’entrata in
vigore della nuova legge sulla stima, a partire dal periodo fiscale 1997-98,
nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il 1° gennaio 1991, il
1° gennaio 1993 e il 1° gennaio 1995, le stime saranno considerate con una diminuzione
del 20% (art. 47 cpv. 1 Lst 1996);
-
che fra i Comuni
interessati da questa norma transitoria rientra anche __________ (cfr.
ordinanza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 1996);
che lo sconto in questione
è stato voluto dal legislatore per ridurre la disparità di trattamento tra i
proprietari di casa con stima di recente aggiornamento e proprietari di casa
con stime molto più vecchie, quindi molto più basse;
-
che non vi sono pertanto
motivi per dipartirsi dal valore della sostanza immobiliare esposto nella
notifica di tassazione, poiché è stato stabilito dall'UT conformemente ai
disposti di legge sopra menzionati;
-
che l'autorità fiscale
deve tener conto dell'esito di eventuali reclami o ricorsi contro in materia di
stime (CDT n. 162 del 22 agosto 1994 in re C.R., con riferimenti a dottrina;
CDT ..__________ del 29 settembre 1998 in re M. e L.
D);
-
che, stando a quanto
laconicamente affermato nel ricorso, il qui ricorrente avrebbe ora chiesto un
riesame della stima ufficiale all'Ufficio competente;
-
che per economia di
giudizio non si giustifica di tenere in sospeso l'esame del presente ricorso
nell'attesa di una eventuale decisione in materia di revisione della stima da
parte dell'autorità competente, bastando garantire l'impegno dell'autorità fiscale
a rivedere la notifica di tassazione oggetto del presente ricorso, qualora
l'autorità cantonale di stima dovesse ridurre la valutazione dell'immobile di
__________;
-
che le spese e la tassa di
giustizia devono essere accollate al ricorrente, poiché egli avrebbe potuto
evitare la presente procedura ricorsuale, qualora avesse agito con maggiore
tempestività nel richiedere la revisione della stima ufficiale dell'immobile
(cfr. art. 231 cpv. 2 LT).
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.