Tax deduction for child studies granted for one-year course

80.1999.126Altro tribunale21 lug 1999Granted

Sintesi

The taxpayers appealed against a tax reassessment that had first limited, then entirely removed, a child-studies deduction for their son’s informatics course. The court held that the course remained educational rather than mere post-school specialization and that a normal full-time school year from September to June met the two-semester requirement. The appeal was upheld, the reconsideration decision was reformed, and the CHF 5,400 deduction was granted. No court fees or expenses were imposed.

Regest

Art. 34 cpv. 1 lett. c LT; art. 10 DE; child-studies deduction: the decisive point is whether, on the relevant tax date, the child is in a qualifying course of formation that extends over at least two semesters. The two-semester requirement does not mean that the qualifying period must commence after the start of the tax period; it suffices that the course, viewed objectively, lasts at least two semesters. A normal full-time school year from September to June satisfies this condition. Earlier educational failures do not necessarily deprive a later course of its character as vocational or general formation (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1999.126

Data decisione, Autorità: 21.07.1999, CDT

Incarto n. 80.99.00126

Lugano 21 luglio 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 7 giugno 1999

in materia di: IC 97/98

presentato da:


e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, nella dichiarazione fiscale 1997/98, i coniugi __________ e __________ __________ chiedevano la deduzione di fr. 5’400 per figli agli studi, con riferimento al loro figlio , iscritto alla Scuola di informatica “ __________ ” di __________;

  • che, notificando loro la tassazione IC 1997/98, con decisione dell’8 giugno 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ ammetteva la suddetta detrazione solo nella misura di fr. 3’000;

  • che, con reclamo del 2 luglio 1998, i coniugi __________ chiedevano che la deduzione fosse ammessa nella misura di fr. 5’400, come già nel precedente periodo fiscale;

  • che, nel corso di un’udienza dinanzi all’autorità di tassazione, quest’ultima spiegava ai contribuenti che essi non avevano diritto neppure alla deduzione minima per figli agli studi, perché il corso seguito dal loro figlio non raggiungeva la durata minima di due anni richiesta dalle disposizioni applicabili e perché costituiva un corso di perfezionamento post-scolastico;

  • che, con decisione del 10 maggio 1999, l'Ufficio di tassazione riformava pertanto a svantaggio dei contribuenti la tassazione impugnata, stralciando la deduzione per figli agli studi;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ripropongono la richiesta di deduzione di fr. 5’400, contestando, in primo luogo, che il corso frequentato dal figlio __________ nell’anno scolastico 1996/97 costituisse un corso di perfezionamento, e, in secondo luogo, che la durata dello stesso sia stata inferiore al semestre;

  • che, ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di 5’400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati»:

  • che il decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche (art.

  1. stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

• fr. 800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;

• fr. 3’000.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;

• fr. 5’400.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone;

  • che il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto;

  • che, per decidere sulla concessione della deduzione per figli agli studi, è determinante la situazione all'inizio del periodo fiscale, sia per quanto concerne la frequenza della scuola o dei corsi che danno diritto alla deduzione sia per quanto concerne il versamento del sussidio;

  • che, infatti, trattandosi di un complemento alle deduzioni sociali viene considerata la situazione personale del contribuente al momento dell'accertamento fiscale cioè quella relativa al periodo fiscale e non al periodo di computo che serve per la valutazione del reddito netto (non ancora realizzato e conosciuto nel periodo di tassazione) (cfr. Circolare n. 11/4 dell'8 aprile 1991 dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni);

  • che, dalla motivazione della decisione impugnata, si evince che le ragioni per cui l’autorità avrebbe negato la deduzione per figli agli studi sono due: la durata del corso, inferiore ai due semestri, e il carattere dello stesso, definito «di perfezionamento post-scolastico»;

  • che quest’ultimo argomento è chiaramente confutato dai ricorrenti, che osservano come il figlio si sia iscritto al Corso di informatica-lingue-commercio della Scuola __________ dopo avere frequentato, senza peraltro conseguire il diploma, la scuola di commercio presso il medesimo istituto;

  • che il figlio poteva quindi ancora considerarsi, a ben vedere, in formazione, nonostante precedenti insuccessi scolastici;

  • che, quanto alla durata, si tratta di un normale corso a tempo pieno, sull’arco di un anno scolastico (settembre-giugno), che corrisponde cioè ad un corso di due semestri;

  • che il decreto precedentemente citato – così come, del resto, la giurisprudenza – non richiede che la durata di due semestri sia successiva all’inizio del periodo fiscale, ma unicamente che il corso, frequentato da un figlio che è agli studi il giorno determinante, si protragga per almeno due semestri;

  • che, se così non fosse, si dovrebbe estendere - non solo nel presente caso, ma in ogni caso in cui viene richiesta la deduzione per figli agli studi - la verifica delle condizioni per la concessione della detrazione di cui si tratta almeno ad un intero anno dopo il periodo di computo, cosa difficilmente comprensibile in un sistema fiscale fondato sul calcolo del reddito sulla base del biennio precedente;

  • che il ricorso è pertanto accolto.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10 maggio 1999 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione di fr. 5’400 per figli a carico.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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