Untimely tax appeal dismissed; no referral to Federal Court

80.1999.116Altro tribunale10 giu 1999Dismissed

Sintesi

The Ticino Court of Taxation dismissed a taxpayer’s appeal against a 1997-98 cantonal tax assessment as untimely. The appellant had argued that she had believed the assessment to be provisional and later learned that no further adjustment would follow. The court held that the 30-day cantonal deadline is peremptory and that no restitution ground was shown. It further noted that the intercantonal double-taxation objection also could not be forwarded to the Federal Court because the filing was likewise late. The appellant was ordered to pay CHF 280 in costs.

Regest

Art. 227 cpv. 1 LT; art. 192 cpv. 1 e 5 LT 1994; art. 46 cpv. 2 Cost. fed.; intercantonal double taxation and deadlines for cantonal remedies: the 30-day appeal deadline against a tax assessment is peremptory and may be restored only if the taxpayer or representative is free from fault. A mistaken belief that the assessment was provisional does not constitute a ground for restitution. A complaint based on the prohibition of double taxation must likewise be raised within 30 days of the last cantonal decision; if that deadline is missed, the cantonal court need not forward the filing to the Federal Court for treatment as a public-law appeal (consid. 4-5).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1999.116

Data decisione, Autorità: 10.06.1999, CDT

Incarto n. 80.99.00116

Lugano 10 giugno 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 20 maggio 1999

in materia di: IC 97/98

presentato da:

__________ __________ -__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Il 19 gennaio 1998 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava a __________ __________ -__________, domiciliata ad __________, proprietaria di sostanza immobiliare in Ticino, la tassazione IC 1997-98, in cui le esponeva un reddito della sostanza lordo di fr. 7'059.-, da cui deduceva a titolo di spese di manutenzione e di interessi passivi fr. 4'596.-.

Il 21 dicembre 1998 __________ __________ -__________ si rivolgeva all’Ufficio di tassazione, spiegando di aver inteso la notifica di tassazione del 19 gennaio 1998 quale tassazione provvisoria e di aver saputo soltanto in occasione di un colloquio telefonico con l’UT il 17 dicembre 1998 che non era più previsto alcun conguaglio. Rilevava inoltre che l’autorità fiscale svittese aveva emesso la decisione di riparto di sua competenza il 28 aprile 1998, ma di non sapere se ne era stata trasmessa direttamente una copia all’autorità fiscale ticinese.

L’ UT di Lugano-Città considerava lo scritto in questione alla stregua di un reclamo e lo respingeva in quanto tardivo con decisione del 10 maggio 1999.

  1. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ -__________ contesta la decisione su reclamo. Dopo aver ribadito quanto già esposto nello scritto del 21 dicembre 1998 all’UT, si interroga se l’autorità cantonale ticinese possa notificare una tassazione definitiva senza attendere la decisione di riparto del Cantone di domicilio.

  2. Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

  3. 4.1.

Secondo l'art. 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notifica, alla Camera di diritto tributario.

L'art. 192 cpv. 1 LT precisa che questo termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994). In altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173).

4.2.

La norma dell'art. 46 cpv. 2 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro. Se dunque un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.).

Se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).

4.3.

Nel presente caso, lo scritto del 21 dicembre 1998, trattato a giusta ragione dall’ Ufficio di tassazione come un reclamo contro la notifica di tassazione in materia di imposta cantonale 1997-98 del 19 gennaio 1998, è manifestamente tardivo.

La ricorrente non invoca per altro alcun motivo di restituzione del termine, ma ammette pacificamente di aver frainteso la notifica di tassazione, credendo che si trattasse di una notifica provvisoria soggetta a conguaglio in sede di notifica definitiva.

4.4.

È appena il caso di notare, a titolo meramente abbondanziale, che la procedura tributaria ticinese non conosce, a differenza di quella di alcuni altri cantoni, l’istituto della tassazione provvisoria.

Se il contribuente dissente dalla notifica di tassazione, è tenuto a impugnarla nel termine di trenta giorni, altrimenti essa passa in giudicato e diventa definitiva.

  1. 5.1.

Va nondimeno rilevato che, in materia di doppia imposizione intercantonale, il contribuente, proprio per evitare decisioni cantonali contrastanti, ha la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).

5.2.

Di regola, quando un reclamo perviene a questa Camera nel termine di trenta giorni dalla decisione di riparto del cantone di domicilio, ovvero dall’ultima decisione impugnabile, viene trasmesso direttamente all'autorità competente, vale a dire al Tribunale federale, conformemente a quanto disposto dall'art. 32 cpv. 4 OG (cfr. anche DTF 121 I 93).

5.3.

Nel caso in esame è tuttavia del tutto pacifico che lo scritto del 21 dicembre 1998 non rispetta minimamente il termine di trenta giorni dalla decisione di riparto del __________ __________ __________ che, per ammissione stessa della ricorrente, le è stata notificata il 28 aprile 1998.

Di fronte a questa evidenza, questa Camera si esime quindi, per economia di giudizio, dal trasmetterlo al Tribunale federale perché lo consideri quale ricorso di diritto pubblico inviato ad un’autorità incompetente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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