-
che, con scritto del 20
aprile 1999, la __________ __________ chiedeva la restituzione di un
importo di complessivi fr. 5’045.05, corrispondente ad imposte alla fonte
trattenute in misura eccessiva dal salario del proprio dipendente __________ __________
negli anni 1997 e 1998, in considerazione dell’applicazione di un’aliquota
troppo alta;
-
che, con decisione del 28
aprile 1999, l’Ufficio imposte alla fonte si rifiutava di entrare nel merito
della domanda in questione, in quanto tardiva;
-
che un reclamo della
debitrice dell’imposta veniva respinto dall’autorità di tassazione, con
decisione del 12 maggio 1999, in cui veniva ribadita la tardività della richiesta;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________
__________ ripropone la richiesta di
restituzione dell’imposta alla fonte indebitamente versata al fisco, argomentando
di non avere saputo che la moglie del contribuente svolgeva solo un’attività
accessoria, tassata con l’aliquota del 4%;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che in caso di
contestazione sulla ritenuta d’imposta, il contribuente o il debitore della
prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, fino alla fine
del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione
in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento (art. 210 cpv. 1
LT; art. 137 cpv. 1 LIFD);
-
che, nella fattispecie, la
ricorrente, debitrice dell’imposta alla fonte, ha inviato la richiesta di
restituzione dell’imposta solo il 20 aprile 1999, quindi oltre il termine utile
anche per la ritenuta del 1998;
-
che, tuttavia, come detto,
la ricorrente non contesta la ritenuta in quanto tale, ma chiede piuttosto il
rimborso dell’importo trattenuto per errore, applicando un’aliquota eccessiva;
-
che la ricorrente ammette,
del resto, che è lo stesso impiegato ad avere omesso di informarla della
circostanza che la moglie esercitava solo un’attività a tempo parziale e di
domandare la conseguente rettifica dell'aliquota applicabile;
-
che, neppure ricevendo
dalla ricorrente la comunicazione circa l'aliquota applicata, il contribuente
si è avveduto dell'errore;
-
che, in simili
circostanze, mal si comprende come la ricorrente possa, a tale distanza di
tempo, rivolgersi all'autorità fiscale per la restituzione di imposte pagate a
torto per la stessa negligenza o disattenzione del lavoratore, tanto più che la
legge tributaria non prevede neppure una procedura di rimborso di tal genere;
-
che l'unico rimedio
giuridico che potrebbe entrare in considerazione è allora quello della
revisione, che è però esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che
da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel
corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 196 cpv.
2 LT 1976, art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD);
-
che, in considerazione
della sua natura di rimedio giuridico straordinario, I'istituto della revisione
non è dato per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso;
-
che, di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell'errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari
elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe
potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell'autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in
ASA 61 pp. 450 451 );
-
che non sono dunque
chiaramente adempiuti i requisiti della revisione, essendo l'errore del datore
di lavoro direttamente dipendente dalla mancata informazione del lavoratore
stesso;
-
che questa Camera ha
proprio avuto modo di decidere recentemente che non ha diritto ad una revisione
delle tassazioni di anni precedenti un contribuente, assoggettato alla fonte,
che, per un’errata informazione fornita al datore di lavoro, circa la sopravvenuta
cessazione dell’attività lucrativa del coniuge, è stato tassato con un’aliquota
superiore a quella che sarebbe stata giustificata (CDT n. ..__________ del 23 luglio 1997 in re M.S.);
-
che anche il Tribunale
federale ha dovuto occuparsi nei mesi scorsi del caso di un frontaliere
soggetto all’imposta federale diretta ritenuta alla fonte, il quale aveva omesso
di interporre reclamo scritto e motivato per contestare l’ammontare della ritenuta
operata sul suo salario;
-
che, nonostante un
grossolano errore del datore di lavoro, l’Alta Corte ha negato la revisione
della tassazione, argomentando, fra l’altro, che il fisco non è tenuto a controllare
le dichiarazioni dell’imposta alla fonte (RDAF 55 / 1999 p. 138, con
nota critica di J.-M. Rivier a p. 146);
-
che il ricorso deve
pertanto essere respinto.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).