Late refund request for excessive withholding tax

80.1999.111Altro tribunale10 giu 1999Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A company asked for reimbursement of CHF 5,045.05 in withholding tax allegedly overdeducted from an employee’s salary because the applied rate was too high. The tax office refused to enter into the request as late, and the objection was also dismissed. On appeal, the court held that the request was out of time and that revision was unavailable because the employer’s error resulted from the employee’s failure to provide information and could have been avoided with due diligence. The appeal was dismissed and costs of CHF 180 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD; revision under art. 196 cpv. 2 LT 1976, art. 232 cpv. 2 LT 1994 and art. 147 cpv. 2 LIFD: a request challenging withholding tax must be submitted within the statutory deadline; an extraordinary revision remedy is excluded where the factual basis for the objection could, with reasonable diligence, have been raised in the ordinary procedure. Mere employer error caused by lack of information from the employee does not justify later reimbursement. Revision is not a substitute for an omitted timely objection or review of the taxation. Costs follow the outcome (art. 144 LIFD; art. 231 LT).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1999.111

Data decisione, Autorità: 10.06.1999, CDT

Incarto n. 80.99.00111

Lugano 10 giugno 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 17 maggio 1999

in materia di: imposte alla fonte

presentato da:

__________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, con scritto del 20 aprile 1999, la __________ __________ chiedeva la restituzione di un importo di complessivi fr. 5’045.05, corrispondente ad imposte alla fonte trattenute in misura eccessiva dal salario del proprio dipendente __________ __________ negli anni 1997 e 1998, in considerazione dell’applicazione di un’aliquota troppo alta;

  • che, con decisione del 28 aprile 1999, l’Ufficio imposte alla fonte si rifiutava di entrare nel merito della domanda in questione, in quanto tardiva;

  • che un reclamo della debitrice dell’imposta veniva respinto dall’autorità di tassazione, con decisione del 12 maggio 1999, in cui veniva ribadita la tardività della richiesta;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ ripropone la richiesta di restituzione dell’imposta alla fonte indebitamente versata al fisco, argomentando di non avere saputo che la moglie del contribuente svolgeva solo un’attività accessoria, tassata con l’aliquota del 4%;

  • che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • che in caso di contestazione sulla ritenuta d’imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento (art. 210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD);

  • che, nella fattispecie, la ricorrente, debitrice dell’imposta alla fonte, ha inviato la richiesta di restituzione dell’imposta solo il 20 aprile 1999, quindi oltre il termine utile anche per la ritenuta del 1998;

  • che, tuttavia, come detto, la ricorrente non contesta la ritenuta in quanto tale, ma chiede piuttosto il rimborso dell’importo trattenuto per errore, applicando un’aliquota eccessiva;

  • che la ricorrente ammette, del resto, che è lo stesso impiegato ad avere omesso di informarla della circostanza che la moglie esercitava solo un’attività a tempo parziale e di domandare la conseguente rettifica dell'aliquota applicabile;

  • che, neppure ricevendo dalla ricorrente la comunicazione circa l'aliquota applicata, il contribuente si è avveduto dell'errore;

  • che, in simili circostanze, mal si comprende come la ricorrente possa, a tale distanza di tempo, rivolgersi all'autorità fiscale per la restituzione di imposte pagate a torto per la stessa negligenza o disattenzione del lavoratore, tanto più che la legge tributaria non prevede neppure una procedura di rimborso di tal genere;

  • che l'unico rimedio giuridico che potrebbe entrare in considerazione è allora quello della revisione, che è però esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 196 cpv. 2 LT 1976, art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD);

  • che, in considerazione della sua natura di rimedio giuridico straordinario, I'istituto della revisione non è dato per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;

  • che, di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell'errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell'autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450 451 );

  • che non sono dunque chiaramente adempiuti i requisiti della revisione, essendo l'errore del datore di lavoro direttamente dipendente dalla mancata informazione del lavoratore stesso;

  • che questa Camera ha proprio avuto modo di decidere recentemente che non ha diritto ad una revisione delle tassazioni di anni precedenti un contribuente, assoggettato alla fonte, che, per un’errata informazione fornita al datore di lavoro, circa la sopravvenuta cessazione dell’attività lucrativa del coniuge, è stato tassato con un’aliquota superiore a quella che sarebbe stata giustificata (CDT n. ..__________ del 23 luglio 1997 in re M.S.);

  • che anche il Tribunale federale ha dovuto occuparsi nei mesi scorsi del caso di un frontaliere soggetto all’imposta federale diretta ritenuta alla fonte, il quale aveva omesso di interporre reclamo scritto e motivato per contestare l’ammontare della ritenuta operata sul suo salario;

  • che, nonostante un grossolano errore del datore di lavoro, l’Alta Corte ha negato la revisione della tassazione, argomentando, fra l’altro, che il fisco non è tenuto a controllare le dichiarazioni dell’imposta alla fonte (RDAF 55 / 1999 p. 138, con nota critica di J.-M. Rivier a p. 146);

  • che il ricorso deve pertanto essere respinto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

withholding taxrefunddeadlinerevisionemployer errorcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the request for reimbursement of withholding tax was filed within the statutory time limit.

Decisione estratta

The request was filed too late, including for the 1998 withholding period.

Motivazione estratta

A challenge to withholding tax must be brought by the end of March of the following year; the request of 20 April 1999 exceeded that deadline.

Questione giuridica chiave

Whether the employer could obtain reimbursement by way of revision for an excessive withholding-rate error caused by missing information from the employee.

Decisione estratta

Revision was unavailable because the mistake could have been avoided with reasonable diligence in the ordinary procedure.

Motivazione estratta

Revision is an extraordinary remedy and cannot be used for facts that should have been invoked earlier; the employer’s error stemmed from the employee’s failure to inform it, so the statutory conditions were not met.

Questione giuridica chiave

Allocation of procedural costs.

Decisione estratta

Costs were charged to the appellant.

Motivazione estratta

As the appeal failed, the court imposed the filing and clerical fees on the appellant.

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