Tax assessment annulled and remanded for further inquiry

80.1999.105Altro tribunale10 giu 1999Remanded

Sintesi

The taxpayer challenged a 1997-98 tax assessment that imputed CHF 12,000 per year as other income based on an expenditure calculation. The appellate tax court held that the calculation was not yet sufficiently clarified, especially regarding an alleged CHF 31,000 debt reduction and the treatment of rent payments from the taxpayer's son. It also noted that unemployment benefits received in 1995-96 had to be taken into account as income. The court therefore annulled the objection decision in order and remitted the case to the Locarno tax office for further investigation and a new decision. Half of the CHF 230 costs were charged to the taxpayer.

Regest

Art. 130 cpv. 2 LIFD; art. 204 cpv. 2 LT: tax assessment by discretion is permissible where, despite summons, the taxpayer fails to satisfy procedural duties or the taxable elements cannot be established with reliable documents; the authority must make a conscientious estimate. Such assessment may rest on expenditure, assets evolution and standard of living. If decisive factual elements remain uncertain, in particular the treatment of alleged debt reduction and the composition of rent income, the assessment must be annulled in order and remitted for supplementary inquiries. The taxpayer’s deficient cooperation may justify a partial allocation of costs (art. 231 cpv. 2 LT).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1999.105

Data decisione, Autorità: 10.06.1999, CDT

Incarto n. 80.99.00105

Lugano 10 giugno 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,

Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 10 maggio 1999

in materia di: IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ __________, __________ __________ __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Il 26 ottobre 1998 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava ad __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui le veniva esposto oltre al reddito del lavoro, a quello della sostanza e alla rendita AVS/AI, un reddito d'altra fonte di fr. 17'000.- di media annua, poiché le entrate dichiarate erano insufficienti per far fronte al dispendio del medesimo periodo.

  2. Con tempestivo reclamo del 12 novembre 1998 la contribuente chiedeva lo stralcio del reddito d'altra fonte di fr. 17'000.-.

L'UT citava a un'audizione l'Interessata, che però declinava l'invito. Con decisione del 12 aprile 1999, dopo ulteriore verifica del calcolo del dispendio, l'UT accoglieva parzialmente il reclamo riducendo il reddito d'altra fonte a fr. 12'000.- di media annua.

  1. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede di ridurre il suo reddito imponibile di fr. 5'000.- di media annua, rilevando di spendere sicuramente meno di mille franchi al mese per il vitto.

Rileva inoltre d'aver ricevuto durante gli anni 1995 e 1996 delle indennità di disoccupazione per complessivi fr. 8'523.-.

  1. 4.1.

L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».

La tassazione d’ufficio può quindi essere effettuata anche al termine della procedura d’accertamento, quando non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono insufficienti, oppure non suffragati o suffragati in modo non convincente da validi documenti probatori (Rep. 1984 p. 92, cons. 4 a).

4.2.

Analogamente alla normativa del diritto federale, anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

  1. 5.1.

L’Ufficio di tassazione ha esposto alla ricorrente un reddito d’altra fonte di fr. 12'000.- di media annua, poiché il calcolo del dispendio evidenziava - come d’altronde già nel precedente periodo fiscale (cfr. CDT n. ,.__________ del 4 giugno 1997) - una mancanza di disponibilità per far fronte al normale sostentamento.

Dal calcolo dell’UT, esposto nel dettaglio nella decisione su reclamo, si evincono entrate per complessivi fr. 102'160.- (reddito del lavoro: fr. 35'248.-; rendita AVS: fr. 23'712.-; reddito da affitti: fr. 43'200.-) e uscite per complessivi fr. 103'332.- (interessi passivi: fr. 62'804.-; oneri assicurativi: fr. 7'028.-; spese di manutenzione: fr. 2'000.-; imposte pagate: fr. 500.-; diminuzione debiti: fr. 31'000.-).

Da questo semplice raffronto emerge che la ricorrente non solo non dispone di alcuna liquidità per far fronte al proprio sostentamento (vitto, abiti, spese minute, ecc.), ma che ha addirittura una mancanza di liquidità di fr. 1'172.-.

Il reddito d'altra fonte espostole dall'UT, oltre a includere la mancanza di liquidità di cui si è detto, include un importo di ca. fr. 950.- mensili per far fronte al normale fabbisogno quotidiano, che è addirittura inferiore al minimo vitale in materia esecutiva (LEF).

In simili condizioni, il reddito d'altra fonte andrebbe quindi confermato, tanto più che nel suo ricorso la ricorrente non apporta alcun elemento idoneo a inficiare il calcolo del dispendio allestito dall’UT.

5.2.

Merita tuttavia particolare attenzione la censura relativa alla riduzione della posizione debitoria in ragione di fr. 31'000.-.

Nel reclamo del 12 novembre 1998 __________ __________ dichiarava infatti che il debito di fr. 15'000.- verso il figlio non esisteva più quando ha allestito la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98, avendolo scontato poco a poco sull’affitto. Vero è che da una nota dell'UT in calce al formulario per la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1995-96 sembrerebbe invece che il debito sia stato trasformato in donazione.

Anche se la ricorrente non contesta in quanto tale la riduzione della sua posizione debitoria in ragione di fr. 31'000.-, la questione merita migliore approfondimento. Occorre invero chiarire innanzi tutto se vi è stata una effettiva riduzione del debito a seguito di rimborso o se invece la riduzione sia la conseguenza di una donazione e, se del caso, se negli affitti dichiarati sia incluso l’intero canone di locazione dovuto dal figlio o invece se soltanto il canone scontato.

Altrimenti detto, posto che vi sia stato un effettivo rimborso del debito, occorre accertarne le modalità, se in contanti o “in natura” mediante riduzione del canone di locazione.

Se infatti gli affitti dichiarati non includessero l’intero canone di locazione dovuto dal figlio, ma soltanto il canone ridotto, non si giustificherebbe di computare nel calcolo del dispendio l’uscita monetaria, ma non nel caso contrario.

5.3.

In sede di ricorso la ricorrente ha inoltre prodotto la documentazione relativa alle indennità di disoccupazione ricevute negli anni di computo 1995-96 per complessivi fr. 8'523.-, che non sono quindi state considerate nel calcolo del dispendio, ma che comunque devono essere imposte come qualsiasi altro reddito da pensioni e rendite.

5.4.

In simili condizioni appare giustificato annullare in ordine la decisione dell’ UT di Locarno e retrocedergli gli atti per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti.

In particolare la ricorrente è sin d’ora invitata a dar seguito all’eventuale convocazione dell’UT e a produrre la documentazione che si rivelasse necessaria (contratti di locazione, distinta affitti incassati, ecc.).

5.5.

Va infine rilevato che una migliore collaborazione da parte della contribuente in fase di reclamo avrebbe verosimilmente consentito di evitare la presente procedura.

Per questa ragione questo Tribunale non può esimersi, in applicazione dell'art. 231 cpv. 2 LT, dall'accollare parzialmente spese e tassa di giustizia alla ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto a’ sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 aprile 1999 è annullata in ordine e gli atti del procedimento sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti (consid. 5).

  1. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 230.–

sono a carico della ricorrente in ragione di metà.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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