-
__________ __________, __________
alle dipendenze della ditta __________ __________ di __________, svolge
l’attività accessoria di agricoltore;
-
che nella dichiarazione
fiscale 1997/98, il contribuente indicava di avere percepito, dall’attività di
agricoltore, un reddito di fr. 6’997.– nel 1995 e di fr. 5’282.– nel 1996, come
risultava del resto dall’allegato “questionario per agricoltori indipendenti
senza contabilità commerciale o con contabilità a partita semplice”;
-
che, notificando al
contribuente e alla moglie __________ la tassazione IC/IFD 1997/98, con
decisione del 10 novembre 1997, l'Ufficio di tassazione di __________
commisurava il reddito agricolo in fr. 9’000.– in media annua;
-
che i coniugi __________
impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 2 dicembre 1997, argomentando
che il reddito dichiarato corrispondeva ai documenti in loro possesso relativi
ai costi e ai ricavi effettivi;
-
che l'Ufficio di
tassazione respingeva il gravame, con decisione del 22 dicembre 1997, così
motivata:
«Il contribuente ha
presentato reclamo in tempo utile contro la notifica di tassazione del 10
novembre 1997 contestando il reddito aziendale esposto (fr. 9’000.–) e
chiedendone la riduzione ai valori dichiarati (fr. 6’140.–).
Sulla base delle
osservazioni espresse nel reclamo e dopo riesame della documentazione agli atti
la scrivente autorità è dell’avviso di riconfermare la decisione di prima
istanza in quanto dettata da sufficiente prudenza e ponderazione»;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________
contestano la decisione dell’autorità fiscale, che non ha accettato la
dichiarazione, ed allegano giustificativi e riepiloghi annuali;
-
che, adìta dal
contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione
fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT 1994; art.
135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art.208 cpv.
2; art. 135 cpv. 2 LIFD; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über
die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422);
-
che, per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola,
la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest'ultimo, nel merito, é corretto (STF del 5 luglio 1994
in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p.
18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti);
-
che l’art. 4 Cost. fed.
impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle
allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli
argomenti da queste addotti;
-
che una motivazione può
comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno
brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che
nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della
portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza
superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; STF
del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid.
b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen
Bundesverfassung, Berna 1991, p. 284; Scolari, Diritto amministrativo -
Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89);
-
che per far ciò l'autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali
ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia
1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons.
2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent.
CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249);
-
che la motivazione deve
dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione
giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione:
solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso
e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch,
op. cit., p. 249);
-
che, nella fattispecie, il
contribuente ha compilato, come era tenuto a fare, il formulario per gli
agricoltori indipendenti, riportandovi le entrate del periodo di computo e
tutti i costi aziendali e le ulteriori deduzioni, quantificando il reddito
netto in fr. 6’140.– in media annua;
-
che, notificandogli la
tassazione, l’autorità fiscale ha elevato il reddito a fr. 9’000.–, senza avere
preventivamente richiesto al contribuente di trasmetterle la documentazione
relativa alle entrate ed alle uscite dell’azienda agricola e senza spiegare
nella decisione i motivi della modifica del reddito;
-
che neppure in seguito al
reclamo del contribuente l'Ufficio di tassazione ha motivato la modifica del
reddito rispetto alla dichiarazione né ha chiesto al reclamante di documentare
le entrate e le spese, limitandosi invece a invocare genericamente la «sufficiente
prudenza e ponderazione» della decisione impugnata;
-
che, in simili
circostanze, il ricorso alla Camera di diritto tributario non poteva che presentarsi
come una semplice dichiarazione di disaccordo con l’operato dell’autorità
fiscale, non essendo, per ovvie ragioni, il contribuente in grado di contestare
la quantificazione del reddito agricolo fatta dall'Ufficio di tassazione;
-
che, di fronte ad un
ricorso privo di una motivazione, contro una decisione a sua volta non
motivata, la Camera di diritto tributario non può che annullare la decisione e
rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, perché esamini la documentazione
prodotta unitamente al ricorso ed emetta una nuova decisione motivata;
-
che, visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
§ Gli
atti sono rinviati all’autorità di tassazione, perché esamini la documentazione
prodotta unitamente al ricorso ed emetta una nuova decisione su reclamo.
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).