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Numero d'incarto:
80.1998.80
Data decisione, Autorità:
15.06.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00080
Lugano
15 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 aprile 1998
in materia di: revisione IC/IFD 89/90
presentato da:
__________ __________, __________.
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Il 12 marzo 1991
l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava all'ing. __________ __________
la tassazione IC/IFD 1989-90, in cui gli veniva esposto un reddito del lavoro
di fr. 79'868.- di media annua. La tassazione cresceva incontestata in giudicato.
-
Il 16 settembre 1997
il contribuente presentava un'istanza di revisione della tassazione IC/IFD
1989-90, in cui faceva presente che nel maggio del 1992 aveva inoltrato
un'azione giudiziaria contro la sua ex datrice di lavoro, __________ __________,
per ottenere il rimborso di fr. 40'192,85 (sul quale aveva anticipatamente
pagato le imposte), che si è conclusa con una sentenza del 25 dicembre 1995 a
lui favorevole. Rileva inoltre che a seguito del fallimento della __________ __________
nel luglio del 1996 l'importo non ha più potuto essere incassato.
-
Con decisione del 6
ottobre 1997 l'UT respingeva l'istanza in quanto prescritta per il decorso del
termine di cinque anni per quanto concerne l'IC e quello di 90 giorni dalla
conoscenza del motivo di revisione per l'IFD.
A titolo abbondanziale
l'UT rilevava che non era comunque dato nessuno dei motivi di revisione
previsti dalla legge, gli elementi della tassazione 1989/90 essendo stati
definiti di comune accordo con verbale del 21 gennaio 1991.
- Il 29 ottobre 1997
il contribuente presentava reclamo contro la suddetta decisione dell'UT,
argomentando, tra le altre cose, di essere venuto a conoscenza del fatto rilevante
il 12 agosto 1996, quando il suo rappresentante lo ha informato della chiusura
del fallimento della __________ __________ per mancanza di attivo.
Con decisione del 26 marzo
1998 l'UT respingeva il reclamo, confermandosi nella propria decisione del 6
ottobre 1997.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________
__________ chiede l'annullamento della
suddetta decisione, argomentando che causa della tardività del suo agire sono
state le sue condizioni di salute, che lo hanno costretto a sottoporsi a sette
interventi chirurgici. Precisa inoltre di non chiedere il rimborso di fr.
40'192,85, bensì quello delle imposte pagate su questo importo.
-
Imposta cantonale
6.1.
Con l'entrata in vigore
della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28
settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane
applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in
vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie
(art. 324 cpv. 2 LT 1994). L'unica disposizione transitoria in materia di
revisione prevede che alla revisione delle decisioni già cresciute in giudicato
al momento dell'entrata in vigore della nuova legge si applichino i termini del
diritto precedente (art. 318 cpv. 1 LT 1994). Di conseguenza, il momento della
crescita in giudicato della decisione determina il termine di prescrizione
applicabile: se la decisione cresce in giudicato entro il 31 dicembre 1994, è
applicabile il termine di 5 anni, mentre negli altri casi è applicabile il più
lungo termine di prescrizione di 10 anni previsto dall'art. 233 LT 1994 (CDT
n. 80.95.00260 del 13 febbraio 1996 in re G.Z.; Allidi, Le principali modifiche
della nuova legge tributaria: procedura, disposizioni penali e diritto transitorio,
in RDAT I-1995 p. 469).
Secondo l' art. 197 cpv. 1
LT 1976 l'istanza di revisione doveva infatti essere proposta
all'Amministrazione Cantonale delle Contribuzioni entro 90 giorni dalla conoscenza
del motivo di revisione, ma non oltre i cinque anni dal momento in cui la tassazione
è divenuta definitiva.
6.2.
Nel caso di specie la
tassazione IC/IFD 1989-90 del 12 marzo 1991 è cresciuta incontestata in
giudicato, non essendo stata impugnata nel termine di trenta giorni.
Ne viene quindi, con tutta
evidenza, che la prescrizione del diritto di chiedere la revisione della
tassazione è subentrata cinque anni dopo, nell’aprile del 1996, e che quindi
l'istanza presentata dal contribuente il 16 settembre 1997 è irrimediabilmente
prescritta.
- Imposta federale
diretta
7.1.
La nuova legge federale
sull'imposta federale diretta, da parte sua, si limita a stabilire che “è
abrogato il decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la
riscossione di un'imposta federale diretta” (art. 201 LIFD), senza che una norma
transitoria riservi l'applicazione del diritto previgente alle tassazioni
cresciute in giudicato prima del 1° gennaio 1995, data scelta dal Consiglio
federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in
vigore della nuova legge. Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il
principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni
pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a
prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata
in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts,
Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II
ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412; inoltre CDT n. ..__________ del 28 agosto 1995 in re N. e L.
R.; CDT n. ..__________
del 13 febbraio 1996 in re G.Z.; v. anche StE 1995 B 110 n. 5).
Diversamente dalla nuova
Legge tributaria del 1994, la LIFD non prevede quindi alcuna norma analoga
all'art. 318 LT, relativa ai termini applicabili alla revisione delle decisioni
cresciute in giudicato sotto il vecchio diritto, anche perché il DIFD previgente
nemmeno disciplinava l'istituto della revisione. Lo stesso era nondimeno ammesso
in virtù della giurisprudenza.
7.2.
Si tratta quindi di
esaminare se la prescrizione decennale del diritto di chiedere la revisione
prevista dalla LIFD, più lunga di quella quinquennale ammessa dalla giurisprudenza
vigente il DIFD per analogia all'art. 141 OG (cfr. Känzig,
Wehsteuerrecht, ad art. 126, n. 9, p. 615; Rivier, Droit fiscal suisse,
p. 330), sia applicabile a tassazioni cresciute in giudicato prima dell’entrata
in vigore della LIFD.
7.2.1.
In una recentissima
sentenza, in cui era questione di sapere se il termine di prescrizione più
lungo in materia di recupero d’imposta fosse applicabile a tassazioni cresciute
in giudicato prima dell’entrata in vigore della nuova legge, questa Camera ha
stabilito che si tratta di un caso di mera retroattività impropria, che si
avvera quando il nuovo diritto produce effetti solo dopo la sua entrata in
vigore, anche se si applica in certi casi a fattispecie esistenti prima della
sua entrata in vigore, oppure quando il nuovo diritto si applica a fattispecie
durevoli non limitate nel tempo (CDT n. ..__________
del 20 maggio 1998 in re T.G., con riferimenti; Sentenza del Tribunale
federale del 22 maggio 1997, in RDAF 1998 p. 190 s.; G. Müller,
loc. cit. con indicazioni). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
infatti, un credito soggetto a prescrizione è appunto un fatto durevole cui il
nuovo diritto può essere applicato senza che vi sia retroattività in senso
proprio. Pertanto, norme sulla prescrizione contenute nel nuovo diritto sono
applicabili anche a crediti che sono sorti e sono scaduti prima dell’entrata in
vigore del nuovo diritto, purché a tale momento non fossero già prescritti (DTF
107 Ia 198 consid. 7b; RDAT I -1995 n. 46 p. 116 consid. 3).
7.2.2.
Non diversamente ne va in
materia di revisione. Il ricupero d’imposta può infatti essere definito come
una sorta di contropartita della revisione; l’uno a favore del fisco, l’altra a
favore del contribuente, si fondano sugli stessi presupposti obiettivi: la scoperta
di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova. Queste caratteristiche fanno sì che il
ricupero d’imposta non rientri nel diritto penale fiscale, bensì nel diritto
fiscale formale (Pedroli, Le norme penali delle nuove leggi sulle
imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 481; CDT n. ..__________ del 20 maggio 1998 in re T.G.).
7.2.3.
Per l’imposta federale
diretta si applicano quindi i termini del nuovo diritto federale, per il quale
la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta
del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione
della decisione o della sentenza (art. 148 LIFD). Entrambi questi termini non possono
essere interrotti né prorogati (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum DBG,
Zurigo, 1985, p. 436).
7.3.
7.3.1.
Ne viene quindi che per
l’IFD la prescrizione assoluta del diritto di domandare la revisione di una
tassazione cresciuta in giudicato non è ancora intervenuta.
Nondimeno la decisione
dell’UT va confermata, poiché, accanto al termine di prescrizione assoluto
l’art. 148 LIFD ne prevede uno relativo di 90 giorni, che decorre dalla
scoperta del motivo di revisione.
Nel caso concreto il motivo
di revisione invocato dal contribuente è la chiusura del fallimento per
mancanza di attivo della __________ __________ di __________,
intervenuta il 12 agosto 1996. Il termine per presentare la domanda di
revisione scadeva quindi al più tardi il 12 novembre 1996. L’istanza,
presentata il 16 settembre 1997, risulta così irrimediabilmente tardiva.
7.3.2.
Vero è che il ricorrente
accampa motivi di salute per giustificare il proprio ritardo. Tuttavia, anche
facendo astrazione che i termini per presentare l’istanza non sono prorogabili
né possono essere interrotti (cfr. supra, consid. 7.2.3.), il ricorrente non
documenta minimamente questa sua asserzione e, meglio, che nonostante la malattia
egli non abbia potuto disporre in modo tale da conferire incarico di patrocinio
a una persona di sua fiducia. Egli stesso, nel suo scritto del 29 ottobre 1997,
afferma di essere stato informato dal proprio rappresentante della chiusura del
fallimento della __________ __________ per mancanza di attivo.
- Non mette quindi
conto esaminare se il motivo invocato costituisca giuridicamente un novum.
La tassazione IC/IFD
1989-90, notificata il 12 marzo 1991, è stata preceduta da un accordo che il
contribuente medesimo ha sottoscritto con l’UT il 21 gennaio 1991, in cui
veniva pure definito il reddito di fr. 78'868.-, specificando che si trattava
di imposte arretrate versate dal datore di lavoro.
In effetti un accordo non
può essere rimesso in discussione a piacimento delle parti e, per non privarlo
di ogni rilevanza giuridica, va valutato secondo il principio della buona fede
(“Treu und Glauben”'). La dottrina più recente rileva addirittura che un
accordo implica bilateralità e contiene manifestamente tratti di natura
contrattuale (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im
Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt,
in ASA 59, p. 69). Si tratta di un vero e proprio contratto di
diritto pubblico fra fisco e contribuente che la dottrina assimila alla figura
civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una
controversia od una incertezza circa una relazione giuridica (Känzig/Behnisch,
op. cit., p. 108 s.; inoltre, tra le molte, CDT n. 98 del 3 maggio 1993
in re G. e T. T.; CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re R.K.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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