AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.71
Data decisione, Autorità:
07.05.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00071
Lugano
7 maggio 1998
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 14 aprile 1998
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________ __________
& __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con
contratto del 16 aprile 1992 tre dei quattro soci della società in nome
collettivo "__________ di __________ __________
", graniti, di Iragna, e, meglio, __________
__________ -__________, __________ __________ e __________
-__________ cedevano le loro quote di
20/100 all'arch. __________ __________ per un importo di fr. 219'000.--,
il quale subentrava agli stessi quale correntista. Essi sono quindi stati
estromessi dalla ditta con effetto dal 1° gennaio 1992. Al contratto di
cessione delle quote erano allegati il bilancio al 31 dicembre 1992 e il conto
perdite & profitti dell'esercizio 1991. Quest'ultimo evidenzia
l'attivazione di un importo di fr. 591'530,12, determinato dalle eccedenze
passive esistenti al 1° gennaio 1991 di fr. 382'876,67 e dalla perdita dell'esercizio
1991 di fr. 208'653,45.
Dal
21 al 23 maggio 1996 l'Ispettorato fiscale effettuava una verifica presso la
ditta "__________ di __________ __________
", in cui venivano esaminate anche le modalità di uscita dei tre suddetti
soci dalla ditta. Il rapporto, rassegnato il 15 luglio 1996, evidenziava in
particolare quanto segue:
L'operazione di cessione
al signor __________ è avvenuta sulla
base del valore venale della ditta: la differenza di fr. 591'530 rispetto al
valore contabile al 31.12.91, che rappresenta il capitale negativo, è stata
oggetto di una rivalutazione contabile (contropartita capitale proprio) in data
16.04.92 su diverse posizioni attive di bilancio (vedasi capitolo bilancio).
Anche
se la rivalutazione non ha toccato il conto P.P. come ricavo straordinario,
tuttavia essa rappresenta un utile straordinario a favore dei soci uscenti e
del socio restante nella collettiva (azzeramento delle perdite riportate sino
al 01.01.92 dedotte dai soci nella propria partita fiscale fino al 1990).
Il
dettaglio si presenta come segue:
rivalutazione
attivi 1992 591'530
perdita accertata 1991 -208'653
Utile
straordinario 382'876
- Il
9 settembre 1996 l'UT notificava a __________
__________ e __________ __________ la
tassazione IC/IFD 1993-94, in cui esponeva loro tra l'altro un reddito da
società in nome collettivo di fr. 38'287.- di media annua, pari al 20%
dell'utile straordinario di complessivi fr. 382'876.- derivante dalla
rivalutazione degli attivi 1992 dedotta la perdita del 1991. L'UT rilevava in
particolare che l'utile era imponibile, anche se la rivalutazione non aveva
toccato il conto economico come ricavo straordinario, poiché aveva consentito
ai soci l'azzeramento delle perdite riportate sino al 1° gennaio 1992 e da loro
dedotte nelle rispettive partite fiscali.
I
coniugi __________ presentavano reclamo
in tempo utile, contestando in particolare l'esposizione dell'utile derivante
dalla rivalutazione degli attivi della società in nome collettivo. Fanno
presente che la cava, al momento della cessione, si trovava in una situazione disastrata
dopo anni di esercizi deficitari e che il prezzo incassato rappresenta in
pratica quanto da loro investito nella gestione.
Con
decisione del 16 marzo 1998 l'UT respingeva il reclamo dei contribuenti, dopo
averli sentiti in udienza, ribadendo sostanzialmente che la rivalutazione,
anche se non ha toccato il conto economico, rappresenta un utile straordinario
a favore dei soci uscenti e del socio restante.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________
ripropongono la contestazione relativa all'utile di rivalutazione esposto loro
dall'UT. Rilevano in particolare che la rivalutazione non ha toccato il conto
economico come ricavo straordinario e che pertanto non è imponibile
conformemente a quanto sostenuto dalla dottrina più accreditata. Rilevano inoltre
che la rivalutazione degli attivi è stata per giunta decisa quando la signora __________ __________
non faceva ormai più parte della società ed è dunque avvenuta in maniera del
tutto indipendente dalla sua volontà. Ribadiscono infine lo stato disastrato
della ditta, da anni deficitaria.
-
Va
innanzi tutto sbarazzato il campo dall’argomento sollevato nel ricorso, secondo
cui la rivalutazione degli attivi sarebbe stata decisa quando la ricorrente __________ __________
__________ -__________ non faceva ormai più parte della società. La rivalutazione,
altrimenti detto, sarebbe avvenuta indipendentemente dalla sua volontà.
Orbene,
questa censura sembra il frutto di fraintendimento.
La
rivalutazione contabile evidenziata dagli ispettori fiscali in occasione della
verifica effettuata nel maggio del 1996 presso la società in nome collettivo
"__________ __________ __________ __________ " non trova origine in una
rettifica del bilancio o del conto perdite e profitti della società effettuata
dai nuovi soci posteriormente all’uscita dei tre soci __________ __________ -, __________
__________ e __________ __________ __________ -,
ma trae origine proprio dal bilancio annesso al contratto di cessione delle
quote del 16 febbraio 1992, che è stato sottoscritto da tutti gli interessati
in data anteriore al contratto di cessione e, meglio, nel febbraio del 1992.
Non
può quindi essere ragionevolmente sostenuto che la ricorrente, come pure gli
altri due soci estromessi, non abbia beneficiato della rivalutazione contabile.
Essa ha concorso a determinare il valore venale della società, che ha
determinato il valore delle quote di partecipazione cedute, avendo consentito,
come rilevato nel rapporto di verifica del 15 luglio 1996, l’azzeramento delle
perdite riportate sino al 1° gennaio 1992, che i soci avevano dedotto nelle rispettive
partite fiscali fino al 1990.
- 5.1.
È
imponibile il prodotto di un commercio, di un'industria, di un'arte o mestiere,
dell'agricoltura e della selvicoltura, di una professione liberale e di ogni
altra attività indipendente (art. 18 cpv. 1 LT 1976). Sono pure imponibili i
profitti in capitale e gli utili di liquidazione conseguiti mediante
l'alienazione, la realizzazione, il trasferimento nella sostanza privata, o in
imprese o stabili organizzazioni fuori Cantone di beni mobiliari e immobiliari
aziendali, compresi i valori immateriali (art. 18 cpv. 2 LT 1976). Per i
contribuenti che tengono una contabilità regolare è inoltre applicabile per
analogia l'art. 66 (cfr. art. 18 cpv. 3 LT 1976). Conformemente al cpv. 3 di
quest'ultima norma, costituiscono utile netto imponibile anche i ricavi non
accreditati al conto perdite e profitti, compresi i profitti in capitale, come
pure gli utili di liquidazione e di rivalutazione.
5.2.
Non
diversamente, in materia di imposta federale diretta, l'art. 21 pv. 1 lett. c
DIFD annovera tra i redditi imponibili i profitti in capitale conseguiti
nell'esercizio di un'azienda avente l'obbligo di tenere una contabilità
mediante alienazione o realizzazione di beni, come gli utili provenienti da
immobili, il plusvalore derivante dall'alienazione di titoli, gli utili di
liquidazione in caso di cessazione o di alienazione di un'azienda.
5.3.
È
considerata rivalutazione contabile una "realizzazione" contabile
tramite rivalutazione di un attivo o svalutazione di un passivo, decisa internamente
dai proprietari o dagli organi amministrativi dell'azienda. Essa viene tassata
al momento della contabilizzazione. Se l'operazione è stata accreditata a un
conto di capitale o di riserva, si procederà alla relativa rettifica con
accredito al conto economico "fiscale". L'autorità può tuttavia
obbligare un'azienda a liberare le sue riserve occulte, cioè ad aumentare il
proprio patrimonio netto contabile, solo quando queste riserve assumono la
forma di accantonamenti che non hanno più una giustificazione aziendale (CDT
n. 189 del 28 agosto 1992, in re I SA; ASA 41 p. 248; Känzig, Wehrsteuer,
vol. 2, p. 367 ss., cifra 264 s.; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
Berna, 1986, p. 420; Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda,
1993, p. 199).
Il
mero aumento del valore contabile di una determinata posizione della sostanza,
cui non fa riscontro nessun tipo d'investimento o, altrimenti detto, la mera
rivalutazione reale del valore di beni mobiliari e immobiliari, contabilizzati
al di sotto del loro valore reale, costituisce, a differenza della
riattivazione cui fa riscontro un aumento patrimoniale effettivo corrispondente
all'investimento (RDAT 1992 II 21t, p. 423, consid. 6), una vera e
propria realizzazione contabile di riserve tacite su beni mobiliari e
immobiliari, che in quanto tale è imponibile (DTF 101 Ia 31 s., consid.
4b; CDT 189 del 28 agosto 1992, in re I. SA;).
5.4.
Nel
bilancio di chiusura al 31 dicembre 1991 all’attivo figurano attivi rivalutati
per complessivi fr. 591'530.-, che hanno consentito tra l’altro di azzerare la
perdita di fr. 208'653.-, dando così luogo a un utile straordinario di fr.
382'876.-.
È
incontestato che questa operazione è stata effettuata senza accreditare il
conto economico, ma aumentando, ad esempio, il valore delle merci semilavorate
(da zero franchi a fr. 41'880.-), il deposito scogliera (da zero franchi a fr.
150'000.-), il terreno (da fr. 40'000.- a fr. 139'650.-), la cava (da zero
franchi a fr. 300'000.-).
Tali
aumenti, che non sono passati dal conto economico, non trovano sufficiente
giustificazione commerciale. Infatti, nel caso in esame, ci si trova in
presenza di una mera rivalutazione contabile, ovvero al mero aumento del valore
contabile di una determinata posizione della sostanza, cui non fa riscontro
nessun tipo d'investimento o, altrimenti detto, una rivalutazione reale del
valore di beni mobiliari e immobiliari (merci semilavorate, deposito
scogliera, terreno, cava). Ci si trova quindi in presenza, come rilevato al
considerando precedente, di una vera e propria realizzazione contabile di
riserve su beni mobiliari e immobiliari, che in quanto tale è imponibile.
In
simili condizioni la decisione su reclamo dell’UT merita conferma.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 580.–
sono
a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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