Tax deduction for professional expenses confirmed after intermediate assessment

80.1998.64Altro tribunale15 giu 1998Dismissed

Sintesi

The Tax Appeal Chamber dismissed the taxpayer’s appeal against an intermediate IC/IFD assessment. After the tax authority had already accepted part of the complaint regarding the start of employment and the computation period, the only remaining dispute concerned the professional-expense deduction. The court held that the reduction from CHF 5,700 to CHF 3,600 was a correction of an obvious mistake in the original notice, since the reasoning had allowed only CHF 1,200 for transport and CHF 2,400 for double housekeeping. The taxpayer did not show higher transport costs. The appeal was therefore rejected, but court fees and costs were waived because of the authority’s initial error.

Regest

Art. 99 and 100 LT 1976; Art. 96 and 41 DIFD; intermediate taxation and correction of an obvious assessment error: in intermediate taxation, the income and wealth items affected by the change are determined according to the rules applicable at the beginning of liability. Where the original tax notice contains a manifest discrepancy between the reasoning and the calculation, the tax authority may correct the error on the occasion of an objection or appeal. The taxpayer bears the burden of showing higher deductible professional expenses than those allowed ex officio. An appeal on this point is dismissed when no such proof is furnished; however, costs may be waived if the authority’s initial notice was erroneous (consid. 2-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1998.64

Data decisione, Autorità: 15.06.1998, CDT

Incarto n. 80.98.00064

Lugano 15 giugno 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 6 aprile 1998

in materia di: IC/IFD 93/94 intermedia

presentato da:


ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, con decisione del 15 dicembre 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ la tassazione intermedia IC/IFD per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1994, in seguito a inizio dell’attività lucrativa del contribuente;

  • che il reddito del lavoro era commisurato in fr. 34’764.– in media annua e quello della sostanza in fr. 725.–, da cui venivano poi ammesse deduzioni per complessivi fr. 14’113.– per l’IC e fr. 11’813.– per l’IFD;

  • che il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 13 gennaio 1998 all’autorità di tassazione, lamentando, da un lato, la posticipazione della data di inizio dell’attività lucrativa da agosto a settembre 1993 e, dall’altro, l’estensione del periodo di computo ai primi mesi del 1995;

  • che l’autorità fiscale accoglieva sostanzialmente le censure del reclamante e, con decisione del 9 marzo 1998, estendeva l’assoggettamento al mese di agosto 1993 e riduceva il reddito del lavoro a fr. 32’604.– in media annua, limitando in tal modo il periodo di computo agli ultimi cinque mesi del 1993 ed all’intero 1994;

  • che venivano conseguentemente ridotte le deduzioni per oneri assicurativi ed anche quella per spese professionali;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, ______________ contesta la riduzione della deduzione per spese professionali da fr. 5’700.– a fr. 3’600.–, dipendente a suo avviso da un semplice errore dell’autorità di tassazione;

  • che, in caso di tassazione intermedia (art. 99 LT 1976, applicabile, secondo l’art. 324 cpv. 1 LT 1994, a tutte le tassazioni per i periodi fiscali fino al 31 dicembre 1994), gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all’inizio dell’assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT 1976);

  • che all’inizio dell’assoggettamento il reddito è determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall’inizio dell’assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT 1976);

  • che i medesimi principi valgono anche per l’IFD (art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD);

  • che la riduzione della deduzione per spese professionali, lamentata dal ricorrente, costituisce semplicemente la correzione di un errore intervenuto nella prima notifica della tassazione del 15 dicembre 1997, nella quale, sebbene il calcolo indicasse un importo complessivo di fr. 5’700.–, l'Ufficio di tassazione aveva ammesso costi per solo fr. 3’600.–;

  • che, infatti, la motivazione allegata alla decisione in questione diceva espressamente quanto segue:

«la deduzione per spese di trasporto tra Locarno e Bellinzona viene ammessa nella misura di fr. 1’200.–; quella per doppia economia domestica in fr. 2’400.–»;

  • che, ciò nonostante, il calcolo dell’imposta indicava erroneamente spese professionali per fr. 5’700.– (3’300.– per il trasporto e 2’400.– per doppia economia domestica), in manifesto contrasto con la motivazione della decisione;

  • che l’autorità fiscale ha pertanto semplicemente approfittato dell’occasione del reclamo del contribuente per correggere l’errore in questione, senza peraltro curarsi di segnalare all’interessato tale – peraltro evidente – circostanza;

  • che appare quindi del tutto giustificata la riduzione della detrazione per spese professionali a fr. 3’600.–, avendo il contribuente lavorato a _________ solo dal 14 febbraio 1994, nell’ambito di un programma occupazionale, e beneficiando d’altra parte già di una deduzione per il pasto di mezzogiorno;

  • che neppure il ricorrente del resto dimostra di avere sostenuto spese di trasporto più rilevanti di quelle concessegli d’ufficio dall’autorità fiscale;

  • che il ricorso deve pertanto essere respinto, ma si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali, in considerazione dell’errore commesso dall’autorità fiscale nella notifica della tassazione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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