Tax appeal inadmissible for lack of Italian translation

80.1998.41Altro tribunale14 apr 1998Inadmissible

Sintesi

The Ticino Tax Chamber held that a tax appeal filed in German did not meet the formal language requirement for proceedings before Ticino authorities. The appellant was granted a 15-day grace period to submit an Italian translation, with a warning of inadmissibility, but failed to comply. The appeal was therefore declared inadmissible. Procedural costs of CHF 150 were imposed on the appellant. The decision is final.

Regest

Art. 231 LT; language of proceedings before Ticino authorities; formal admissibility of filings. A submission to a Ticino authority must be made in Italian. A filing in another language is formally defective and may be cured only if the authority grants a grace period for an Italian translation. If the translation is not produced within the prescribed time, the appeal is inadmissible. The language requirement is treated as essential and non-waivable in dealings with cantonal authorities (consid. 1).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1998.41

Data decisione, Autorità: 14.04.1998, CDT

Incarto n. 80.98.00041

Lugano 14 aprile 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

Il segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 8 marzo 1998

in materia di: IC 1996

presentato da:

__________ __________ c/o __________. __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che il rappresentante della contribuente ha presentato l’8 marzo 1998 all’Ufficio tassazione persone giuridiche, Bellinzona, e da questi trasmessoci per competenza, un ricorso in materia di IC 1996 redatto in lingua tedesca;

  • che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);

  • che, in tal caso, in applicazione dell’art. __________ cpv. 3 LT-1994, al ricorrente, risp. al suo rappresentante, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso - un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;

  • che al rappresentante della ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 16 marzo 1998 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso, rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;

  • che il rappresentante della ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;

visto per le spese l’art. 231 LT;

decreta

  1. Il ricorso è irricevibile

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--

per un totale di fr. 150.--

sono a carico della parte ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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