Locative value reduced after partial tax appeal

80.1998.316Altro tribunale21 lug 1999Partially Granted

Sintesi

The taxpayer challenged two reclamation decisions confirming a locative value of CHF 180,000 for his residence in the 1993/94 and 1995/96 tax periods. After a hearing and settlement discussions, the parties agreed on a reduced average annual locative value of CHF 90,000. The court saw no reason to depart from this solution, given the circumstances affecting the property and its reduced income value. The appeal was therefore partially upheld, the reclamation decisions were amended accordingly, and the file was remitted to the tax office for new calculations. No court costs or party compensation were awarded.

Regest

Art. 144 LIFD; Art. 231 LT 1994; reduction of locative value in tax assessment proceedings by agreement of the parties. Where the factual circumstances of a property materially diminish its income value, the appellate tax court may adopt the parties’ agreed valuation if it is supported by the record and does not appear arbitrary (consid. 1). A partial admission may consist in reforming the challenged assessment and remitting the file for recalculation, while waiving court costs and party compensation where the result is reached through consensual adjustment (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1998.316

Data decisione, Autorità: 21.07.1999, CDT

Incarto n. 80.98.00316

Lugano 21 luglio 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 22 dicembre 1998

in materia di: IC 93/94 e 95/96

presentato da:


__________, __________ __________,

rappr. da: Studio legale __________, __________, __________ & __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che nelle notifiche di tassazione IC/IFD 1993-94 e 1995-96, entrambe del 14 ottobre 1996, l' Ufficio di tassazione esponeva al contribuente un valore locativo della propria abitazione di fr. 180'000.-;

  • che tale valutazione veniva confermata in sede di reclamo per entrambi i periodi con due distinte decisioni del 30 novembre 1998,

  • che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede la riduzione del valore locativo a fr. 60'000.- di media annua per ciascuno dei due periodi fiscali in discussione;

  • che per contro la Divisione cantonale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso;

  • che in occasione dell'udienza del 16 giugno 1999, presenti il patrocinatore del ricorrente, il rappresentante dell' Ufficio di tassazione, un rappresentante della Divisione cantonale delle contribuzioni e uno del Servizio giuridico di detta Divisione, si è convenuto di tenere in sospeso l'esame del ricorso, poiché tra le parti erano state intavolate trattative in vista di una più attenta valutazione del valore locativo in considerazione degli elementi emersi nel corso della presente procedura;

  • che con lettera del 22 giugno 1999 il patrocinatore del ricorrente ha confermato di accedere alla proposta ventilata dalla Divisione cantonale delle contribuzioni in occasione dell'udienza, di fissare il valore locativo in fr. 90'000.- di media annua;

  • che a sua volta la Divisione cantonale delle contribuzioni, così richiesta dal giudice, ha confermato di attenersi a tale proposta, già affacciata interlocutoriamente durante l'udienza;

  • che questa Camera non ha ragioni per scostarsi dalla soluzione raggiunta dalla parti in considerazione di quanto discusso all'udienza, in particolare dei diversi problemi (rischi di cadute di sassi, ecc.) che gravano sulla proprietà del ricorrente, diminuendone considerevolmente il valore di reddito;

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 30 novembre 1998 sono riformate nel senso che il valore locativo viene ridotto a fr. 90'000.- di media annua.

§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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