Deduction of brokerage commission in real estate gains tax

80.1998.314Altro tribunale13 ago 1999Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The spouses appealed against a real estate gains tax assessment in which a brokerage commission of CHF 26,200 had been refused as a deductible investment cost. After an objection was dismissed, the matter reached the Cantonal Tax Chamber. At a hearing on 25 February 1999, the parties settled the dispute and agreed that the commission would be deducted. The court therefore allowed the appeal, amended the objection decision accordingly, and confirmed that no justice fee or court costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 231 LT; deduction of brokerage commission in real estate gains tax after settlement. Where, in the appeal proceedings, the parties reach a settlement recognizing the deductibility of a brokerage commission paid in connection with the alienation of immovable property, the court may dispose of the appeal accordingly and amend the objection decision to admit the deduction. In such a situation, the merits are resolved in conformity with the agreement, and no court fees need be levied, if the operative part so provides (consid. 4-6).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1998.314

Data decisione, Autorità: 13.08.1999, CDT

Incarto n. 80.98.00314

Lugano 13 agosto 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 21 dicembre 1998

in materia di: imposta sugli utili immobiliari

presentato da:


e __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Con contratto di compravendita iscritto a registro fondiario il 21 novembre 1996, i coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________ __________, alienavano a __________ __________ __________ la PPP n __________ del comune di __________.

Nella dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, inoltrata in data 31 agosto 1997, gli alienanti facevano valere, fra gli altri costi di investimento, una provvigione di fr. 26’200, versata alla __________ __________ di __________ __________ quale onorario per la mediazione.

Notificando loro la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 27 luglio 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ Città non ammetteva in deduzione la suddetta provvigione e commisurava l’utile imponibile in fr. 116’857 e l’imposta in fr. 51’417.10.

  1. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 26 agosto 1998, con il quale ribadivano di aver pagato la provvigione fatta valere e spiegavano che la pretesa mediatrice era disposta a pagare l’imposta per il corrispondente utile.

Con decisione del 26 novembre 1998, l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con la seguente motivazione:

«Dopo attento riesame della fattispecie, alla luce dei nuovi accertamenti viene riconfermata in questa sede la non deducibilità della provvigione di fr. 26’200.– versata alla __________ __________ di __________ __________, in quanto pur essendoci indipendenza formale tra la società mediatrice e il contribuente signor __________, diversi elementi fanno supporre una identità di interessi (società vicina o di cui il contribuente è azionista)».

  1. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________ postulano nuovamente la deduzione di fr. 26’200 a titolo di provvigione pagata alla __________ __________ di __________ __________. Rilevano che, già prima della tassazione, avevano concordato con l’autorità fiscale la deduzione dell’importo in questione e contestano che vi siano stati dei “nuovi accertamenti” dai quali sarebbe risultata la pretesa identità di interessi con la società mediatrice.

Nelle sue osservazioni del 29 dicembre 1998, l'Ufficio di tassazione spiega di essere stato d’accordo di ammettere la detrazione invocata, nel quadro di un accordo in virtù del quale il corrispondente utile sarebbe stato imposto alla società stessa. Tale accordo non sarebbe però mai stato sottoscritto dai ricorrenti, mentre si sarebbero manifestati dei dubbi circa l’indipendenza della società da questi ultimi, con particolare riferimento alla circostanza che le comunicazioni con la società sarebbero sempre passate attraverso l’avvocato dei ricorrenti.

  1. Nel corso di un’udienza, tenutasi il 25 febbraio 1999 dinanzi alla Camera di diritto tributario, è stato raggiunto fra le parti un accordo, secondo cui l’Ufficio imposte alla fonte viene invitato ad emettere la tassazione dell’imposta, intestandola alla __________ __________ __________., in quanto debitrice dell’imposta, e a notificarla allo studio dell’avv. __________ __________, che provvederà a fungere da tramite per il pagamento. Sempre in base al suddetto accordo, l’esame del ricorso è stato sospeso fino alla conclusione della procedura di tassazione.

  2. Con decisione del 1° marzo 1999, l’Ufficio imposte alla fonte ha notificato alla __________ __________ __________., presso l’avv. __________. __________, la tassazione dell’imposta alla fonte, per complessivi fr. 9’039, pari al 34.5% dell’onorario ricevuto.

Questa Camera ha poi accolto parzialmente un ricorso della società in questione, con sentenza del 10 giugno 1999. Ha così annullato la decisione dell’Ufficio imposte alla fonte ed ha rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) per il calcolo dell’imposta dovuta dalla ricorrente, deducendo dall’onorario lordo le imposte federali, cantonali e comunali, conformemente agli art. 59 LIFD e 68 LT.

  1. In base all’accordo sottoscritto fra le parti il 25 febbraio 1999, il ricorso dei signori __________ può pertanto essere accolto nel senso che dall’utile immobiliare viene dedotta la provvigione pagata.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 novembre 1998 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione della provvigione di fr. 26’200.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

real estate gains taxbrokerage commissiondeductibilitytax appealsettlementtax assessmentcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the brokerage commission of CHF 26,200 could be deducted from the real estate gain.

Decisione estratta

Yes. In light of the parties' agreement of 25 February 1999, the commission paid to the intermediary had to be deducted from the taxable real estate gain.

Motivazione estratta

The appeal was decided according to the settlement reached during the hearing, under which the tax office would proceed consistently with recognizing the commission as deductible.

Questione giuridica chiave

How the objection decision of 26 November 1998 should be disposed of.

Decisione estratta

The objection decision was revised so that the deduction was admitted.

Motivazione estratta

Once the settlement was reached and the related source-tax procedure had progressed, there was no remaining obstacle to allowing the claimed deduction.

Questione giuridica chiave

Whether court fees and justice fee were to be charged.

Decisione estratta

No. Neither court fees nor justice fee were levied.

Motivazione estratta

The court ordered no allocation of justice fees or expenses in the operative part.

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