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Numero d'incarto:
80.1998.314
Data decisione, Autorità:
13.08.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00314
Lugano
13 agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 21 dicembre 1998
in
materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato
da:
e __________ __________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con contratto di
compravendita iscritto a registro fondiario il 21 novembre 1996, i coniugi
__________ e __________ __________, domiciliati a __________ __________,
alienavano a __________ __________ __________ la PPP n __________ del comune di
__________.
Nella dichiarazione per
l’imposta sugli utili immobiliari, inoltrata in data 31 agosto 1997, gli
alienanti facevano valere, fra gli altri costi di investimento, una provvigione
di fr. 26’200, versata alla __________ __________ di __________ __________
quale onorario per la mediazione.
Notificando loro la
tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 27 luglio
1998, l'Ufficio di tassazione di __________ Città non ammetteva in deduzione la
suddetta provvigione e commisurava l’utile imponibile in fr. 116’857 e
l’imposta in fr. 51’417.10.
- I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 26 agosto 1998, con il quale
ribadivano di aver pagato la provvigione fatta valere e spiegavano che la
pretesa mediatrice era disposta a pagare l’imposta per il corrispondente utile.
Con decisione del 26
novembre 1998, l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con la seguente
motivazione:
«Dopo attento riesame della
fattispecie, alla luce dei nuovi accertamenti viene riconfermata in questa sede
la non deducibilità della provvigione di fr. 26’200.– versata alla __________
__________ di __________ __________, in quanto pur essendoci indipendenza
formale tra la società mediatrice e il contribuente signor __________, diversi
elementi fanno supporre una identità di interessi (società vicina o di cui il
contribuente è azionista)».
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________
__________ postulano nuovamente la deduzione di fr. 26’200 a titolo di
provvigione pagata alla __________ __________ di __________ __________.
Rilevano che, già prima della tassazione, avevano concordato con l’autorità
fiscale la deduzione dell’importo in questione e contestano che vi siano stati
dei “nuovi accertamenti” dai quali sarebbe risultata la pretesa identità di
interessi con la società mediatrice.
Nelle sue osservazioni del
29 dicembre 1998, l'Ufficio di tassazione spiega di essere stato d’accordo di
ammettere la detrazione invocata, nel quadro di un accordo in virtù del quale
il corrispondente utile sarebbe stato imposto alla società stessa. Tale accordo
non sarebbe però mai stato sottoscritto dai ricorrenti, mentre si sarebbero
manifestati dei dubbi circa l’indipendenza della società da questi ultimi, con
particolare riferimento alla circostanza che le comunicazioni con la società
sarebbero sempre passate attraverso l’avvocato dei ricorrenti.
-
Nel corso di
un’udienza, tenutasi il 25 febbraio 1999 dinanzi alla Camera di diritto
tributario, è stato raggiunto fra le parti un accordo, secondo cui l’Ufficio
imposte alla fonte viene invitato ad emettere la tassazione dell’imposta,
intestandola alla __________ __________ __________., in quanto debitrice
dell’imposta, e a notificarla allo studio dell’avv. __________ __________, che
provvederà a fungere da tramite per il pagamento. Sempre in base al suddetto
accordo, l’esame del ricorso è stato sospeso fino alla conclusione della
procedura di tassazione.
-
Con decisione del 1°
marzo 1999, l’Ufficio imposte alla fonte ha notificato alla __________
__________ __________., presso l’avv. __________. __________, la tassazione
dell’imposta alla fonte, per complessivi fr. 9’039, pari al 34.5% dell’onorario
ricevuto.
Questa Camera ha poi
accolto parzialmente un ricorso della società in questione, con sentenza del 10
giugno 1999. Ha così annullato la decisione dell’Ufficio imposte alla fonte ed
ha rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG)
per il calcolo dell’imposta dovuta dalla ricorrente, deducendo dall’onorario
lordo le imposte federali, cantonali e comunali, conformemente agli art. 59
LIFD e 68 LT.
- In base all’accordo
sottoscritto fra le parti il 25 febbraio 1999, il ricorso dei signori __________
può pertanto essere accolto nel senso che dall’utile immobiliare viene dedotta
la provvigione pagata.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 26 novembre 1998 è riformata nel senso
che è ammessa la deduzione della provvigione di fr. 26’200.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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