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Numero d'incarto:
80.1998.298
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00298
Lugano
17 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 7 dicembre 1998
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ intraprendeva, in società semplice (consorzio) assieme ai signor
__________ e __________, un'operazione immobiliare che aveva lo scopo di
edificare sul mapp. n. __________ RFD di __________ alcune unità abitative costituite
in PPP e di venderle. Nel corso del 1992 __________ lasciava il consorzio.
Il 16 novembre 1990 i tre
soci vendevano una casa in PPP a __________ __________, cittadino __________,
al prezzo di fr. 625'000.-. Poiché l'acquirente non aveva versato il prezzo
pattuito, __________, suo conoscente, anticipava alla società un acconto di fr.
32'500.- e un ulteriore importo di fr. 63'329,53 a copertura della spese
concernenti la PPP in questione.
Nella tassazione IC/IFD
1993-94 l' Ufficio di tassazione esponeva a __________ __________ la sua quota
parte di utile relativa alla vendita della quota di PPP a __________
__________. Il credito verso quest'ultimo si rivelava poi irrecuperabile e
veniva quindi accantonato a bilancio. La procedura d'incasso del credito si
rivelava vana. L'immobile veniva aggiudicato il 3 settembre 1998 all'incanto al
ricorrente e all'altro socio del consorzio, __________, al prezzo di fr.
50'000.- più spese.
Gli esercizi 1993 e 1994
del consorzio chiudevano in perdita: quello del 1993 con una perdita di fr.
477'922.17, quello successivo con una di fr. 360'614.05.
Nella tassazione IC/IFD
1995-96 l'UT di __________ ammetteva una perdita di fr. 15'109.- per l'IC e di fr.
14'390.- per l'IFD, negando tuttavia la deduzione dell'accantonamento da parte
del consorzio di fr. 200'000.- in relazione alla vendita dell'immobile in PPP a
__________ (cfr. notifica di tassazione del 9 febbraio 1998).
In sede di reclamo l'UT
elevava la perdite ammesse in deduzione a fr. 33'359.- per l'IC e a fr.
32'640.- per l'IFD, specificando altresì che il nuovo valore determinante
dell'immobile avrebbe corrisposto al valore d'aggiudicazione più l'importo del
credito vantato verso il debitore (cfr. decisione su reclamo del 9 novembre
1998).
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la deduzione
dell'accantonamento sulla vendita a __________, precisando che l'ammontare
esatto della perdita non è ancora noto, dichiarandosi nondimeno disposto,
qualora la perdita risultasse inferiore, a consentire di tassare l'eventuale differenza
non solo per l'IFD quale reddito da commercio professionale d'immobili ma anche
per l'IC, malgrado la modifica legislativa entrata in vigore nel 1995 in
materia di commercio professionale d'immobili, nel periodo di computo di competenza.
Chiede inoltre la deduzione dell'importo di fr. 63'329,53 per le spese
ricorrenti del signor __________, di cui si è fatto personalmente carico.
La Divisione cantonale
delle contribuzioni con osservazioni del 12 marzo 1999, vista anche la presa di
posizione del 22 dicembre 1998 dell'UT, propone di accogliere parzialmente il
ricorso in merito alla richiesta di accantonamento e di respingerlo invece
nella misura in cui chiede la deduzione delle spese ricorrenti del signor
__________, che si è personalmente accollato, in quanto da considerare fiscalmente
perdita in capitale privata.
Quanto all'accantonamento,
delle diverse possibilità di calcolo affacciate dalla Divisione cantonale delle
contribuzioni nelle osservazioni, sarà detto in seguito, per quanto necessario.
- All'udienza del 29
aprile 1999, dopo aver constatato come l'immobile venduto a Teohari per fr.
620'000.- sia stato riacquistato dal consorzio per fr. 470'000.-, si è convenuto
di ammettere una perdita complessiva di fr. 150'000.-, da dedurre nella partita
fiscale del ricorrente in ragione di fr. 37'500.- di media annua.
Le parti hanno aderito
seduta stante al suddetto accordo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 novembre 1998 è riformata a'sensi
del considerando 3 e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di
tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Non si assegnano
ripetibili
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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