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80.1998.256 ΓÇó Tax appeal allowed; taxable income reduced to CHF 20,000
80.1998.256Altro tribunale4 gen 1999Modified
The taxpayers appealed the 17 August 1998 objection decision on IC/IFD 1997/98, arguing that their financial situation warranted a lower assessment. After a tax review, the CDT accepted the appeal on the basis of a joint report by the tax authority and the inspector, noting the cessation of the business activity and the taxpayers' move out of canton. The challenged decision was reformed, reducing the taxable/business income to CHF 20,000. No court costs were imposed.
Art. 26c cpv. 2 LOG; tax appeal decided by a single judge where no matter of principle or notable importance is involved. Where a joint review confirms hardship and material post-assessment changes, the appeal may be upheld and the assessment reformed accordingly. In such a case, the court may omit justice fees and costs under the applicable cantonal and federal tax-cost provisions (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.256
Data decisione, Autorità: 04.01.1999, CDT
Incarto n. 80.98.00256
Lugano 4 gennaio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 10 settembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
che, nella decisione su reclamo del 17 agosto 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito del lavoro dei coniugi __________ e __________ __________ in fr. 18’000 in media annua ed il reddito aziendale in fr. 36’000;
che, con ricorso del 15 settembre 1998, inviato all’autorità di tassazione e da questa trasmesso alla Camera di diritto tributario per ragioni di competenza, i contribuenti contestano le tassazioni IC/IFD 1997/98, lamentando le difficoltà economiche incontrate nel periodo di computo;
che la Camera ha allora trasmesso gli atti al proprio ispettore, perché intraprendesse una verifica fiscale;
che, in data 16 dicembre, l’autorità di tassazione e l’ispettore della CDT hanno inviato alla Camera un rapporto congiunto, nel quale propongono di ridurre il reddito imponibile a fr. 20’000, vista la situazione dei contribuenti e constatata la sopravvenuta cessazione della loro attività aziendale ed il trasferimento fuori Cantone;
che il ricorso può pertanto essere accolto in questo senso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 agosto 1998 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto a fr. 20’000, così come il reddito imponibile.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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