Tax appeal partly granted; other-source income reduced

80.1998.255Altro tribunale15 mar 1999Partially Granted

Sintesi

A taxpayer appealed an income tax assessment for 1995/96 in which the tax office had imputed other-source income because of a discrepancy between declared income and expenses. After the objection stage reduced the amount to CHF 50,000, the court reviewed new bank documents and the value of a painting contributed to incorporate a company. The parties agreed to reduce the imputed income to CHF 25,000, and the court followed that agreement. The appeal was therefore partly upheld. Procedural costs of CHF 380 were split, with CHF 190 charged to the appellant.

Regest

Art. 26c cpv. 2 LOG; art. 231 LT; art. 144 LIFD: a single judge may decide a tax appeal that raises no question of principle and is not of notable importance. In assessing an imputed other-source income, the court may take account of subsequently produced evidence only insofar as it relates to the relevant computation period; evidence referring to a later period is immaterial. Where the parties agree on a revised assessment amount and the court finds it supported by the file, the objection decision may be amended accordingly. Costs are allocated according to the statutory cost rules.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1998.255

Data decisione, Autorità: 15.03.1999, CDT

Incarto n. 80.98.00255

Lugano 15 marzo 1999

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 1998

in materia di: IC/IFD 95/96

presentato da:


__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, notificando a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 16 aprile 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ aggiungeva al reddito del lavoro di fr. 48’936 in media annua un reddito d’altra fonte di fr. 80’000, giustificato dalla sproporzione fra le entrate dichiarate e le spese sostenute nel periodo di computo;

  • che, in seguito a reclamo del contribuente, con decisione del 14 settembre 1998 il reddito d’altra fonte veniva ridotto a fr. 50’000 in media annua;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula lo stralcio del reddito d’altra fonte, adducendo in particolare che nel periodo di computo egli ha incrementato i debiti privati e contestando il valore di fr. 80’000 attribuito ad un quadro da lui apportato per sottoscrivere il capitale di una società;

  • che, alla luce della nuova documentazione bancaria prodotta dal ricorrente, in relazione ad un conto corrente precedentemente ignoto all’autorità fiscale, il presidente della Camera di diritto tributario ha incaricato l’ispettorato fiscale della Divisione delle contribuzioni di verificare nuovamente il calcolo del dispendio in contraddittorio con il contribuente;

  • che, in data 4 marzo 1999, l’ispettore fiscale ha trasmesso alla Camera di diritto tributario un verbale, nel quale, preso atto in particolar modo dell’avvenuta verifica dell’effettivo valore del quadro utilizzato quale apporto per la costituzione della Edizioni __________ __________ (fr. 10’000 e non fr. 80’000, come ritenuto dall’autorità fiscale, al momento della tassazione), le parti hanno convenuto di ridurre il reddito d’altra fonte in fr. 25’000 in media annua;

  • che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • che, alla luce dell’accertamento relativo al valore del quadro apportato alla costituenda Edizioni __________ __________ e considerata altresì l’irrilevanza della documentazione bancaria relativa al conto corrente intestato al contribuente, per il fatto che essa si riferisce ad un momento successivo al periodo di computo, appare senz’altro giustificata una riduzione del reddito d’altra fonte da fr. 50’000 a fr. 25’000, come concordato fra le parti;

  • che il ricorso può pertanto essere parzialmente accolto, conformemente alla proposta delle parti;

  • che la tassa di giustizia e le spese processuali sono ripartite fra le parti, come previsto dalla legge (art. 231 cpv. 1 LT).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 settembre 1998 è riformata nel senso che il reddito d’altra fonte è ridotto da fr. 50’000 a fr. 25’000.

  1. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 190.–).

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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