AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.223
Data decisione, Autorità:
15.10.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00223
Lugano
15 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi,
statuendo
sul ricorso del 9 settembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98 il contribuente, di professione impiegato di banca, ha
chiesto la deduzione per spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro e
ritorno nella misura di fr. 7'728.- e quella per "altre spese
professionali" in ragione di fr. 990.- di media annua;
-
che l'UT ha accolto la
richiesta di deduzione delle spese di trasporto nella limitata misura di fr.
2'000.- di media annua in base al costo derivante dall'uso del mezzo pubblico e
quella per le "altre spese professionali" nella misura forfetaria di
fr. 2'000.- (cfr. decisone su reclamo del 31 agosto 1998);
-
che con il presente,
tempestivo ricorso il ricorrente chiede l'aumento della deduzione per spese di
trasporto a fr. 5'250.- e quella per "altre spese professionali" a
fr. 2'990.-;
-
che conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che in sede di udienza il
giudice, sentite le spiegazioni del ricorrente in merito alla spese di
trasporto e a quelle di perfezionamento, ha proposto alle parti di stabilire la
deduzione per spese di trasporto in fr. 3'160.- di media annua e quella per "altre
spese di professionali" in fr. 2'400.-;
-
che le parti hanno aderito
seduta stante alla proposta del giudice.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 31 agosto 1998 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di trasporto viene stabilita in fr. 3'160.- e quelle
per "altre spese professionali" in fr. 2'400.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
Per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster