Tax appeal partly granted on locative value and business income

80.1998.187Altro tribunale17 set 1998Partially Granted

Sintesi

The taxpayers appealed the 1997-98 IC/IFD assessment, challenging the increases to the locative value of the primary and secondary residences and the accessory business income from painting. The court applied the cantonal valuation rule for the primary home, accepted the tax office's concession for the secondary rustic, and reduced the accessory business income because the taxpayer had proven only limited sales income and no substantiated expense records. The appeal was therefore partially upheld and the file sent back to the tax office for new calculations. No court fees or costs were imposed.

Regest

Art. 144 LIFD; art. 231 LT 1994; assessment of locative value and accessory self-employment income: where the applicable valuation circular fixes the locative value as a percentage of the tax-assessed value, the authority and court must apply that parameter. A reduction may be granted where the tax authority concedes the point or the specific property situation so requires. For accessory business income, asserted expenses must be substantiated; absent vouchers and an income-expenditure account, only a reasonable estimated deduction may be made on the basis of the proven receipts and the file, pursuant to considerations of judicial economy (consid. 3-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1998.187

Data decisione, Autorità: 17.09.1998, CDT

Incarto n. 80.98.00187

Lugano 17 settembre 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Raffaello Balerna in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, astenutosi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 3 agosto 1998

in materia di: IC/IFD 97/98

presentato da:


e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. L' Ufficio di tassazione, nella tassazione IC/IFD 1997-98 dei coniugi __________, ha rivalutato il reddito aziendale (guadagno accessorio) da fr. 1'007.- di media annua a fr. 2'000.-, il valore locativo dell'abitazione primaria da fr. 9'060.- a fr. 9'100.- e quello dell'abitazione secondaria da fr. 1'080.- a fr. 2'000.-. A loro volta le deduzioni dal reddito della sostanza sono state portate da fr. 2'265.- a fr. 2'275.- per l'abitazione primaria e da fr. 270.- a fr. 500.- per quella secondaria (cfr. decisione su reclamo del 13 luglio 1998).

  2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ e __________ __________ contestano le rivalutazione del reddito aziendale e del valore locativo apportate dall' Ufficio di tassazione.

L' Ufficio di tassazione con una breve nota sul foglio di trasmissione dell'incarto aderisce alla richiesta di ridurre il valore locativo dell'abitazione secondaria a fr. 1'080.-, rileva che il valore locativo dell'abitazione primaria corrisponde a quello tassato nel precedente periodo e si rimette al giudizio della Camera sulla rivalutazione del reddito aziendale.

  1. Valore locativo

3.1. Abitazione primaria

Il valore locativo dell'abitazione primaria deve essere stabilito secondo i parametri fissati dalla relativa Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni nel 7.25% del valore di stima dell'abitazione (fr. 125'000.-). Esso corrisponde pertanto a fr. 9'062.50 e la relativa deduzione a fr. 2'266.-.

In tale senso vanno rettificati il valore locativo di fr. 9'100.- stabilito dall'UT e la relativa deduzione di fr. 2'275.-.

3.2. Abitazione secondaria

Come si è visto l' Ufficio di tassazione aderisce al ricorso, dando atto ai ricorrenti della particolare situazione del rustico.

Il valore locativo deve così essere ridotto da fr. 2'000.- a fr. 1'080.- e la relativa deduzione da fr. 500.- a fr. 270.-.

  1. Reddito aziendale accessorio

__________ __________ ha dichiarato un reddito aziendale di fr. 1’007.- di media annua, che l'UT ha rivalutato a fr. 2'000.-. In assenza di ogni e qualsiasi dato nell'incarto, il giudice ha chiesto al contribuente di fornire maggiori spiegazioni sulla natura del reddito di fr. 2'014.- dichiarato nel 1996.

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente è emerso che egli ha ricevuto nel 1996 dalla __________ __________ di __________ un versamento, al netto delle spese espositive e del vernissage e della percentuale del gallerista, di fr. 3'500.-. Da questo introito, l'unico che il contribuente avrebbe conseguito nel 1996 dalla sua attività pittorica, ha dedotto le spese per l'acquisto del materiale e i colori, le spese di viaggio e rappresentanza, senza per altro fornire il benché minimo giustificativo.

Certo, per svolgere la propria attività il contribuente ha senz'altro avuto delle spese di materiale e altre, ma in assenza di giustificativi è impossibile quantificarle e soprattutto stabilire se siano connesse con l'esercizio dell'attività pittorica. Né il ricorrente produce un conteggio delle entrate e delle uscite, che permetta in qualche modo di meglio chiarire la natura delle asserite spese di viaggio e rappresentanza, ma anche di valutare se vi siano state altre entrate, in particolare vendite di quadri, oltre a quelli venduti per il tramite della __________ __________ di __________.

In simili condizioni, per mere considerazioni di economia di giudizio, il giudice ritiene di poter dedurre dai redditi conseguiti con le vendite effettuate grazie alla __________ __________, pari a fr. 1'750.- di media annua, un importo annuo medio di fr. 250.- di spese e di determinare quindi il reddito aziendale accessorio in fr. 1'500.- di media annua.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dei ricorrenti è riformata a'sensi dei considerandi.

§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente a quanto stabilito ai considerandi 3 e 4 del presente giudizio.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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