Taxation may rely on new official property valuation despite pending appeal

80.1998.139Altro tribunale24 lug 1998Dismissed

Sintesi

The taxpayer appealed a tax assessment for 1997/98 after the tax office applied a new official valuation for her Ticino property. She argued that she had already appealed the valuation before the expropriation court. The court held that the valuation appeal has no suspensive effect under the valuation law and that valuation and taxation are separate procedures. The tax office therefore lawfully used the new valuation in force from 1 January 1997. The appeal was dismissed and costs of CHF 180 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 cpv. 1 LT; art. 37 cpv. 4 Lst; relationship between official property valuation and tax assessment: non-suspensive appeal against valuation does not prevent immediate tax use of the new value. The valuation procedure is independent from the taxation procedure; the tax authority must assess according to the valuation in force, even if that valuation is challenged before the expropriation court. If the valuation appeal is later upheld, the tax assessment is to be adjusted accordingly (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1998.139

Data decisione, Autorità: 24.07.1998, CDT

Incarto n. 80.98.00139

Lugano 24 luglio 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 22 giugno 1998

in materia di: IC 97/98

presentato da:


__________ -__________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che __________ __________ -__________, domiciliata a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, in quanto proprietaria di sostanza immobiliare situata a __________ __________ e da lei acquistata per successione dopo la morte del marito il 21 aprile 1998;

  • che, con decisione dell’11 agosto 1997, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava alla contribuente ed al marito la tassazione IC 1997/98, nella quale commisurava la sostanza imponibile in fr. 122’080.–, pari al valore di stima dell’immobile di __________ __________, e il relativo reddito in fr. 6’200.– in media annua, da cui deduceva peraltro fr. 1’900.– di spese e oneri assicurativi;

  • che, in seguito a reclamo dei contribuenti, l’autorità di tassazione elevava la stima della sostanza immobiliare a fr. 301’344.– ed il relativo valore locativo a fr. 10’500.–, spiegando nell’allegata motivazione di avere applicato il nuovo valore di stima entrato in vigore il 1° gennaio 1997;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la signora __________ __________ contesta l’applicazione della nuova stima ufficiale della sostanza immobiliare, adducendo di avere interposto ricorso al Tribunale di espropriazione il 27 novembre 1997;

  • che, per l’art. 42 cpv. 1 LT, gli immobili non agricoli e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale;

  • che, come già constatato in precedenza, vigente la legge sulla stima del 25 novembre 1936, dalla sistematica della normativa cantonale si può dedurre che la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione (cfr. sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 1990, in RDAT 1990 p. 169);

  • che, secondo l’art. 37 cpv. 4 della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst), il ricorso al Tribunale di espropriazione non ha effetto sospensivo;

  • che, pertanto, l'Ufficio di tassazione ha legittimamente applicato il valore di stima entrato in vigore il 1° gennaio 1997, nonostante il ricorso interposto dalla proprietaria contro la nuova stima;

  • che ciò comporta la naturale conseguenza che l’autorità fiscale provvederà a modificare la tassazione, nel momento in cui il Tribunale di espropriazione dovesse accogliere il gravame.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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