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80.1998.134 ΓÇó Tax authority may worsen transport deduction on objection
80.1998.134Altro tribunale24 lug 1998Dismissed
Two taxpayers appealed a cantonal tax objection decision concerning IC/IFD 1993-94. The tax authority had reduced the transport deduction after also granting a double-household lunch deduction for part of the period. The court held that objection review allows the authority to revise the assessment to the taxpayer's detriment and that the lunch deduction and the related noon-return transport deduction are mutually exclusive. As no company canteen or employer contribution was shown, the authority's calculation was upheld. The appeal was dismissed and the taxpayers were charged CHF 280 in costs.
Art. 207 cpv. 1, 208 cpv. 1 e 317 cpv. 1 LT 1994; art. 134 cpv. 1-2 LIFD: in sede di reclamo l'autorità di tassazione dispone degli stessi poteri che in sede di tassazione e può modificare la tassazione anche in peius, senza possibilità per il contribuente di ritirare il reclamo. Le deduzioni per pasto fuori casa e per spese di trasporto relative al rientro a mezzogiorno sono alternative e non cumulabili. Se la deduzione per doppia economia domestica concerne solo parte del periodo fiscale, la corrispondente riduzione della deduzione per trasporto va effettuata in modo coerente (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1998.134
Data decisione, Autorità: 24.07.1998, CDT
Incarto n. 80.98.00134
Lugano 24 luglio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 giugno 1998
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
a. spese di trasposto
(fr. 3'300.- per ciascuno dei coniugi) fr. 6'600.-
b. doppia economia domestica fr. 2'400.-
che nella notifica di tassazione dell'11 settembre 1995 l'UT concedeva loro la deduzione per spese di trasporto di ragione di fr. 6'600.- e quella per doppia economia domestica limitatamente a fr. 1'200.-;
che con tempestivo reclamo del 10 ottobre 1995 i coniugi __________ chiedevano tra l'altro il riconoscimento di un'ulteriore deduzione per doppia economia domestica in ragione di fr. 1'200.-, argomentando che l'attività svolta dal marito era mutata in seguito alla recessione e alla ristrutturazione della ditta e consisteva nella sorveglianza di cantiere;
che con decisione su reclamo del 18 maggio 1998 l'UT accoglieva la richiesta di concedere ad __________ la deduzione per doppia economia domestica per parte del biennio e, meglio, nella misura chiesta di fr. 1'200.-, ma riduceva la deduzione per spese di trasporto a fr. 1'452.-, considerando che per un anno il contribuente, per il fatto stesso d'aver chiesto la deduzione per pasti fuori casa, avrebbe percorso soltanto la tratta dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa una volta al giorno;
che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano la suddetta decisione su reclamo, chiedendo la rettifica delle spese di trasporto ammessa in sede di notifica di tassazione;
che secondo l'art. 207 cpv. 1 LT 1994 l'autorità di tassazione nell'esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione; essa può quindi modificare la tassazione anche a svantaggio del contribuente (art. 208 cpv. 1 LT 1994), senza che a quest'ultimo sia data facoltà di ritirare il reclamo (art. 207 cpv. 2 LT 1994);
che tale normativa è applicabile alla presente fattispecie in virtù dell'art. 317 cpv. 1 LT 1994, la tassazione essendo stata notificata dopo il 1° gennaio 1995;
che comunque anche il vecchio diritto prevedeva una regolamentazione del tutto analoga (art. 177 cpv. 1 e 4 LT 1976);
che anche la LIFD, in vigore dal 1° gennaio 1995, prevede in materia di reclamo norme identiche a quella della nuova LT (art. 134 cpv. 1 e 2 LIFD), come d'altronde le prevedeva già l'abrogato DIFD (art. 102 cpv. 1 e art. 104 DIFD);
che quindi l'UT di __________ era senz'altro legittimato a riesaminare in sede di reclamo la deduzione per spese di trasporto, a maggior ragione se si considera che la deduzione per doppia economia domestica del pasto di mezzogiorno assunto fuori casa e quella per spese di trasporto relativa al rientro per il pranzo sono correlate nel senso che possono essere concesse, come è evidente, alternativamente ma non cumulativamente;
che l'UT avendo accolto la richiesta di __________ __________ di concedergli la deduzione per doppia economia domestica, non poteva non valutarne le ripercussioni sulle spese di trasporto relative al rientro per il pranzo;
che nel periodo fiscale 1993-94 la deduzione per doppia economia domestica per il pranzo di mezzogiorno era sia per l'IC sia per l'IFD di fr. 2'400.-, risp. di fr. 1'200.- se il pasto è preso in una mensa del datore di lavoro o se questi versa un contributo per ridurne il prezzo (cfr. Decreto esecutivo del 10 novembre 1992);
che nel caso concreto __________ __________ ha chiesto la deduzione per doppia economia domestica in relazione al pranzo limitatamente a fr. 1'200.-;
che dagli atti non risulta che egli abbia beneficiato di un contributo del datore di lavoro per il pranzo o di una mensa aziendale (cfr. certificato di salario del 10 marzo 1993 della __________ SA);
che si deve quindi convenire con l'UT che la deduzione per doppia economia domestica si riferisca a soli sei mesi sull'arco di un anno o di un anno sull'arco del periodo di computo biennale;
che in simili condizioni il calcolo effettuato dell'UT e chiaramente esposto nella motivazione della decisione su reclamo va confermato;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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