Tax appeal dismissed after intercantonal allocation review

80.1998.116Altro tribunale24 lug 1998Dismissed

Sintesi

The Ticino Tax Chamber dismissed a taxpayer's appeal against the Lugano-Campagna tax office's objection decision for IC 1993/94. The appellant claimed the office had ignored a later Bern intercantonal allocation, but the court held that the challenged decision had expressly relied on that Bernese allocation and on the salary certificates filed by the taxpayer. Finding no reason to depart from the tax office's calculation, the court dismissed the appeal and charged the appellant with CHF 380 in costs.

Regest

Art. 231 LT 1994; appellate tax review and costs; when the objection decision expressly takes account of the intercantonal allocation subsequently issued by the other canton and the taxpayer's salary certificates concord with the taxable income used, there is no basis to depart from the assessment. A mere allegation that the foreign-canton allocation was overlooked is insufficient if the file shows that it was incorporated into the contested decision. Where the appeal is manifestly unfounded, the procedural costs are wholly borne by the appellant (consid. in diritto).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1998.116

Data decisione, Autorità: 24.07.1998, CDT

Incarto n. 80.98.00116

Lugano 24 luglio 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 11 maggio 1998

in materia di: IC 93/94

presentato da:

__________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che con decisione del 20 aprile 1998 l’UT accoglieva il reclamo presentato dalla __________ __________ __________ in rappresentanza del contribuente, precisando nella motivazione di aver tenuto conto delle rettifiche apportate in sede di reclamo dall’autorità fiscale bernese;

  • che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ personalmente contesta la suddetta decisione su reclamo, argomentando sostanzialmente che presumibilmente l’UT di Lugano-Campagna non avrebbe tenuto conto della ripartizione degli elementi imponibili effettuata in un secondo tempo dal Canton Berna e, meglio, il 20 novembre 1996;

  • che l’argomento ricorsuale appare di primo acchito del tutto destituito di fondamento, non appena si ponga mente alla motivazione della decisione su reclamo dell'UT di Lugano-Campagna del 20 aprile 1998, in cui si specifica appunto che il reclamo è stato evaso a favore del contribuente proprio tenendo conto della decisione su reclamo in materia di riparto intercantonale emessa il 20 novembre 1996 dall’autorità fiscale bernese;

  • che raffrontando il riparto bernese con quello ticinese emerge una sola differenza in relazione al reddito da attività indipendente imponibile in Ticino;

  • che il ricorrente ha prodotto i seguenti certificati di salario relativi agli anni di computo 1991-92 (importi netti da deduzioni sociali):

a) dal 1° gennaio al 31 luglio 1991 fr. 29'785.-;

b) dal 1° agosto al 31 dicembre 1991 fr. 23'677.-;

c) 1° gennaio – 31 dicembre 1992 fr. 56'653.-;

  • che egli stesso, nella dichiarazione fiscale IC/IFD 1993-94 ha dichiarato un salario lordo di fr. 55'057.- di media annua, perfettamente corrispondente a quello che emerge dai suddetti certificati di salario;

  • che il suddetto importo, al netto delle deduzioni AVS/AI/IPG/AD/AINP e dei contributi al __________ ° __________ corrisponde al salario di fr. 50'021.- indicato nel riparto allegato alla decisione su reclamo dell’ UT di Lugano-Campagna del 20 aprile 1998;

  • che così stando le cose questa Camera non vede alcun motivo di scostarsi dalla decisione dell’UT che poggia, da un lato, sul riparto (decisione su reclamo) del canton Berna del 20 novembre 1996 e, dall’altro, sui certificati di salario prodotti dal ricorrente;

  • che le spese del presente ricorso, introdotto con leggerezza, vanno integralmente accollate al ricorrente.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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