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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.108
Data decisione, Autorità:
08.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00108
Lugano
8 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice:
Alessandro
Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 19 maggio 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 il contribuente ha dichiarato un reddito
aziendale di fr. 17'500.- di media annua senza il supporto di alcun dato
contabile. L’UT esponeva invece al contribuente un reddito in via valutativa,
che veniva fissato in fr. 42'000.- di media annua (cfr. notifica della
tassazione dell’ 11 agosto 1997) e poi ridotto in sede di reclamo a fr.
38'000.- (cfr. decisone su reclamo del 27 aprile 1998), con la seguente
motivazione:
Il contribuente contesta la
notifica di tassazione osservando che i dati presentati con la relativa
dichiarazione non sono stati presi in considerazione; nel periodo fiscale in
questione (1997/98) il reclamante precisa che é stato inabile al lavoro per
alcuni mesi, beneficiando di una indennità giornaliera di Fr. 65.-, mentre la
figlia, bisognosa di cure, non permette una continuità nella sua attività
poiché la stessa deve essere accompagnata per cure fisioterapiche tre volte per
settimana non potendo in altro modo aiutare la madre della bimba di tre anni.
(…)
Giova ricordare che il
contribuente ha esposto in modo valutativo il reddito conseguito dalla sua
attività quale artigiano e ciò non solo per il periodo in esame, ma già
da diversi bienni. L'UT ha quindi proceduto d'ufficio a definire il reddito
aziendale in base ai dati presentati in suo possesso, raffrontandoli con quanto
dichiarato dal contribuente in sede di dichiarazione e nei periodi di
tassazione precedenti.
Anche in sede di reclamo il
reclamante non presenta i dati a comprovare in modo esatto l'andamento della
sua attività professionale del biennio di computo, gioco forza stabilire ora in
modo preciso il reddito conseguito risulta assai arduo; alla luce delle
argomentazioni contenute nel reclamo si decide di riformare il R.A., in Fr.
38'000.- netti annui, importo equo e prudenziale avuto riguardo dei salari di
categoria, poiché il contribuente, di professione fabbro, é attivo anche nel
campo edile quale artigiano muratore. (…)
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il ricorrente si riconferma nei dati indicati
nella dichairazione d'imposta, confermando che gli stessi corrispondono alla
realtà. Chiede pertanto la riduzione del reddito imponibile.
-
In
occasione dell’udienza del 20 agosto 1998, dopo discussione, su proposta del
giudice si è convenuto di stabilire il reddito aziendale in fr. 33'000.- di media
annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 aprile 1998 è riformata nel senso
che il reddito aziendale è stabilito in fr. 33'000.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente giudizio
è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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