Late appeal against refusal of interim tax assessment

80.1997.56Altro tribunale24 apr 1997Dismissed

Sintesi

The taxpayer appealed a Locarno tax office decision that refused interim taxation after he signed a child-support agreement. The tax office had later rejected his objection as manifestly late. The Tax Chamber held that the objection period was peremptory and that the appeal was filed far outside the 30-day limit, so the challenge was inadmissible. It added that, in any event, the requested interim taxation would fail on the merits because the cited ground is not among the statutory reasons exhaustively listed by law. The appeal was dismissed and costs of CHF 180 were charged to the appellant.

Regest

Art. 206 cpv. 1 LT 1994; art. 132 cpv. 1 LIFD; art. 192 cpv. 1 LT 1994; art. 119 cpv. 1 LIFD; timeliness of tax objections and effect of late filing. The statutory 30-day time limit for an objection against a tax assessment is peremptory. If the objection is filed out of time, the tax authority must declare it inadmissible; the appellate tax court reviews first whether the objection decision on inadmissibility is correct and, if not, remits the matter for a decision on the merits. Interim taxation is admissible only for the exhaustively enumerated statutory grounds; grounds not listed by the legislature cannot justify such a change (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1997.56

Data decisione, Autorità: 24.04.1997, CDT

Incarto n. 80.97.00056

Lugano 24 aprile 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 25 marzo 1997

in materia di: IC/IFD 95/96 tassazione intermedia

presentato da:


__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che il 1° aprile 1994 __________ __________ riconosceva davanti all'Ufficio di stato civile di __________ la paternità di __________ __________;

  • che il 25 aprile 1996, sottoscriveva una convenzione con cui si impegnava a versare mensilmente un contributo alimentare a favore della figlia __________;

  • che detta convenzione veniva approvata il 5 aprile 1996 dalla competente Delegazione tutoria di __________;

  • che il 23 aprile successivo __________ __________ inviava copia della suddetta convenzione all' Ufficio di tassazione di Locarno, chiedendo di essere posto al beneficio della tassazione intermedia;

  • che con decisione del 7 maggio 1996, notificata per lettera raccomandata, l' Ufficio di tassazione di Locarno respingeva la domanda, poiché non configurava nessuno dei motivi tassativamente previsti dalla legge per effettuare una tassazione intermedia;

  • che l'interessato presentava reclamo in data 13 febbraio 1997;

  • che l'UT di Locarno con decisione su reclamo del 6 marzo 1997 respingeva il reclamo in quanto manifestamente tardivo;

  • che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ propone nuovamente l'accoglimento della propria richiesta di tassazione intermedia;

  • che gli articoli 206 cpv. 1 LT 1994 e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD);

  • che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

  • che essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

  • che se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito; caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

  • che nel caso in esame l' Ufficio di tassazione, a giusta ragione, ha dichiarato irricevibile il ricorso, spedito dal contribuente ben oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione per lettera raccomandata della decisione relativa al rifiuto della tassazione intermedia;

  • che, abbondanzialmente il ricorso non potrebbe essere accolto nemmeno nel merito, poiché la legge elenca tassativamente i motivi di tassazione intermedia e non prevede quello invocato dal contribuente (cfr. art. 55 LT e art. 45 LIFD);

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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