Timely tax objection proven by postal receipt

80.1997.27Altro tribunale5 mar 1997Granted

Sintesi

The Tax Chamber of the Cantonal Court of Appeal upheld the taxpayer's complaint. It accepted that the written objection against the 1995-96 tax assessment had been mailed by registered post within the 30-day period, even though the tax office denied receipt. The court held that the taxpayer had met the burden of proving dispatch and that the non-arrival at the competent office was likely due to an administrative mishap not attributable to him. The objection decision of 31 January 1997 was annulled and the file remitted to the tax office for a decision on the merits. No court costs were imposed.

Regest

Art. 206 cpv. 1 LT 1994; art. 132 cpv. 1 LIFD; timely objection and burden of proof for dispatch: the taxpayer bears the burden of proving that the written objection was sent within the statutory time limit. Proof may be furnished by postal receipts and corroborating circumstances; if a registered objection is shown to have been dispatched in due time and non-receipt by the authority is attributable to an intervening mishap outside the taxpayer's sphere, the objection must be treated as timely filed. Art. 8 CC governs the burden of proof. Costs follow the special tax provisions when the appeal is admitted (consid. 1-2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1997.27

Data decisione, Autorità: 05.03.1997, CDT

Incarto n. 80.97.00027

Lugano 5 marzo 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 febbraio 1997

in materia di: IC/IFD 95/96

presentato da:

__________, __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che il 12 agosto 1996 l' Ufficio di tassazione ha notificato a __________ la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96, esponendogli in via valutativa un reddito d'altra fonte di fr. 36'000.-- di media annua;

  • che con successiva decisione del 31 gennaio 1997 l'autorità di tassazione ha respinto il reclamo, che il contribuente affermava d'aver spedito in data 11 settembre, argomentando di non averlo mai ricevuto;

  • che con il presente, tempestivo ricorso __________ chiede l'annullamento della suddetta decisione, producendo la ricevuta postale relativa alla raccomandata spedita l' 11 settembre 1996 all' Ufficio di tassazione;

  • che, secondo gli articoli 206 cpv. 1 LT 1994 e 132 cpv. 1 LIFD, è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa;

  • che l'onere della prova circa l'effettivo invio del reclamo, spetta, in base alla regola generale posta dall' art. 8 CCS (per tutte: DTF 114 III 54, 99 Ib 359; inoltre: CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re G. P.), al contribuente;

  • che con la raccomandata dell' 11 settembre 1996 il contribuente contestava sia la tassazione IC/IFD 1995-96 del 12 agosto 1996 sia la tassazione IC/IFD 1993-94 del 19 agosto successivo;

  • che in sede di ricorso il ricorrente ha prodotto la ricevuta del suo invio, effettuato per lettera raccomandata l' 11 settembre 1996;

  • che il reclamo risulta essere stato spedito in tempo utile dal medesimo ufficio postale, dal quale per altro il ricorrente ha spedito per lettera semplice, in data 13 novembre 1996, anche la fotocopia del reclamo;

  • che, da quanto accertato da questa Camera, la raccomandata in questione è anche effettivamente pervenuta alla Messaggeria del Palazzo di giustizia, che serve anche gli Uffici di tassazione di __________;

  • che verosimilmente per un disguido non imputabile al reclamante il reclamo non è pervenuto all' Ufficio competente;

  • che in simili condizioni il reclamo deve essere considerato tempestivo;

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 31 gennaio 1997 è annullata.

§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per la decisione di merito.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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