Tax appeal inadmissible for language and motivation defects

80.1997.228Altro tribunale10 feb 1998Inadmissible

Sintesi

The taxpayer appealed a disciplinary tax fine, but his French-language filing did not meet Ticino's formal language requirement and was also deficient in motivation and evidence references. The Camera di diritto tributario had warned him and granted 15 days to cure the defects, with an inadmissibility warning. The registered notice was not collected but was deemed served at the end of the postal custody period. As the defects remained uncured, the appeal was declared inadmissible and CHF 120 in court fees and clerk's costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 227 cpv. 2 LT; art. 140 cpv. 2 LIFD; formal requirements for tax appeals in the Ticino language regime. An appeal filed in a language other than the cantonal official language is formally defective, but the authority may not immediately declare it inadmissible; in observance of good faith and to avoid excessive formalism, it must first draw the defect to the appellant's attention and grant a term for translation. The same curative approach applies to deficiencies in the statement of conclusions, facts and evidence. If the defect is not remedied within the granted time, inadmissibility follows. A registered warning letter is deemed notified at the latest on the last day of postal custody when it is not collected.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1997.228

Data decisione, Autorità: 10.02.1998, CDT

Incarto n. 80.97.00228

Lugano 10 febbraio 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 27 dicembre 1997

in materia di: multa disciplinare

presentato da:


__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, con decisione del 9 ottobre 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ infliggeva a __________ __________ una multa disciplinare di fr. 225.–, per non avere inoltrato la dichiarazione fiscale 1997/98;

  • che un reclamo contro la suddetta sanzione veniva respinto dall’autorità fiscale con decisione del 27 novembre 1997;

  • che, con scritto del 27 dicembre 1997, redatto in lingua francese, il contribuente dichiara di interporre ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su reclamo, riservandosi di motivarlo e di documentarlo in un momento successivo;

  • che l’osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

  • che, tuttavia, l'autorità ticinese che riceva un ricorso redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone non può limitarsi a pronunciare l'irricevibilità dello stesso, ma deve segnalare prima tale vizio al ricorrente, attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);

  • che, pertanto, la Camera di diritto tributario ha inviato al contribuente, in data 31 dicembre 1997, una lettera nella quale lo avvertiva del difetto del suo ricorso e gli attribuiva un termine di quindici giorni per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;

  • che, nello stesso scritto, questa Corte ha pure richiamato l’attenzione del ricorrente sull’art. 227 cpv. 2 LT, che richiede l’indicazione, nell’atto di ricorso, delle conclusioni, dei fatti sui quali esse sono fondate e dei mezzi di prova, e che precisa altresì che i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente;

  • che pertanto la Camera ha invitato il ricorrente, nello stesso termine di 15 giorni, a rimediare ai difetti di motivazione e di indicazione dei mezzi di prova, con la comminatoria dell’irricevibilità prevista dall’art. 227 cpv. 2 LT e dall’art. 140 cpv. 2 LIFD;

  • che peraltro il ricorrente non ha ritirato il suddetto invio raccomandato, che è ritornato alla Camera di diritto tributario dopo la scadenza del termine di giacenza;

  • che, quando un invio raccomandato non può essere consegnato, viene infatti depositato nella bucalettere un avviso di ritiro, nel qual caso l'invio si considera però notificato non al momento del deposito dell'avviso nella bucalettere ma soltanto al momento in cui il destinatario lo ritira all'ufficio postale;

  • che, se tuttavia il ritiro non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l'invio è nondimeno considerato come notificato l'ultimo giorno di giacenza (cfr. DTF 100 III 7; CDT n. 32 del 21 gennaio 1983 in re G.; CDT n. 358 del 6 ottobre 1986 in re S.M.);

  • che, sulla base dei descritti presupposti, questa Camera non può fare altro che constatare l’inammissibilità del ricorso, per i difetti formali indicati;

  • che la tassa di giustizia e le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia e le spese di cancelleria, per complessivi fr. 120.–, sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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