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Numero d'incarto:
80.1997.181
Data decisione, Autorità:
07.05.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00181
Lugano
7 maggio 1998
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 7 novembre 1997
in
materia di: IC/IFD 93/94 e 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ è stata attiva nel ramo delle consulenze e della gestione
nell'ambito alberghiero in Italia, in particolare a favore di due alberghi siti
a __________ di __________ e a __________ __________ le suddette notifiche di
tassazione, sostenendo che gli importi da lei incassati negli anni 1993 e 1994,
risp. L.it. 100 milioni e L.it. 120 milioni, sono da considerare importi lordi,
dai quali le sono state trattenute le imposte italiane.
Con
due decisioni, del 13 ottobre 1997 (IC/IFD 1993-94) e del 20 ottobre 1997
(IC/IFD 1995-96), l'UT respingeva i reclami presentati dalla contribuente in
mancanza di una dichiarazione dell'autorità fiscale italiana, che attestasse
che i redditi conseguiti negli anni 1993 e 1994 erano stati imposti in Italia
poiché l'interessata disponeva in quel Paese di una base fissa per l'esercizio
della sua attività.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede il riesame delle
proprie tassazioni da parte di questa Camera sulla base dei dati dichiarati e
dei documenti prodotti.
-
In
occasione dell'udienza del 3 dicembre 1997, la ricorrente si è fatta assistere
dal signor __________, conferendogli procura in tal senso. Dopo aver fornito
ulteriori spiegazioni circa il lavoro svolto in Italia e aver constatato che la
ricorrente, in base a quanto dichiarato dal suo rappresentante, non aveva mai
disposto di uffici propri né aveva impiegato personale proprio in Italia, il
giudice ha proposto di stabilire prudentemente il reddito aziendale imponibile
in Svizzera in fr. 75'000.-- di media annua per tener conto, pur in assenza di
prove, di eventuali costi per il conseguimento del reddito aziendale.
La
proposta non veniva accettata dalla ricorrente, alla quale veniva quindi
chiesto di produrre le prove dei costi aziendali. __________ __________
produceva il 27 febbraio 1998 una distinta delle asserite spese aziendali,
senza il benché minimo supporto probatorio. Invitata a produrre i relativi
documenti entro il 18 marzo, la ricorrente lasciava scadere inutilizzato il
termine.
- 5.1 Secondo
l'art. 14 n. 1 della Convenzione sulla doppia imposizione tra l'Italia e la
Svizzera, del 9 marzo 1976 (in seguito: CDI), i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre
attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga
di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma
limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.
La
nozione di "base fissa" può essere definito con riferimento all'altro
concetto analogo, utilizzato dalla Convenzione, di "stabile
organizzazione" (Ménétrey, Convenzione italo-svizzera sulla doppia
imposizione, in Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, 1985, p. 604;
Höhn, Handbuch des Internationalen Steuerrechts der Schweiz, 1993, p.
173 s.). L'espressione "organizzazione stabile" comprende in
particolare una sede di direzione, una succursale, un ufficio, un'officina, un
laboratorio, un cantiere di costruzione o di montaggio (cfr. art. 5 n. 2 CDI; Höhn,
op. cit., p. 212 ss.). In altre parole, perché si possa ammettere una base
fissa, occorrerà un’installazione che abbia un certo grado di permanenze,
grazie alla quale il contribuente esercita la sua attività. L’esercizio di
un’attività nei locali del cliente o in una stanza d’albergo non è sufficiente,
poiché manca l’elemento della permanenza. Nemmeno l’esistenza di un’abitazione
secondaria è da sola sufficiente per ammettere l’esistenza di una base fissa, a
meno che il contribuente provi a esercitare effettivamente colà la sua attività
(Rivier, Le droit fiscal international, 1983, p. 149).
5.2. Nel
caso in esame, per quanto si è potuto accertare, in particolare in occasione
dell'udienza davanti a questa Camera, deve essere chiaramente escluso che la
ricorrente avesse una base fissa in Italia. Come già si è visto in narrativa,
la ricorrente non ha mai avuto uffici propri né ha dato impiego a personale
proprio in Italia, né ha fornito qualsivoglia indizio che possa far sospettare
l’esistenza di una “base fissa” in Italia nel senso della Convenzione di doppia
imposizione.
Ne
discende, necessariamente, che i redditi da attività indipendente conseguiti
dalla ricorrente nel ramo della consulenza e della gestione in ambito
alberghiero, sono imponibili, in virtù dell'art. 14 n. 1 CDI, esclusivamente in
Svizzera. Tutta la documentazione agli atti conforta d’altronde questa
conclusione, dalle fatture per consulenze emesse dalla ricorrente alla ritenuta
d’acconto effettuata in Italia sugli onorari (cfr. infra, consid. 6.5.).
- 6.1. L'Italia
preleva un'imposta alla fonte sui redditi provenienti da un'attività
indipendente. (Ménétrey, loc. cit.). Le imposte riscosse in uno dei due
Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta
dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla
percezione di dette imposte sia limitato alle disposizioni della Convenzione (art.
29 n. 1 CDI).
6.2. In
Italia i soggetti IRPEG e ILOR, le società di persone e altri soggetti
assimilati secondo l'art. 5 TUIR, escluse le persone fisiche, devono effettuare
una ritenuta d'acconto del 19%, configurabile giuridicamente - sia rilevato
di transenna - quale sostituzione impropria o d'acconto, quando pagano
compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali (Fantozzi,
Diritto tributario, Torino 1994, p. 363, inoltre p. 250).
6.3. Le
istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso,
devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui
il richiedente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste
per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione (art.
29 n. 2 CDI).
La
procedura da seguire è descritta in modo minuzioso nel Promemoria dell'
Amministrazione federale delle contribuzioni (R-I-M agosto 1980). Le domande,
munite del visto dell'Amministrazione fiscale del Cantone di domicilio devono
essere inoltrate all'Intendenza di Finanza della provincia italiana nella quale
il debitore ha il suo domicilio o la sua sede (Ménétrey, op. cit., p.
626).
6.4. La
ricorrente, una volta cresciuta in giudicato la tassazione Svizzera, potrà
quindi chiedere la restituzione della ritenuta d'acconto seguendo la procedura
appositamente stabilita dal Protocollo aggiuntivo della Convenzione italo-svizzera
di doppia imposizione e ripresa dal citato Promemoria dell' Amministrazione
federale delle contribuzioni .
6.5. Giova
comunque rilevare, abbondanzialmente, che tale circostanza e, meglio, la
ritenuta d'acconto operata dai soggetti fiscali italiani, fornisce la riprova
del carattere indipendente (o autonomo, secondo la terminologia italiana)
dell'attività svolta dalla ricorrente negli anni 1993 e 1994 e quindi
dell'assoggettamento in Svizzera dei relativi redditi, in mancanza di una base fissa
in Italia.
- Resta
ora da determinare l'importo del reddito da attività indipendente imponibile in
Svizzera.
7.1. Giurisprudenza
e dottrina tendono a distinguere, all'interno della collaborazione che il
contribuente deve prestare alla propria tassazione esatta e completa, quelli
che sono dei veri e propri obblighi procedurali di collaborazione e quelli che
invece sono dei semplici diritti procedurali (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten
des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, in ASA 49, pp. 513 -
547; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,
Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340,
con riferimenti alla giurisprudenza zurighese; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung
im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 48 ss.; inoltre CDT n.
..__________ del 13 febbraio 1996 in re G.Z.); in questo
quadro, le norme concernenti l'onere di provare circostanze che diminuiscono
l'onere fiscale o ne provocano la cessazione appartengono ai diritti
procedurali del contribuente e non agli obblighi (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten
des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, cit., p. 520, in
particolare p. 533 con riferimento all'elenco dei debiti; inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
op. cit., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340; inoltre CDT n.
..__________ del 13 febbraio 1996 in re G.Z.) Pertanto,
quando la legge impone al contribuente di documentare in determinati modi le
sue allegazioni, egli non può sottrarsi a questo obbligo. L'autorità di
tassazione deve partire dal principio che i fatti addotti dal contribuente, ma
non documentati, non sono presi in considerazione. Prescindere da questa
esigenza significherebbe infatti non già correggere una presunta inesattezza,
ma sostituire l'obbligo posto a carico del contribuente di documentare e
provare determinati fatti con l'apprezzamento dell'autorità (DTF 107 Ib
218 e riferimento; STF del 3 dicembre 1990 in re Bü.; Zweifel, Die
Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, pag. 113;
inoltre StE 1996 B 24.7 n. 1; StR 1991 pag. 321).
7.2. Nel
caso in esame, il giudice, nel tentativo di superare le difficoltà probatorie
in cui era presumibile sarebbe incappata la ricorrente, aveva proposto,
trovando l’accordo dell’autorità fiscale, di ridurre il reddito imponibile a
fr. 75'000.--. Tale accordo non ha trovato l’adesione della ricorrente, la
quale è quindi stata invitata a comprovare le spese sopportate per conseguire
il reddito da attività indipendente.
Malgrado
l’atteggiamento assunto di non accettare la proposta di transazione, che
avrebbe fatto presumere l’esistenza delle prove relative ai costi di
conseguimento del reddito, la ricorrente non è stata in grado di produrre
alcunché, se si eccettua una distinta, frutto di ricostruzione a posteriori:
non la prova di eventuali spese di alloggio (contratto di locazione o altro),
non i giustificativi delle spese di trasferta (pedaggi, carburante, ecc.), non
la prova delle altre spese aziendali, tanto meno la contabilità aziendale o
quanto meno un conteggio delle entrate e uscite corredato di giustificativi.
Nuovamente sollecitata a produrre le necessarie prove, la ricorrente ha
lasciato scadere infruttuoso il termine impartitole dal giudice, senza dar
alcun segno di risposta.
In
simili condizioni questa Camera non può che confermare le due decisioni su
reclamo impugnate dalla ricorrente. Il reddito in esse esposto corrisponde agli
onorari incassati dalla ricorrente da due alberghi (__________di __________ e
__________ __________). Si tratta di una valutazione senz’altro sostenibile, in
assenza di qualsiasi documentazione probatoria, tanto più che non è dato sapere
se la ricorrente abbia beneficiato di prestazioni in natura, quali ad esempio
alloggio o vitto durante certi periodi, ecc., né se abbia lavorato per altri
alberghi, dal momento che ella medesima dichiarava in uno scritto del 27
febbraio 1996, di aver svolto attività di consulenza e gestione nel ramo alberghiero,
in particolare a favore di due alberghi (grassettatura del red.), il che
lascerebbe o potrebbe lasciar supporre l’esistenza di altre consulenze di cui
agli atti non si trova traccia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 580.–
sono
a carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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