German-language tax appeal declared inadmissible

80.1997.175Altro tribunale5 dic 1997Inadmissible

Sintesi

A taxpayer appealed in German against a communal tax settlement for 1990 and insisted on receiving the decision in German. The Tax Chamber of the Cantonal Court of Appeal reminded him that filings before Ticino authorities must be in Italian and granted him a 15-day deadline to translate the appeal. When no translation was submitted, the court held the appeal inadmissible. It also charged the appellant CHF 500 in court costs, considering the filing repetitive and vexatious.

Regest

Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT; language of proceedings and formal admissibility of appeals before Ticino tax authorities. In dealings with Ticino authorities, the use of Italian is an essential procedural requirement; a pleading filed in another language does not satisfy the formal requirements unless the defect is cured within the period granted by the court. To avoid excessive formalism, the court must draw the party’s attention to the defect and set a deadline for translation. If the translation is not produced, inadmissibility must be pronounced. Costs may be aggravated where the filing is repetitive and manifestly dilatory.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1997.175

Data decisione, Autorità: 05.12.1997, CDT

Incarto n. 80.97.00175

Lugano 5 dicembre 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 21 ottobre 1997

in materia di: imposte comunali 1990

presentato da:


__________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, con scritto del 1° settembre 1997, redatto in lingua tedesca, __________ __________ ritornava al Comune di __________ il conteggio concernente il conguaglio dell'imposta comunale per il 1990, chiedendone la traduzione in tedesco;

  • che il Municipio di __________, con lettera del 17 settembre 1997, ritornava il conteggio al contribuente, attirando la sua attenzione sui termini di scadenza indicati per il pagamento del conguaglio;

  • che, in seguito ad un nuovo scritto del contribuente, che asseriva di non conoscere l’italiano, l'Ufficio di tassazione, con decisione del 14 ottobre 1997, dichiarava irricevibile il reclamo del contribuente, non concernendo esso né l'assoggettamento né il calcolo dell'imposta bensì una questione linguistica;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, redatto in tedesco, __________ __________ ribadisce di non conoscere l'italiano ed esige la traduzione in tedesco della decisione notificatagli;

  • che questa Camera ha indirizzato al contribuente, il 23 ottobre 1997, una lettera raccomandata, con la quale lo ha invitato a tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria dell'irricevibilità in caso di mancata traduzione;

  • che il contribuente ha rinviato alla Camera, in data 12 novembre 1996, lo scritto ricevuto, allegando una lettera in cui, in lingua tedesca, ripete di non conoscere l’italiano;

  • che, come già più volte ricordato al ricorrente, in occasione di precedenti ricorsi, tutti fondati sulla sua pretesa di ricevere decisioni in lingua tedesca, l’osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, tanto è vero che, per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. ..__________ del 31 maggio 1995 in re R.K.);

  • che, di fronte al ricorso del contribuente, redatto in lingua tedesca, la Camera di diritto tributario, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234), ha provveduto, con scritto del 23 ottobre 1997, a segnalare il vizio al ricorrente e ad attribuirgli contestualmente un termine di quindici giorni per la traduzione;

  • che, non essendo pervenuta alcuna traduzione del gravame, a questa Camera non resta altra alternativa se non quella di dichiararlo irricevibile;

  • che, nella commisurazione della tassa di giustizia e delle spese processuali si tiene conto del carattere pretestuoso e defatigatorio del ricorso, con il quale il ricorrente propone per l’ennesima volta una censura che già varie sentenze di questa Camera (una delle quali è stata anche impugnata al Tribunale federale, che non è entrato nel merito del ricorso, con sentenza del 6 settembre 1996) hanno avuto modo di dichiarare destituita di fondamento.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. La tassa di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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