Tax appeal inadmissible; filing sent as objection

80.1997.161Altro tribunale8 ott 1997Inadmissible

Sintesi

The seller challenged a 27 August 1997 assessment of real estate gains tax and argued that the transaction should be taxed under the former capital gains regime because the option contract had been granted in 1994. The Tax Chamber did not examine the merits. It held that the contested act was only the initial tax assessment notice, which had to be attacked first by objection before the tax office. Since no objection decision existed, the filing of 29 September 1997 was inadmissible as an appeal but was transmitted to the tax office to be treated as an objection. Costs of CHF 120 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 216 cpv. 2, 206 cpv. 1 and 227 cpv. 1 LT; admissibility of an appeal against a real estate gains tax assessment. A tax assessment notice is not directly appealable to the Tax Chamber where the statute provides an objection remedy before the tax office as a prior mandatory step. If the filing is directed against the initial assessment and is lodged in the appeal form, the appellate court must declare it inadmissible and transmit it to the competent tax authority for treatment as an objection. The appeal remedy is available only against the decision on objection. Costs may be charged to the appellant under Art. 231 LT 1994.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1997.161

Data decisione, Autorità: 08.10.1997, CDT

Incarto n. 80.97.00161

Lugano 8 ottobre 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere:

Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 29 settembre 1997

in materia di: imposta sugli utili immobiliari

presentato da:


__________, __________. __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, con atto pubblico del 1° giugno 1994, l’__________. __________ __________ concedeva ai coniugi __________ e __________ __________ un diritto di compera sulla PPP n. __________ e sulla quota di 1/12 della PPP n. __________ del RFD di __________, al prezzo di fr. 520’000.–;

  • che, in data 30 agosto 1996, il notaio rogante inoltrava all’Ufficio dei registri di __________ l’istanza di iscrizione dell’esercizio del diritto di compera e la mutazione veniva iscritta a Registro fondiario il __________ settembre 1996;

  • che, con decisione del 27 agosto 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava al venditore la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, commisurando l’utile imponibile in fr. 96’954.– e l’imposta dovuta in fr. 9’695.40;

  • che, con ricorso alla Camera di diritto tributario, l’__________. __________ __________ chiede che l’utile immobiliare sia assoggettato all’imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI) e non alla nuova imposta sugli utili immobiliari, in vigore solo dal 1995, per il fatto che egli ha concesso il diritto di compera ai coniugi __________ già nel 1994, quindi sotto l’imperio della legge abrogata;

  • che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

  • che, per l’articolo 216 cpv. 2 LT, contro la notifica di tassazione degli utili immobiliari è dato reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli articoli 227-231;

  • che il reclamo può pertanto essere interposto entro trenta giorni dalla notifica, con uno scritto indirizzato all’Ufficio di tassazione, nel quale il contribuente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, allegando o designando esattamente i documenti probatori (art. 206 cpv. 1 e cpv. 2 LT);

  • che, entro trenta giorni dalla notifica della decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione, il contribuente può interporre ricorso davanti alla Camera di diritto tributario, rispettando le stesse prescrizioni che si applicano in materia di reclamo (art. 227 cpv. 1 LT);

  • che la decisione impugnata, nella fattispecie, non è una decisione su reclamo, bensì la notifica della tassazione, contro la quale è dato il rimedio del reclamo secondo il combinato disposto degli articoli 216 cpv. 2 e 206 cpv. 1 LT;

  • che il ricorso alla Camera di diritto tributario non è pertanto ricevibile, ma deve essere trasmesso all’autorità di tassazione, perché sia trattato come reclamo.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

§ Lo scritto del 29 settembre 1997 è trasmesso all'Ufficio di tassazione di __________ -__________, perché sia trattato come reclamo.

  1. La tassa di giustizia e le spese processuali, per complessivi fr. 120.–, sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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