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Numero d'incarto:
80.1997.160
Data decisione, Autorità:
07.05.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00160
Lugano
7 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 30 settembre 1997
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Alla dichiarazione
fiscale 1997/98, fondata sui redditi del biennio 1995/96, i coniugi __________
e __________ __________ allegavano l’elenco dei titoli e degli altri
collocamenti di capitale; in quest’ultimo documento dichiaravano i redditi
provenienti da quattro conti bancari e da tre investimenti obbligazionari, per
complessivi fr. 6’789.25 nel 1995 e fr. 7’571.90 nel 1996. Sullo stesso elenco
indicavano inoltre la titolarità di 260 quote del fondo di investimento
__________ __________ __________ Fond -__________ - e di 44 quote del fondo
__________ __________ Fund __________ -__________ -; in relazione a tali quote
figurava peraltro solo il valore patrimoniale al 1° gennaio 1997 e non anche i
relativi redditi.
Notificando loro la
tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 9 giugno 1997, l’Ufficio di
tassazione di __________ aggiungeva ai redditi dichiarati quelli provenienti
dai fondi d’investimento, così calcolati:
Fondo d’investimento
reddito 1995
reddito 1996
__________ __________ __________ Bond
4’071.60
4’245.80
__________ __________ Fund __________ -__________ -
3’044.36
3’047.––
- Con reclamo del 1°
luglio 1997, i contribuenti chiedevano all’autorità fiscale di spiegare la
differenza fra il reddito della sostanza da loro dichiarato e quello indicato
nella notifica della tassazione; osservavano che, secondo la legge tributaria,
non è imponibile “la crescita di capitale”.
L’Ufficio di tassazione
accoglieva solo in parte il gravame, riducendo il reddito delle quote del
__________ __________ __________ Bond a fr. 3’536.– nel 1995 e fr. 3’346.– nel
1996. La motivazione era la seguente:
«In
sede di denuncia dei redditi il contribuente ha omesso di dichiarare le entrate
relative agli investimenti __________ __________ __________ Bond -__________ -
(1995 fr. 3’536.– / 1996 fr. 3’346.–), rispettivamente , __________
__________ Fund __________ - - (1995 fr. 3’044.– / 1996 fr. 3’047.–).
Ribadita la liceità dell’imposizione di detti proventi, il reddito da titoli e
capitali viene stabilito in fr. 24’911.– di media annua».
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________
ribadiscono le contestazioni già contenute nel reclamo interposto all’autorità
di tassazione. Chiedono quindi che l’incremento di valore delle quote dei fondi
di investimento non venga assoggettato all’imposta sul reddito, trattandosi
solo di un valore contabile. Argomentano, inoltre, che le stesse quote erano
già state dichiarate nel periodo fiscale precedente, senza che il loro reddito
fosse tassato.
-
4.1.
La decisione impugnata
afferma laconicamente di «ribadire la liceità dell’imposizione» dei redditi
provenienti dai fondi d’investimento dei quali i contribuenti hanno acquistato
le quote. Il problema dell’imposizione degli utili non distribuiti dei fondi di
investimento orientati alla crescita (“fondi di crescita”) è già stato affrontato
peraltro da questa Camera (CDT n. ..__________ del
28 agosto 1995 in re G.R., in RDAT I-1996 n. 15t).
4.2.
I fondi di crescita (“Wertzuwachsfonds”)
differiscono dai fondi di distribuzione (“Ausschüttungsfonds”) per il
fatto che i relativi regolamenti prevedono che i redditi conseguiti non siano
distribuiti ai partecipanti ma vengano immediatamente reinvestiti. In tal modo
cresce il valore dei certificati di partecipazione. È solo in tempi recenti
che, diffondendosi la costituzione da parte delle banche di simili forme di
fondi di investimento, si è posto il problema delle modalità di imposizione dei
redditi conseguiti dalla direzione del fondo. Alla richiesta di informazioni
indirizzata da un importante istituto di credito nel 1986, l’AFC rispondeva
che, non essendovi realizzazione, tali redditi non sono imponibili fintantoché
il titolare ne rimanga proprietario. Tale decisione fu criticata dalle
amministrazioni fiscali di diversi cantoni, che ritenevano che i redditi non
distribuiti vengono fiscalmente realizzati dall’investitore al momento in cui
vengono bonificati nel conteggio annuale del fondo di investimento (Stebler,
Die Besteuerung der Erträge aus Anlagefonds, insbesondere aus Wertzuwachsfonds,
in ASA 59 p. 283).
In seguito alle critiche,
l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) fu indotta a riesaminare
la questione ed emise la Circolare n. 2 del 23 novembre 1989, concernente
l’imposizione «degli utili non distribuiti dei fondi di investimento orientati
alla crescita (fondi di crescita)». In essa, l’autorità fiscale federale
conclude che l’investitore acquista una pretesa giuridica precisa in base alla
legge federale sui fondi di investimento e che pertanto vi è realizzazione ai
sensi della giurisprudenza del Tribunale federale. Per l’art. 20 LFI, infatti,
con il suo versamento il partecipante acquisisce verso la direzione del fondo
il credito corrispondente alla quota sul patrimonio e sull’utile del fondo. Non
avendo peraltro il fondo come tale personalità giuridica, i redditi sono
attribuibili giuridicamente all’investitore nel momento in cui la direzione del
fondo li realizza (Stebler, op. cit., p. 284). I redditi non distribuiti
sono peraltro attribuibili all’investitore anche economicamente, in virtù della
“soluzione fiduciaria” sostenuta dalla dottrina dominante (cfr. Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 342 s., ma
anche Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale
concernente la legge sui fondi d’investimento, del 23 novembre 1965, in FF
1965, vol. III; p. 295).
4.3.
La Circolare n. 2 del 23
novembre 1989 non è applicata da tutti i cantoni ai fini dell’imposta cantonale
sul reddito, per il fatto che pone seri interrogativi in relazione
all’attuazione pratica, mancando in particolare la garanzia costituita dal
prelievo dell’imposta preventiva, che neppure sarebbe possibile in relazione a
redditi non distribuiti (cfr. per esempio Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 254).
4.4.
La Circolare in questione
non si pronuncia sulla questione se i redditi non distribuiti provenienti da
fondi di crescita di diritto estero siano imponibili agli investitori svizzeri
(Stebler, op. cit., p. 288). In dottrina non si è mancato di
sottolineare le difficoltà cui si andrebbe incontro, in caso di risposta
affermativa, dovendosi di volta in volta verificare se il fondo in questione da
un lato procede o meno alla tesaurizzazione e dall’altro presenta o meno una
personalità giuridica propria (Fuglister, Eidgenössische
Steuerverwaltung und Schweizerische Bankiervereinigung: Fruchtbares Spannungsfeld,
in ASA 59 p. 111).
__________ __________,
collaboratore scientifico della Divisione principale dell’imposta federale
diretta dell’AFC, nel suo già citato articolo pubblicato nel novembre 1990 (Stebler,
op. cit., p. 288), sostiene che l’AFC ha successivamente dato una risposta al
quesito riguardante l’imponibilità dei redditi provenienti dai fondi esteri.
Sarebbero pertanto imponibili agli investitori svizzeri i redditi non
distribuiti, qualora i fondi di investimento stranieri corrispondano nella loro
organizzazione ai fondi del diritto svizzero. In particolare, essi non
dovrebbero avere personalità giuridica propria; in caso contrario, i redditi
non distribuiti non sarebbero imponibili. L’investitore dovrebbe, in
quest’ultimo caso, essere trattato come l’azionista di una società che tesaurizza
i propri utili. __________ propone quindi un paio di esempi di fondi di
investimento i cui redditi sfuggirebbero all’imposizione presso gli investitori
svizzeri: le SICAV (Sociétés d’investissement à capital variable) del diritto
francese e i Ro-fonds __________.
4.5.
A partire dal periodo
fiscale 1995/96, ai fini dell’imposta federale diretta sono imponibili anche i
redditi dei fondi lussemburghesi SICAV e per le quote di analoghi fondi
d’investimento stranieri (Circolare n. 10 del 6 maggio 1994 dell’AFC; v.
anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 87 s.). Nella categoria delle SICAV rientrano
società che presentano la forma di una società per azioni del diritto
lussemburghese, ed in base all’art. 25 della Loi du 30 mars 1988 relative
aux organismes de placement collectif sottostanno anche alle disposizioni
generali sulle società per azioni, nella misura in cui la legge sui fondi
d’investimento non preveda qualcosa di diverso.
Tale soluzione è criticata
in dottrina da chi ritiene che, essendo le SICAV persone giuridiche straniere,
assimilabili, in virtù dell’art. 49 cpv. 3 legge federale sull’imposta federale
diretta (LIFD), alle società anonime del diritto svizzero piuttosto che ai fondi
di investimento, i loro utili tesaurizzati dovrebbero essere imponibili
all’azionista, mediante l’imposta sul reddito o sull’utile, solo al momento
della distribuzione (Hess, SICAV-Thesaurierungsfonds: Kritische
Würdigung einer Praxisänderung der Eidgenössischen Steuerverwaltung, in RF
49/1994, p. 234 ss., in particolare p. 246; Hess/Sigg, Besteuerung der
Anlagefonds und deren Anteilsinhaber in der Schweiz – Eine Darstellung der
wesentlichen steuerrechtlichen Probleme, in ST 1997 pp. 83-98, in
particolare p. 92).
4.6.
Ora, nella fattispecie, è
indubbio che debba essere assoggettata all’imposta sul reddito la quota di
utile tesaurizzato che si riferisce al __________ __________ __________ Bond,
che è un fondo di investimento di diritto svizzero.
Quanto invece al
__________ __________ Fund __________ -__________ -, si tratta di un fondo di
tesaurizzazione di diritto lussemburghese, che deve però essere assimilato ai
fondi di diritto svizzero. Esso infatti non è strutturato in forma corporativa,
come le SICAV o le SICAF pure note al diritto lussemburghese, bensì in forma
contrattuale: è diretto dalla __________ __________ __________ Fund __________
__________ __________ di Lussemburgo ed è gestito dalla __________ __________
__________ __________ di ; banca depositaria è la __________
__________ () __________ di __________.
Un fondo di investimento
di diritto estero costituito su basi contrattuali non è infatti obbligato a
pagare imposte in Svizzera, non essendo soggetto giuridico e non potendo
stabilire con la Svizzera un’appartenenza né personale né economica; in ciò
differisce appunto dal fondo estero costituito in forma di società, il quale
deve invece essere assimilato alle persone giuridiche svizzere con cui ha
maggiore affinità (art. 49 cpv. 3 LIFD) e deve pertanto essere trattato
fiscalmente come una società anonima se ha una succursale o degli immobili in
Svizzera (Hess/Sigg, op. cit., p. 88). Quanto all’imposizione dei
redditi di tali fondi d’investimento, non vi è alcuna differenza con i fondi di
diritto svizzero: per il fatto che l’imposizione del titolare di quote dipende
dalla sua appartenenza personale alla sovranità fiscale di cui si tratta, non
vi è ragione di distinguere se egli detiene partecipazioni ad un fondo di
diritto svizzero o ad uno di diritto estero. Nel caso di un fondo di
capitalizzazione, che cioè non distribuisce il reddito, si può quindi applicare
la “soluzione fiduciaria” che vale per i fondi svizzeri (Hess/Sigg, op.
cit., p. 90).
Ne consegue che anche gli
utili non distribuiti che provengono dalla titolarità delle partecipazioni al
__________ __________ Fund __________ sono imponibili.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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