Tax appeal dismissed; file sent back for intermediate assessment

80.1997.158Altro tribunale14 nov 1997Dismissed

Sintesi

The Ticino tax court dismissed the taxpayer’s appeal against the ordinary 1995/96 IC/IFD assessment. It held that the filing did not truly contest that assessment, but instead sought intermediate taxation because the taxpayer had allegedly received a full invalidity pension retroactive to 1 April 1996. The court therefore confirmed the challenged decision and remitted the case to the tax office so it could formally decide on intermediate taxation for cessation of activity and request the supporting disability documents. No justice fee or costs were imposed.

Regest

Art. 144 LIFD; Art. 231 LT 1994: a filing directed formally against an ordinary tax assessment is dismissed where, in substance, it only seeks intermediate taxation for cessation of activity due to invalidity. Cessation of activity following invalidity constitutes a ground for intermediate taxation requiring a separate formal decision by the tax authority on the changed income factors. If the authority has not yet ruled on that request, the appeal court may confirm the ordinary assessment and remit the file for determination of the intermediate-taxation request (consid. 2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1997.158

Data decisione, Autorità: 14.11.1997, CDT

Incarto n. 80.97.00158

Lugano 14 novembre 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 26 settembre 1997

in materia di: IC/IFD 95/96

presentato da:


__________, __________ __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

che nella tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96 l’Ufficio di tassazione ha esposto al contribuente ciò che ha dichiarato d’aver conseguito negli anni di computo 1993-94, vale a dire fr. 100’774.-- di media annua (cfr. decisione su reclamo dell’8 settembre 1997);

che nel verbale dell’audizione del 25 luglio 1997, che ha preceduto la decisione su reclamo, l’UT aveva invitato il contribuente a produrre la documentazione relativa alla rendita d’invalidità, che gli era stata concessa dall’AI, allo scopo di poter procedere all’allestimento di una tassazione intermedia per cessazione dell’attività;

che con il presente, tempestivo ricorso, interposto contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96, il ricorrente fa presente di essere stato posto al beneficio di una rendita intera AI con effetto retroattivo dal 1° aprile 1996, chiedendo l’aggiornamento della tassazione 1995-96;

che, come già spiegatogli dall’UT nel verbale del 15 luglio 1997, la cessazione dell’attività è motivo di tassazione intermedia e comporta l’emissione di una tassazione straordinaria, in cui si tiene conto dei fattori di reddito che si sono modificati a seguito dell’evento generatore della tassazione intermedia;

che il presente ricorso non contesta in nessun modo la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96, ma configura nella sostanza una domanda di tassazione intermedia per cessazione dell’attività a seguito d’invalidità;

che gli atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all’UT perché proceda nei propri incombenti;

che il ricorrente va, dal canto suo, invitato a produrre la documentazione relativa alla concessione di una rendita intera d’invalidità e a eventuali prestazioni sostitutive

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto a'sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 2 settembre 1997 è confermata e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione perché proceda nei propri incombenti, segnatamente si pronunci, con decisione formale, sulla richiesta del ricorrente di tassazione intermedia per cessazione dell'attività (invalidità).

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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